Nel caso recentemente deciso dal Garante per la privacy, veniva invocato il c.d. diritto all’oblio affinché nei confronti di notizie ed immagini reperibili nella rete web ed attinenti a vicende sentimentali risalenti nel tempo (e non più attuali), venissero adottate misure atte ad impedirne l’accessibilità tramite i comuni motori di ricerca.
Come osservato dal Garante, nel provvedimento che qui si pubblica, la questione solleva tematiche complesse e connesse all’evoluzione dell’uso di internet e delle nuove tecnologie nel campo dell’informazione, «tematiche che stanno sollevando interrogativi sugli effetti di tale evoluzione sulla disciplina della protezione dei dati personali e, più in generale, sul sistema di tutela dei diritti fondamentali della persona».
Sull’argomento, è noto come il presupposto affinché un fatto privato possa divenire legittimamente oggetto di cronaca è l’interesse pubblico alla notizia. La collettività ha difatti diritto di essere informata compiutamente e tempestivamente sui fatti accaduti così da averne una visione chiara e completa sulla quale formare la propria opinione. Tuttavia, una volta che del fatto la collettività sia stata informata con completezza, cessa l’interesse pubblico alla sua conoscenza in quanto non vi è più una notizia e riproporre l’accadimento risulterebbe inutile, poiché non vi sarebbe più un reale interesse della collettività da soddisfare. Ma oltre che inutile per la collettività, tale riproposizione potrebbe risultare dannosa per i soggetti coinvolti.
Per tale ragione, la dottrina prima e la giurisprudenza poi, hanno elaborato il c.d. diritto all’oblio, da intendersi quale diritto dell’individuo ad essere dimenticato; diritto che mira a salvaguardare il riserbo imposto dal tempo ad un notizia già resa di dominio pubblico (cfr. L. CRIPPA, Il diritto all’oblio: alla ricerca di un’autonoma definizione, in GCiv, 1997, p. 1979).
Tale diritto, viene normalmente ricondotto nell’alveo del più generale del diritto alla riservatezza ed all’identità personale. Quanto al profilo attinente alla riservatezza, si ritiene che una volta venuto meno l’interesse alla conoscenza del fatto (o dei fatti) «il diritto alla riservatezza e la tutela dell’onore e della reputazione di un soggetto si espandono sino ai loro fisiologici confini» (P. Laghezza, Il diritto all’oblio esiste (e si vede), in FI, 1998, I, 1836). Quanto al profilo relativo all’identità personale, si ritiene che la ripubblicazione o il mantenimento tra le notizie reperibili via internet di notizie/immagini già divulgate in passato potrebbe portare ad avvalorare l’immagine di un soggetto «diversa da quella al momento esistente e, magari, faticosamente conquistata» (P. Laghezza, Il diritto all’oblio esiste (e si vede), in FI, 1998, I, 1836).
A conferma di tale diritto nei termini sopra elaborati dalla dottrina, la giurisprudenza ha precisato che ogni persona ha il diritto a non restare indeterminatamente esposta ai danni che potrebbe arrecare alla sua riservatezza, alla sua reputazione ed alla sua identità personale, la reiterata pubblicazione di notizie e immagini legittimamente diffuse in passato, senza che eventi sopravvenuti rendano nuovamente attuali quei fatti, facendo sorgere un nuovo interesse pubblico alla divulgazione dell’informazione (cfr., Cass. civ., 09.04.1998, n. 3679, in FI, 1998, I, 1834).
Questa posizione giurisprudenziale è stata pienamente accolta (e rafforzata) dal Garante della privacy il quale ha avuto modo di precisare:
• che il trattamento dei dati personali in ambito giornalistico deve essere effettuato nel rispetto dei limiti dell’essenzialità dell’informazione con riguardo a fatti di interesse pubblico, da valutarsi anche con riguardo al lasso di tempo eventualmente trascorso (Garante privacy, 07.07.2005 - doc. web. n. 1091915) e ciò avuto riguardo anche a quanto disposto dall’art. 11, lett. e) Codice Privacy in forza del quale i dati personali possono essere «conservati in una forma che consenta l'identificazione dell'interessato per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati»;
• che «il diritto delle persone ad essere rappresentate su internet con informazioni esatte deve essere sempre garantito in rete, anche fuori delle pagine web che per prime pubblicano i dati. In alcuni casi, il rischio è quello di arrecare seri danni agli interessati» (Garante Privacy, Comunicato stampa, 13.04.2006, in www.garanteprivacy.it/garante/doc.jsp?ID=1267433);
• che «decorsi determinati periodi, la diffusione istantanea e cumulativa su siti web di un gran numero di dati personali relativi ad una pluralità di situazioni riferite ad un medesimo interessato», può «comportare un sacrificio sproporzionato dei suoi diritti e legittimi interessi» (Garante Privacy, 10.11.2004 - doc. web n. 1116068) e ciò, soprattutto, quando si tratta di fatti ormai risalenti nel tempo. Difatti, il peculiare funzionamento di internet può comportare la «diffusione di un gran numero di dati personali riferiti a un medesimo interessato e relativi a vicende anche risalenti nel tempo – e dalle quali gli interessati stessi hanno cercato di allontanarsi, intraprendendo nuovi percorsi di vita personale e sociale – che però, per mezzo della rappresentazione istantanea e cumulativa derivante dai risultati delle ricerche operate mediante i motori di ricerca, rischiano di riverberare comunque per un tempo indeterminato i propri effetti sugli interessati come se fossero sempre attuali; e ciò, tanto più considerando che l'accesso alla rete Internet e il successivo utilizzo degli esiti delle ricerche effettuate attraverso gli appositi motori può avvenire per gli scopi più diversi e non sempre per finalità di ricerca storica in senso proprio» (Garante Privacy, 08.04.2009 - doc. web n. 1617673);
• che l’adozione di misure volte a non rendere indicizzabile attraverso i motori di ricerca documenti attinenti a fatti di cronaca risalenti nel tempo pubblicati sui siti di informazione (ferma restando la loro reperibilità nell’archivio interno al sito stesso), può assicurare il giusto bilanciamento tra esigenze di completezza dell’informazione e di ricerca storica su tali fatti e quelle di salvaguardi dei diritti fondamentali della persona (cfr. Garante Privacy, 08.04.2009 - doc. web n. 1617673).
Facendo applicazione di tali precedenti al caso che qui si pubblica, il Garante ha quindi ritenuto che la riproposizione del video oggetto della segnalazione attraverso la selezione operata dai motori di ricerca, considerato il tempo a cui risalgono i fatti ivi rappresentati, contrasta con l’interesse del reclamante di vedere rispettata la sua attuale dimensione sociale ed affettiva, meritevole di considerazione e tutela in quanto espressione del diritto all’identità personale e alla protezione dei dati personale (art. 2 Codice Privacy).
Su questa base il Garante ha quindi ritenuto fondata l’istanza di opposizione al trattamento dei dati personali(ai sensi dell’art. 7, comma 4, lett. a, Codice Privacy nonché dell’art. 5 Codice deontologia giornalistica) ed ha ritenuto che l’istanza di non rendere più indicizzabile attraverso i comuni motori di ricerca il video in questione, potesse essere rivolta direttamente ai titolari dei siti web di volta in volta individuati dal reclamante.
Il documento 24/12/2009 è in » Garante Privacy Oblio 24.12.2009.pdf