Calciopoli - Estratto sentenza della Corte dei Conti del Lazio su Scardina e Venerato
Sentenza - ordinanza 873/2009
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
La Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale per la Regione Lazio
composta dai seguenti Magistrati:
Mario Ristuccia Presidente
Agostino Basta Consigliere, rel. est.
Stefano Perri Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA E CONTESTUALE ORDINANZA
Ignazio Scardina, rappresentato e difeso dall'avvocato Eva Di Persio.
Isidoro detto Ciro Venerato, rappresentato e difeso dall'avvocato Rita Falanga
Il Procuratore ha concluso per la condanna di Scardina e Venerato per danno all’immagine e da disservizio alla somma di Euro 1.000.000.
I convenuti hanno pregiudizialmente eccepito difetto di giurisdizione del giudice contabile, soprattutto dando rilievo al decreto legislativo 242/99, nella parte in cui ha definito di carattere privato l'attività svolta dalle federazioni, richiamando giurisprudenza al riguardo della suprema corte, che in tale sopravvenuto quadro normativo ha ravvisato il venir meno della dicotomia tra attività sottoposta al diritto pubblico ed attività sottoposta al diritto
privato, per innanzi ammessa dalla stessa Suprema Corte.
Per il signor Venerato, giornalista RAI, l'avvocato Falanga, operata una puntuale ricognizione della giurisprudenza in punto di danno non patrimoniale, e premesso che, affinché sia
riconosciuta la tutela risarcitoria ex articolo 2059 codice civile, è necessario che il comportamento lesivo abbia integrato gli estremi di un reato, assume che il proprio assistito non ha tenuto alcun comportamento che possa essere ascriito a condotte delittuose e/o
illecite, non risultando egli nemmeno iscritto nel registro degli indagati.
La procura ha omesso di illustrare attraverso quali servizi sportivi il Venerato avrebbe perseguito l’illecito interesse del Moggi, limitandosi a fare riferimento a due intercettazioni di telefonate fra il Moggi e il Venerato, di cui ai sensi dell'articolo 270 del codice di procedura penale è vietata l'utilizzazione in procedimenti diversi da quelli nei quali esse sono disposte.
Il maggiore spazio dato alla Juventus in alcune trasmissioni è giustificato dalla rilevanza di gran lunga maggiore della squadra in discorso rispetto alle altre.
Si richiama poi, a conforto della corretta professionalità del Venerato, la intervista con l’allenatore del Lecce Zeman, personaggio certamente sgradito alla Juventus, che in effetti in tale intervista attacca proprio tale squadra, accusando i suoi dirigenti di aver tollerato episodi di doping da parte di alcuni calciatori e ribadendo le accuse già fatte in precedenti occasioni.
A conforto della tesi, viene allegato un dvd con alcuni servizi realizzati dal predetto giornalista.
Si rileva inoltre che il Venerato non faceva servizi di pura cronaca né relativamente ad incontri di calcio, sibbene trasmissioni di appoggio, di colore o anche di denunzia, come nel caso dell'episodio di razzismo contro il giocatore di colore Tchanghai: di qui l'inesistenza di qualsiasi ipotesi concreta di asservimento del Venerato al Moggi e la prova, di converso, dell'autonomia del giornalista la cui immagine certo non appare lesa.
Si conclude per il rigetto della domanda.
Per lo Scardina, giornalista RAI, l'avvocato Eva Di Persio rileva anzi tutto che il suo assistito non è, come indicato in citazione, direttore della testata sportiva del TG RAI, sibbene caporedattore della redazione calcio, e, come tale, del suo operato doveva rispondere a
quattro vicedirettori nonché al direttore della testata, con la conseguenza dell'esclusione in capo a lui di ogni responsabilità decisionale.
Rilevato ancora che, poiché è l'inviato che racconta la partita mentre al collaboratore spezza il cosiddetto pezzo di colore o l'intervista, si rappresenta che l'unica ragione per la quale il
Venerato era stato designato a seguire la partita del Lecce era l'indiscutibile capacità di detto giornalista a confezionare servizi di grande impatto, come è del resto dimostrato dalla circostanza che la sua presenza veniva frequentemente richiesta da tutti i curatori di
trasmissioni sportive.
In tale contesto, si richiama l'intervista fatta all'allenatore del Lecce, dalla quale la Juventus uscì inesorabilmente “con le ossa rotte”, ad ulteriore comprova dell'inesistenza di qualsiasi sudditanza nei confronti del signor Moggi.
L'alta professionalità del Venerato è dimostrata dalla circostanza che la stessa Rai lo spostò dalla fascia “B” alla fascia “A” dei precari con conseguente sua certa assunzione entro il 2010.
Non è poi vero che lo Scardina abbia partecipato al pranzo presso il ristorante “da Tullio”.
Quanto alla c.d. vicenda Pieroni, è risultata la completa estraneità dello Scardina.
Anche la telefonata con Moggi del 17 novembre 2005 avvenuta non alle ore 24 e 20 ma alle ore 14 e 20, essa non è significativa di alcun “ asservimento” del giornalista agli interessi del Moggi, dinanzi alla cui “approssimativa educazione” e linguaggio per così dire “colorito”, chiunque si sarebbe trovato in seria difficoltà.
Si conclude per il rigetto della domanda.
A2) Giornalisti RAI. SCARDINA e VENERATO
Si è già rilevato, alle pagine che precedono, che i paletti di delimitazione della giurisdizione contabile sono dati dall’interesse generale perseguito e dal corrispondente impiego delle risorse pubbliche, a nulla valendo la natura giuridica privata del soggetto persona fisica o giuridica che con la sua condotta si inserisce in questo articolato procedimento.
Per tale ragione, si è detto, per gli arbitri e gli assistenti di gara, anche l’arbitro e l’assistente di gara restano assoggettati alla giurisdizione di questa Corte nei limiti in cui, con la loro opera professionale, possono creare pregiudizio all’immagine dell’ente pubblico preposto alla tutela e alla valorizzazione dello sport nell’accezione prima ricordata.
Si è ancora sottolineato che non possono, invece, essere condivise le argomentazioni dell’attore, sostenute pure in udienza, secondo cui le condotte arbitrali dovrebbero esaminarsi prescindendo dall’esito della verifica delle direzioni delle singole gare, senza curarsi se sia stato o meno violato il principio del regolare svolgimento della competizione.
In tal modo, si è concluso, la giurisdizione di questa Corte, del tutto avulsa dalla verifica delle modalità e degli esiti dell’attività pubblica svolta, finirebbe per confondersi con una giurisdizione di carattere generale, tesa a sanzionare comportamenti moralmente illeciti e illegittimi che trovano ampia e diversa tutela in altri plessi giurisdizionali.
Per i soggetti ora esaminati, il Procuratore regionale ha in via generale individuato la spettanza della giurisdizione al giudice contabile nei confronti degli amministratori e dipendenti della RAI in due ordini di considerazioni:
1) la natura societaria dell’Ente RAI, “totalmente in mano pubblica” (99,5%);
2) la nozione sostanziale di Pubblica amministrazione elaborata dalla giurisprudenza più recente, “che prescinde dagli aspetti formali caratterizzanti l’organizzazione dell’ente, per concentrare la propria attenzione sull’elemento funzionale della relativa attività e, in particolare, sul soddisfacimento diretto di bisogni di interesse generale”. Si tratta di concetti elaborati dalla giurisprudenza della Suprema Corte che naturalmente questo Giudice condivide.
Parimenti condivisibili sono le argomentazioni che, più in dettaglio, il Procuratore ha esposto nell’atto di citazione (pag. 25 e ss.) con riferimento alla normativa che regola la RAI, e segnatamente:
- il controllo cui è soggetta da parte della Corte dei Conti ex artt. 2 e segg, della legge n° 259/1958;
- la nomina degli amministratori da effettuarsi secondo gli indirizzi delle Commissioni
parlamentari competenti (art. 20 legge 112/2004);
- è previsto il divieto di possesso azionario di quote superiori all’1% del capitale (art. 21 L. 112/2004 e art. 12 Statuto RAI);
- la sottoposizione a particolari regole, vòlte a funzionalizzarne in senso pubblicistico l’attività;
- la titolarità della concessione per il servizio pubblico radiotelevisivo disciplinata da specifico contratto di servizio;
- la provenienza pubblica delle risorse economiche, attraverso il canone, che ha natura di imposta;
- l’esercizio di un’attività d’interesse generale (art. 6 L. 112/2004), da esercitarsi nel rispetto dei principi di libertà, pluralismo, tutela della libertà di espressione e di opinione, obiettività, completezza.
- Tanto premesso in via generale per affermare la sottoponibilità alla giurisdizione contabile degli amministratori e dei dipendenti RAI, ci si sarebbe aspettato che il Requirente esaminasse e verificasse le modalità e gli esiti dell’attività pubblica svolta dai due giornalisti, idonea a fondare lo jus dicere di questo Giudice, e cioè i commenti alle partite in contestazione, le telecronache, i servizi di supporto e di “colore” in che si è risolta la loro attività (caporedattore della testata sportiva del TG1 lo Scardina; giornalista a contratto dal primo designato il Venerato), allo scopo di inferirne la mancanza di obiettività, il vulnus all’obbligo della corretta e completa informazione, in relazione all’ “esercizio di un’attività d’interesse generale (art. 6 L. 112/2004), da esercitarsi nel rispetto dei principi di libertà, pluralismo, tutela della libertà di espressione e di opinione, obiettività, completezza” (cit. pag. 26).
Al contrario.
“La loro posizione – scrive il Procuratore a pag. 85 e 86 dell’atto di citazione – emerge per la totale sudditanza dimostrata nei confronti del Signor Moggi ai cui interessi illeciti hanno prestato la propria rispettiva attività: lo Scardina affinché fossero predisposti compiacenti servizi giornalisti e fossero designati a seguire le partite della Juventus giornalisti accondiscendenti (in particolar modo appunto il collaboratore Ciro Venerato) modificando di proposito le griglie dei giornalisti da invitare a seguire le partite, nonostante le lamentele
avanzate in tal senso in seno al comitato di redazione da altri giornalisti con maggiore esperienza; il Venerato assicurando interventi e commenti favorevoli alla Juventus e alle relative direzioni di gara”.
A conforto della tesi, si richiamano: “il legane che Scardina aveva con Luciano Moggi, testimoniato anche dalla partecipazione a cene…le telefonate tra Scardina e Moggi…e tra Moggi, Scardina e Venerato”.
Ad avviso del Requirente, attraverso quei legami e quelle conversazioni, “i giornalisti hanno contravvenuto a tutte le regole di obiettività e corretta rappresentazione dei fatti, come contenute nel codice deontologico dei giornalisti, violando in tal modo anche gli obblighi inerenti al servizio pubblico radiotelevisivo e previsti dal contratto di servizio stipulato dalla RAI con il Ministero delle Comunicazioni”.
E’ bene precisare che le telefonate dalle quali il Requirente inferisce la violazione delle regole di obiettività e corretta rappresentazione dei fatti non riguardano comportamenti tenuti dai predetti giornalisti nel corso di telecronache o servizi relativi alle partite in contestazione (costituendo così una sorta di confessione di comportamenti illeciti tenuti nello svolgimento dell’attività giornalistica in occasione di tali partite), né contengono promesse di tenere tali comportamenti.
Di talchè, la sottoposizione a questo Giudice di fatti e comportamenti riferibili ed in concreto tenuti dai due giornalisti e che non attengono al concreto svolgimento dell’attività giornalistica, da esercitarsi, essa sì, “nel rispetto dei principi di libertà, pluralismo, tutela della libertà di espressione ed opinione, obiettività, completezza, lealtà ed imparzialità” equivale ad intendere la giurisdizione contabile, del tutto avulsa dalla verifica delle modalità e degli esiti dell’attività pubblica svolta, siccome una giurisdizione di carattere generale tesa a sanzionare comportamenti moralmente illeciti e illegittimi che trovano ampia e diversa tutela in altri plessi giurisdizionali.
2) dichiara il proprio difetto di giurisdizione nei confronti dei giornalisti RAI Scardina e Venerato;
Spese al definitivo
Così deciso in Roma nelle camere di consiglio del 12, 19 gennaio e 16 marzo 2009.
L’Estensore Il Presidente
F.to Cons. Agostino BASTA F.to Pres. Sez. Mario RISTUCCIA
Depositata in data 11.05.2009