Roma, 8 novembre 2006. L’Inpgi è fuori (ed è positivo!) dalla riforma del comma 12 dell’articolo 3 della legge 335/1995 (“riforma Dini delle pensioni”). Scompaiono le preoccupazioni di tagli alle pensioni decisi obbligatoriamente per salvaguardare “la stabilità delle gestioni previdenziali da ricondursi ad un arco temporale non inferiore ai 30 anni”. Le previsioni attuariali continueranno ad avere per l’Inpgi una proiezione ragionevole limitata a 15 anni. Ciò emerge in maniera nitida dal testo della nuova stesura del comma 12, che esclude espressamente “le forme di previdenza sostitutive dell’assicurazione generale obbligatoria”. L’Inpgi, infatti, come afferma l’articolo 76 della legge 388/2000, “gestisce in regime di sostitutività le forme di previdenza obbligatoria nei confronti dei giornalisti professionisti e praticanti e provvede, altresì, ad analoga gestione anche in favore dei giornalisti pubblicisti”. L’importante risultato è frutto dell’intelligente lavoro svolto dal presidente dell’Istituto, Gabriele Cescutti, e dal direttore generale Arsenio Tortora. Il ministro del Lavoro Cesare Damiano e i suoi tecnici si sono arresi di fronte alle argomentazioni dei vertici dell’Inpgi: l’Inpgi, infatti, come l’Inps, assicura dipendenti e non liberi professionisti come le altre casse privatizzate dal Dlgs 509/1994. Cescutti e Tortora sono stati aiutati dalla sentenza 214/1972 della Corte costituzionale: “E’insussistente l'analogia fra la cassa di previdenza dei giornalisti e quelle degli avvocati, dei dottori commercialisti, dei ragionieri e dei geometri”. In particolare, attraverso l’emendamento 2973 alla legge finanziaria, le Casse di previdenza dei liberi professionisti chiedono poteri (“parlamentari”) più ampi rispetto a quelli accordati dall’art. 3 comma 12 della legge 335/95: quello di determinare liberamente i “requisiti di accesso” alle prestazioni previdenziali e quello di adottare “ogni altro criterio di determinazione del trattamento pensionistico avuto riguardo al principio del pro rata .... e comunque tenuto conto dei criteri di gradualità e di equità fra generazioni”. Le Casse inoltre potranno portare da 15 a 30 anni le riserve legali (forse confidando, come ha scritto l’avv. Anna Campilii, nei progressi dell’astrologia, in considerazione dei vorticosi ed imprevedibili cambiamenti in ordine al rapporto iscritti-pensionati, alle modalità di svolgimento delle professioni, alle condizioni socio-economiche). E’ prevista la nomina di un commissario straordinario per le casse che non affrontano “le esigenze di riequilibrio”.
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LE CASSE PRIVATIZZATE (TRANNE L'INPGI) “CONQUISTANO” IL DIRITTO DI TAGLIARE LE PENSIONI COME CREDONO. SE NON PROVVEDONO, IL GOVERNO PUÒ NOMINARE UN COMMISSARIO. COMPLIMENTI AL PRESIDENTE DELL’ADEPP DE TILLA!!!
Emendamento n. 2973
Dopo l’articolo inserire il seguente:
“Art.
1. I primi due periodi del comma 12 dell’articolo 3 della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono sostituiti dai seguenti:
“12. Nel rispetto dei principi di autonomia affermati dal decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e dal decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, e con esclusione delle forme di previdenza sostitutive dell’assicurazione generale obbligatoria, allo scopo di assicurare l’equilibrio di bilancio in attuazione di quanto previsto dall’articolo 2, comma 2, del suddetto decreto legislativo n. 509 del 1994, la stabilità delle gestioni previdenziali di cui ai predetti decreti legislativi è da ricondursi ad un arco temporale non inferiore ai 30 anni. Il bilancio tecnico di cui il predetto articolo 2, comma 2, è redatto secondo criteri determinati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, sentite le associazioni e le fondazioni interessate, sulla base delle indicazioni elaborate dal Consiglio nazionale degli attuali nonché dal Nucleo di valutazione della spesa previdenziale. In esito alle risultanze e in attuazione di quanto disposto dal suddetto articolo 2, comma 2, sono adottati dagli enti medesimi, ai fini dell’equilibrio finanziario di lungo termine, provvedimenti di determinazione dei requisiti di accesso ai trattamenti pensionistici, di variazione delle aliquote contributive, di riparametrazione dei coefficienti di rendimento o di ogni altro criterio di determinazione del trattamento pensionistico avuto riguardo al periodo al principio del pro rata in relazione alle anzianità già maturate rispetto all’introduzione delle modifiche derivanti dai provvedimenti suddetti e comunque tenuto conto dei criteri di gradualità e di equità fra generazioni. Qualora le esigenze di riequilibrio non vengano affrontate, dopo aver sentito l’ente interessato e la valutazione del Nucleo di valutazione della spesa previdenziale, possono essere adottate le misure di cui all’articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509”.
2. Sono fatti salvi gli atti e le deliberazioni in materia previdenziale adottati dagli enti di cui al comma 1 ed approvati dai Ministeri vigilanti prima dell’entrata in vigore della presente legge.
Relazione illustrativa.
La norma proposta ha lo scopo, al comma 1, di assicurare nel lungo periodo la solidità finanziaria degli enti previdenziali privati, da un lato offrendo a tali enti una maggiore flessibilità di interventi nella definizione delle misure atte e a mantenere l’equilibrio finanziario, dall’altro, stabilendo un procedimento più rispettoso per la predisposizione del bilancio tecnico. Inoltre, il periodo temporale cui va ricondotta la stabilità delle gestioni è prolungato dagli attuali 15 anni a 30 anni, mentre sono comunque ribaditi i principi dell’applicazione, negli interventi posti in atto dagli enti, di criteri di gradualità e di equità fra generazioni.
Il comma 2 è volto a risolvere i casi di contenzioso che si sono recentemente prodotti su delibere degli enti, approvate dai Ministeri vigilanti, che hanno modificato il regime degli Enti medesimi.
Relazione tecnica.
La norma non prevede oneri a carico della finanza pubblica.