Corte costituzionale. NELLE ASSUNZIONI A TERMINE PER RAGIONI SOSTITUTIVE, DAL CONTRATTO DEVE RISULTARE IL NOME DEL LAVORATORE SOSTITUITO
L'art. 1 del d.lgs. n. 368 del 2001, dopo aver stabilito, al comma 1, che l'apposizione del termine al contratto di lavoro è consentita a fronte di ragioni di carattere (oltre che tecnico, produttivo e organizzativo, anche) sostitutivo, aggiunge, al comma 2, che "L'apposizione del termine è priva di effetto se non risulta, direttamente o indirettamente, da atto scritto nel quale sono specificate le ragioni di cui al comma 1". L'onere di specificazione previsto da quest'ultima disposizione impone che, tutte le volte in cui l'assunzione a tempo determinato avvenga per soddisfare ragioni di carattere sostitutivo, siano indicate le ragioni della sostituzione di uno o più lavoratori, il che implica necessariamente anche l'indicazione del lavoratore o dei lavoratori da sostituire; soltanto in questa maniera è assicurata la trasparenza e la veridicità della causa dell'apposizione del termine e l'immodificabilità della stessa nel corso del rapporto. (Corte Costituzionale ordinanza n. 325 del 4 dicembre 2009, Pres. De Siervo, Red. Mazzella). (in www.legge-e-giustizia.it)
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