N. 251219/06 R.G.
TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE LAVORO - PRIMO GRADO
Il Giudice designato;
letti gli atti ed i documenti di causa;
a scioglimento della riserva di cui all'udienza del 28 Marzo 2006;
PREMESSO
che con ricorso ex art. 700 C.P.C. “ante causam” l'Istituto Nazionale di Previdenza dei Giornalisti Italiani "Giovanni Amendola" si rivolgeva al Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, esponendo che il Ministero del Lavoro aveva evidenziato, in sede di analisi di bilancio dell'istituto al 31.12.03, un saldo negativo, segnalando che, secondo le previsioni attuariali, nei prossimi anni non vi sarebbe stata più sufficiente copertura per le prestazioni di competenza del detto istituto - e aveva quindi sollecitato l'INPGI ad intervenire sulle contribuzioni e/o sulle prestazioni ai sensi dell'art. 3 comma 12 L. n. 335/95;
che l'istituto previdenziale aveva individuato la necessaria manovra, apportando opportune modifiche al proprio regolamento, con relativi effetti valutati in prospettiva positivamente dalle relazioni attuariali del 23.6.05 e del 24.1.06;
che in sede di Consiglio di Amministrazione dell'Istituto del 30.6.05 sia la Federazione Italiana degli Editori (FIEG) sia la Federazione Nazionale della Stampa Italiana (FNSI) avevano condiviso l'operato dell'Istituto, accettando il contenuto delle riforme regolamentari espresse;
che lo schema delle modifiche era stato approvato dal Consiglio di Amministrazione dell'INPGI e successivamente, in data 1.7.05, dal Consiglio Generale del detto Istituto;
che tale schema era stato trasmesso in data 6.7.05 sia alla FIEG che alla FNSI affinché le medesime parti sociali adottassero le relative determinazioni ex art. 3 comma 2 D.Lgs. n. 509/94;
che tali determinazioni non erano state ancora comunicate all'istituto ricorrente;
che per tali motivi, chiedeva al Giudice del Lavoro un provvedimento cautelare finalizzato alla fissazione di un termine per la comunicazione, da parte della FNSI e della FIEG , delle determinazioni di cui all’art. 3 comma 2 lett. B) D.Lgs. n. 509/94;
che, fissata udienza per la comparizione delle parti, si costituiva nel termine concesso la Federazione Nazionale della Stampa Italiana deducendo che nessun comportamento illegittimo poteva essere addebitato alla medesima federazione, ma esclusivamente alla Federazione Italiana Editori Giornali e chiedendo, pertanto, che il giudice adito emettesse il richiesto provvedimento cautelare nei confronti della FIEG;
che si costituiva altresì nel termine concesso la FIEG. deducendo l'”abnormità” del ricorso allo strumento di tutela cautelare, nonché la carenza del “fumus” e del “periculum” e chiedendo il rigetto del ricorso, con condanna di parte ricorrente alle spese anche per lite temeraria ex art. 96 C.P.C.
che all'udienza del 28 marzo 2006 il Giudice si riservava di provvedere;
OSSERVA
La domanda cautelare proposta da INPGI è inammissibile nonché infondata per molteplici ragioni. In primo luogo, come pure evidenziato da FIEG (v. punto 3.2 pag. 10 della memoria difensiva), non è intelligibile - anche per carenza di allegazioni sul punto - la scelta del giudice del lavoro quale giudice tabellarmente competente per la domanda di merito.
Ebbene, nella fattispecie l'INPGI agisce per la tutela di interessi propri: vale a dire che il provvedimento d'urgenza viene richiesto esclusivamente per questioni di natura finanziaria che nulla hanno a che vedere con i "rapporti individuali di lavoro" di cui all'art. 409 C.P.C. né tanto meno con le prestazioni previdenziali di cui all'art. 442 C.P.C..
L'azione posta in essere in questa sede è rivolta alle due parti sociali ai sensi dell'art. 2043 C.C. (nelle conclusioni finali relative al giudizio di merito si fa riferimento ad un'azione risarcitoria a causa di condotta illecita “rectius" in violazione di una norma di legge): non è ravvisabile, invero, alcun collegamento - neppure indiretto - con i rapporti individuali di lavoro dei giornalisti, né tanto meno l'INPGI può dirsi “titolare" degli interessi di ciascun giornalista iscritto ai fini delle prestazioni previdenziali.
Già tali considerazioni, dunque, paiono escludere la competenza funzionale del giudice del lavoro. Né, peraltro, sembra possibile qualificare questa controversia come di natura "collettiva" stante il coinvolgimento di associazioni sindacali: la L. n. 533/73 ha previsto esclusivamente controversie individuali di lavoro e solo con una normativa specifica è stata fissata la competenza del giudice del lavoro (v. art. 28 S. L.).
Per tali ragioni, dunque, la domanda cautelare risulta inammissibile dinanzi a questo giudicante.
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Anche poi a voler ritenere che la questione dibattuta in sede cautelare attenga ad interessi dei lavoratori, qui rappresentati dalla FNSI, la domanda non può comunque essere accolta per carenza del “fumus boni iuris”.
Giova ricordare la natura “strumentale” ed “"anticipatoria” del provvedimento cautelato, sicché questo risulta esperibile solo qualora il diritto dedotto nell'istanza cautelare debba (e possa) poi essere fatto valere in un processo ordinario a cognizione piena ed esauriente.
In sostanza, spetta al giudicante in questa sede di formulare un giudizio di “verosimiglianza” in ordine alla posizione giuridica soggettiva azionata in sede cautelare.
Tale conclusione non pare smentita dalle riforme sopravvenute (v. I n. BO/(15; L n. 263/05; L n. 52r0)6) e, in particolare, dalle modifiche sulla strutture del procedimento cautelare: infatti. anche nelle ipotesi in cui la sopravvivenza degli effetti della tutela cautelare non è subordinata alla tempestiva instaurazione del processo sul merito, ai sensi del novellato art. 669 octies C.P.C. e dell'art. 23 D..Lgs. 17.1.2003 n. 5, la tutela cautelare resta distinta dalla tutela sommaria "tout court".
In sostanza, anche nel nuovo contesto normativo, appare escluso che il giudice possa concedere in via cautelare utilità che la parte non potrebbe conseguire neanche con l'integrale accoglimento delle pretese di merito.
Ciò posto, nel caso in esame l'INPGI chiede, sostanzialmente, che il Giudice in via d'urgenza imponga alla FIEG ed alla FNSI un termine di 15 giorni per le determinazioni di cui all'art. 3 comma 2 lett. b) D.Lgs. n. 509/94 relativamente allo “Schema di modifiche al Regolamento delle prestazioni previdenziali cd assistenziali dell'INPGI” trasmesse alle convenute con nota dei 6.7.05, senza di che si dovranno ritenere implicitamente confermate le deliberazioni dell'Istituto.
Dovendo necessariamente qualificare l'azione promossa dall'INPGI, questa non può che essere inquadrata nella fattispecie di cui all'art. 1183 c/o in quella di cui all'art. 2932 C.C., come peraltro concordemente dedotto dalle parti convenute.
Giova, a questo punto, esaminare la norma invocata al fine di verificare se, quanto meno in questa sede di sommaria cognizione, possa configurarsi in capo ad INPGI una situazione giuridica soggettiva meritevole di tutela.
Ebbene, il D.Lgs. n. 509/94 ha sostanzialmente disciplinato il procedimento di adozione e approvazione delle modifiche regolamentari (da parte degli Enti Previdenziali privatizzati) aventi effetti sulle prestazioni previdenziali, prevedendo all'art. 3 comma 2 lett. B) che per le forme di previdenza sostitutive dell'assicurazione generale obbligatoria (quale è quella gestita da INPGI) le delibere in materia di contribuzioni e prestazioni “sono adottate sulla base delle determinazioni definite dalla contrattazione collettiva nazionale".
Dunque, il tenore letterale della norma appare evidente: all'istituto è imposto di acquisire, in occasione dell'adozione di ciascuna singola deliberazione con effetti sulle condizioni di erogazione delle prestazioni previdenziali, le specifiche determinazioni delle associazioni di categoria.
Si tratta di un vincolo procedurale nell'iter della adozione e approvazione delle delibere: le determinazioni delle parti sociali, dunque, esprimono le indicazioni di massima entro le quali l’Istituto può muoversi nell'adozione delle delibazioni di competenza.
Alla luce, allora, di tali considerazioni è chiaro che la norma invocata da INPGI persegue uno scopo esattamente, opposto a quello che qui si vorrebbe tutelato: in sostanza, per poter invocare il disposto di cui all'art. 1183 C.C. deve apparire sussistente un obbligo in capo alle parti sociali di “collaborare” al procedimento con l'espressione delle proprie determinazioni.
Piuttosto, pare configurarsi la situazione opposta: l'istituto, cioè , deve eseguire e non prevenire le decisioni che competono alle parti sociali.
Egualmente, non pare ravvisabile alcun obbligo in capo alle parti sociali sì da poter applicarsi il disposto di cui all'art.. 2932 C.C., essendo peraltro assenti gli elementi essenziali della volontà negoziale.
Infine, non pare condivisibile la doglianza di INPGI, che si dichiara impossibilitato a procedere nelle proprie determinazioni: in primo luogo, giova ricordare il ruolo del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale (unitamente agli altri Ministeri di fatto interessati) quale organo di vigilanza anche sulle delibere in materia di contributi e prestazioni (v. art. 3 comma 2 D.Lgs. n. 509/94): trattasi, dunque, di un organo dello Stato al quale 1'INPGI ben può rivolgersi sia per un intervento (proprio in virtù dei poteri di vigilanza) finalizzato al superamento della fase di “stasi” qui direttamente denunciata (senza alcun esperimento serio e concreto di “tentativo di conciliazione”) sia per un controllo successivo nei confronti di una deliberazione che venga comunque adottata anche senza la partecipazione attiva delle parti sociali.
Il detto Ministero, infatti, ha certamente il potere-dovere di “approvare” gli atti dell'istituto, ivi comprese le delibere di riforma qui in discussione, facendole proprie ed assumendosene la responsabilità lì ove ritenga che 1'iter procedurale sia stato comunque osservato.
L' episodio di annullamento peraltro, lamentato da parte ricorrente non pare conferente al caso di specie e comunque, ha riguardato solo una parte del deliberato che, per il resto, è stato considerato valido.
Pertanto, non sembra riscontrabile - in questa sede di sommaria cognizione - una situazione giuridica soggettiva meritevole di tutela in capo ad INPGI, con conseguente carenza del “fumus”.
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La domanda cautelare, poi, risulta carente anche sotto il profilo del "periculum in mora".
L’INPGI agisce in sede cautelare affermando espressamente la necessità di tutelare i propri equilibri finanziari, secondo l'obbligo impostogli dal D.Lgs. n. 509/94, al fine di evitare il commissariamento.
Ebbene, già tale prospettazione della domanda evidenzia come 1'istituto, neppure in via indiretta, agisca per la tutela degli interessi facenti capo alle parti sociali qui convenute.
Ciò posto, dalle allegazioni contenute nel ricorso cautelare non emerge alcuna situazione, di pregiudizio imminente ed irreparabile.
In primo luogo, l’insorgere di uno "squilibrio finanziario" non pare evento suscettibile di verificarsi nell'immediato futuro: il definitivo collasso finanziario è “previsto” nel 2034 (anno entro il quale pare assai verosimile che una controversia con cognizione piena sia stata definita) mentre all'anno 2017 viene imputata esclusivamente una “diminuzione” del patrimonio totale, senza però che vi sia alcuna prova attendibile che solo con le invocate riforme dell'ordinamento previdenziale dell'istituto potrà evitarsi tale problema finanziario.
In sostanza, anche dalle allegazioni contabili non pare possa desumersi - in questa sede di sommaria e limitata cognizione - che le riforme volute dall'INPGI siano la “conditio sine qua non" per la perfetta tenuta finanziaria dell’istituto stesso di qui al 2034.
Inoltre, proprio dallo studio attuariale allegato dall'istituto ricorrente emerge che in assenza di dette modifiche l'indice di garanzia scenderebbe solo nel 2016, in tempi dunque perfettamente compatibili con la normale durata di un giudizio di merito e comunque non imminenti come richiesto dall'art. 700 C P.C. qui azionato.
Alla luce, allora, di tutte lo considerazioni che precedono, il ricorso cautelare va respinto.
Quanto alle spese di lite, non pare configurabile, la lite temeraria invocata da F1EG alla quale, comunque, vanno rifuse le spese di lite per il principio della soccombenza, tenuto conto del valore indeterminabile della controversia.
Quanto a FNSI, invece, deve disporsi una compensazione delle spese di lite, prendendo pure atto di una difesa che appare irrituale , non essendosi la Federazione limitata a formulare le proprie difese (negando ogni responsabilità) ma avendo sostanzialmente espresso un inammissibile intervento “ad adiuvandum” in favore di INPGI, chíedendo a sua volta (con domanda autonoma, ma inammissibile con la forma della memoria difensiva, essendo piuttosto necessario un ulteriore ricorso)1'emissione del provvedimento già chiesto da INPGI.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso cautelare;
Condanna I.N.P.G.I. alla rifusione, in favore di F.I.E.G., delle spese di giudizio che si liquidano in Euro 4.025,00 oltre IVA e CAP come per legge; compensa le spese di lite nei confronti di F.N.S.I.;
Si comunichi.
Roma, li 28 Marzo 2006
Depositato in Cancelleria il 30 Marzo 2006
Il Giudice
Dott.ssa Maria Delle Donne
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Il ministro Damiano: "La Fieg ha fatto
fallire i nostri tentativi di mediazione.
Ora il Governo passi alla fase delle decisioni"
Roma, 26 dicembre 2006. =Il Governo deve passare alla fase delle decisioni''. Lo ha detto il Ministro del Lavoro Cesare Damiano parlando al Tg3 della vertenza dei giornalisti per il rinnovo del contratto con la Fieg, dopo lo stop dovuto ai tre giorni di sciopero e alla pausa natalizia per la carta stampata
''E' da mesi - ha spiegato Damiano - che il governo sta cercando di favorire una trattativa. I giornalisti hanno dichiarato una disponibilita' a trattare senza pregiudiziali. Rimane il no degli editori. Dopo questa fase di accompagnamento - ha concluso il ministro - ritengo che il governo debba passare alla fase delle decisioni''. (ANSA)
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Ratifica del Consiglio generale nella seduta del 1° luglio 2005 dopo il via libera del Consiglio d’amministrazione del giorno prima
L’Inpgi vara la riforma pensionistica
Adesso la parola passa a Fnsi/Fieg
e ai ministeri del Lavoro e dell’Economia
Le future quote di pensione calcolate in base ai contributi di tutta la vita lavorativa – Sale l’età anagrafica per il diritto alla pensione di anzianità: ma sarà possibile andare in quiescenza anche a 57 anni, con diminuizioni percentuali permanenti per ogni anno di anticipo. Le norme di contenimento, varate dagli amministratori dell’Inpgi, sono state preventivamente valutate dal prof. Fulvio Gismondi, il quale ha certificato che la riforma raggiunge lo scopo, e consente di assicurare “il ripristino degli equilibri di lungo periodo del Fondo ed il raggiungimento della sua autosufficienza finanziaria”. La riforma prevede inoltre: a) per tutti i futuri iscritti il diritto di accesso all’indennità di disoccupazione dopo che sia stato maturato un biennio di iscrizione; b) il periodo di disoccupazione indennizzabile rapportato alle sole giornate contrattualizzate; c) l’introduzione di un termine per la richiesta dei ratei di disoccupazione.
Roma, 1° luglio 2005. Il Consiglio generale dell’Inpgi “Giovanni Amendola” ha ratificato oggi alcune modifiche al Regolamento delle prestazioni, che erano state ieri approvate dal Consiglio d’amministrazione dell’Istituto.
L’intervento si è reso necessario in seguito ai risultati di un bilancio tecnico attuariale redatto dal prof. Fulvio Gismondi nel settembre dello scorso anno. Lo studio poneva in risalto un progressivo aumento della spesa derivante dall’aumento della vita media della popolazione, ed evidenziava il rischio che a decorrere dal 2017 i contributi correnti percepiti dall’Inpgi avrebbero potuto non essere più sufficienti per il pagamento delle pensioni. Ciò avrebbe determinato un possibile e graduale depauperamento della riserva.
“Di conseguenza – si legge nel comunicato diramato dall’Istituto - l’Amministrazione dell’Istituto, pur nella consapevolezza che la situazione odierna è solida (lo provano i bilanci in costante crescita, con un attivo di 90 milioni nel 2004), ha avviato lo studio di una manovra che servisse ad assicurare anche nel lontano futuro la stabilità raggiunta nel presente”.
Le norme di contenimento, varate dagli amministratori dell’Inpgi, sono state preventivamente valutate dallo stesso prof. Gismondi, il quale ha certificato che la riforma raggiunge lo scopo, e consente di assicurare “il ripristino degli equilibri di lungo periodo del Fondo ed il raggiungimento della sua autosufficienza finanziaria”.
Il complesso delle norme ratificate oggi dal Consiglio generale per diventare operante dovrà ora passare – come prevede il decreto legislativo 509/94 – all’esame delle Parti sociali (Fnsi e Fieg) per le determinazioni di competenza e, successivamente, all’esame dei Ministeri del Lavoro e dell’Economia.
Queste, in sintesi, le modifiche approvate:
1) Criteri di calcolo della pensione - A partire dal 1° settembre 2005 le quote di pensione riferite ai periodi di lavoro futuri saranno calcolate in base alla contribuzione maturata in tutta la vita lavorativa, e non più nei periodi più favorevoli. Da quella data in avanti sarà dunque applicato a tutti gli iscritti il calcolo che è già oggi utilizzato per i giornalisti più giovani (sono il 40% del totale) entrati a far parte dell’Inpgi dopo il luglio 1998. Resteranno in vigore, per tutti, le migliori aliquote di rendimento, le quali – a parità di contribuzione versata – consentono di maturare all’Inpgi, in 30 anni, lo stesso livello pensionistico che all’Inps si ottiene in 40 anni.
2) Pensione di anzianità – La riforma recepisce l’aumento dell’età anagrafica prevista dalle norme generali per ottenere, con almeno 35 anni di contributi, la pensione di anzianità. Il Cda dell’Inpgi e il Consiglio generale hanno tuttavia deciso, rispetto alle norme Inps, il seguente innalzamento più graduale: 59 anni nel 2008 e 2009; 60 anni dal 2010 a tutto il 2012; 61 nel 2013; 62 anni nel 2014. E’ prevista, inoltre, una importante eccezione, che consentirà a chi lo desideri di continuare a ottenere la pensione di anzianità a 57 anni. In tal caso, tuttavia, l’ammontare della pensione sarà diminuito stabilmente di una percentuale, in relazione agli anni di anticipazione rispetto agli anni mancanti alle età indicate nel capoverso precedente. Gli abbattimenti saranno i seguenti: 4,76% per un anno; 9,09% per due anni; 13,04% per tre; 16,67% per quattro; 20% per cinque anni.
3) Prepensionamenti derivanti da stati di crisi aziendale – In questi casi, in base alla legge 416/81, un giornalista può percepire la pensione di vecchiaia anziché a 65 anni a 58 anni e seguenti, con un accredito di contributi figurativi che può arrivare al massimo a 5 annualità. Quest’onere ha un costo per l’Inpgi (oltre 13 milioni nel 2004), in quanto all’anticipazione della pensione prevista dalla legge 416/81 non corrisponde alcuna aliquota contributiva specifica. La riforma prevede che, nel caso dei prepensionamenti, per ogni anno di contribuzione figurativa eventualmente accreditata (il massimo previsto dalla legge è 5 anni) sia eseguito un abbattimento permanente della pensione dello 0,5 per cento (il massimo della diminuzione stabile sarà dunque del 2,5 per cento).
4) Trattamento di disoccupazione – Sono confermati i trattamenti che all’Inpgi sono di gran lunga superiori rispetto all’Inps. Sono state introdotte, inoltre, più favorevoli misure di sostegno per i dipendenti di aziende in crisi, fallite o in liquidazione, che perdano il lavoro in età variante tra i 40 e i 55 anni. In questi casi sarà accordato un accredito aggiuntivo di contributi figurativi variabile tra i 6 e i 12 mesi. La riforma prevede inoltre: a) per tutti i futuri iscritti il diritto di accesso all’indennità di disoccupazione dopo che sia stato maturato un biennio di iscrizione; b) il periodo di disoccupazione indennizzabile rapportato alle sole giornate contrattualizzate; c) l’introduzione di un termine per la richiesta dei ratei di disoccupazione.
5) Costo del riscatto – Attualmente i contributi versati presso altri Enti possono essere riscattati all’Inpgi con un onere pari al 20% della riserva matematica, qualora sia accertata la natura giornalistica del rapporto di lavoro. La riforma ha previsto che lo sconto per il futuro sia meno ampio, e cioè pari al 50 per cento; alle stesse condizioni, cioè, previste per il ricongiungimento in base alla legge n. 29 del 1979.