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Stampa

Il direttore è responsabile
del forum internet:
il tribunale di Firenze
'ribalta' la Cassazione

Firenze, 30 dicembre 2009. Un sito Internet va considerato un prodotto editoriale a tutti gli effetti. Il tribunale di Firenze emette una sentenza che ribalta una precedente sentenza della Cassazione. Secondo il giudice fiorentino, infatti, il direttore (giornalista) di un sito e' responsabile anche della sezione dei commenti (forum). La sentenza e' la numero 982 del 2009, originata da una causa che vedeva coinvolto l'ex sindaco di Firenze, Leonardo Domenici, che era stato oggetto di ingiurie sul forum. Per questo, ha deciso il giudice, il direttore deve rispondere penalmente perche' non ha vigilato.  (in http://tlc.aduc.it/notizia/direttore+responsabile+forum+internet+tribunale_115008.php)


 


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Il Sole 24 Ore 31/12/2009


Il direttore è responsabile


anche per i forum online


 


di Giovanni Negri


Un sito internet va considerato prodotto editoriale a tutti gli effetti. Di conseguenza il direttore responsabile è chiamato a rispondere penalmente anche dei commenti apparsi su un forum online contenuto sul sito. A fornire questa interpretazione rigida del diritto del web è il tribunale di Firenze che, con la sentenza n. 982 del 2009, ha sanzionato per omesso controllo il direttore responsabile della parte giornalistica di un sito internet: il giornalista non avrebbe vigilato sul contenuto dei commenti formulati in diffamazione della reputazione dell'allora sindaco di Firenze Leonardo Domenici.


Per arrivare a questa conclusione, il giudice unico di Firenze osserva anche alle pubblicazioni online va estesa senza esitazioni la disciplina sulla stampa: l'ultima legge sull'editoria, infatti, la n. 62 del 2001,ha fornito una nuova definizione di prodotto editoriale, che estende anche alle pubblicazione via internet le regole sulla stampa. «Prodotto editoriale – sottolinea la sentenza – diventa anche la pubblicazione online che si avvale appunto del mezzo elettronico e può essere riprodotto facilmente su supporto informatico». Così, il sito internet, inteso come un insieme di hardware e software deve essere considerato soggetto alle leggi, anche penali, sulla stampa.


In questi termini – è il ragionamento del giudice unico – nel caso di diffamazione commessa con lo strumento del giornale telematico, non possono non essere richiamate le norme del codice penale in materia di stampa perché «l'azione di immissione in rete è idonea a ledere il bene giuridico dell'onore». Così, l'abuso del diritto di cronaca si può concretizzare anche attraverso la diffusione di messaggi via internet perché il mezzo di diffusione non altera l'essenza del fatto che deve essere valutato attraverso la disciplina ordinaria dell'esercizio del diritto di cronaca. Di conseguenza a rispondere del reato potrà essere sia l'autore dell'articolo o del messaggio diffuso attraverso la rete, sia il direttore della testata online.


La sentenza ricorda poi che il reato previsto dall'articolo 595 del Codice penale è un delitto di pericolo che si consuma nel momento in cui qualcuno, comunicando con più persone, pronuncia frasi e formula giudizi idonei a offendere la reputazione. Non è necessario pertanto che le espressioni pronunciate abbiano danneggiato l'immagine della persona offesa davanti a un pubblico concreto: è sufficiente che lo strumento usato e i giudizi formulati siano di per sé idonei a danneggiare l'immagine altrui sul piano morale, professionale, umano o commerciale.


Per la sentenza poi, i commenti presi in considerazione, si inserivano in una vera e propria campagna di stampa denigratoria indirizzata a mettere in evidenza gli interessi privati del sindaco in una vicenda di rilevanza pubblica. È in questo contesto che il giudice unico, nel motivare la sanzione pecuniaria, sottolinea la necessità per il direttore di controllare tutto quello che viene pubblicato sul sito, anche i messaggi inviati su un forum.


 


 





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