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Delibera dell’Ordine di Milano.
“Sistema Moggi” e giornalisti “amici”:
Tony Damascelli sospeso per 4 mesi dall’Albo.
In allegato l’intero testo del provvedimento


Milano, 10 ottobre 2006. Nella seduta di ieri, il Consiglio dell’Ordine dei Giornalisti della Lombardia, ha comminato la sanzione della sospensione di 4 mesi al giornalista professionista Tony Damascelli, coinvolto in “Mongiopoli”, lo scandalo del calcio di cui parlano da  maggio le cronache dei giornali. Il numero speciale del settimanale L’Espresso  dal titolo “Il libro nero del calcio” ha pubblicato le 989 pagine del rapporto  19 aprile 2005 della II sezione del Nucleo operativo del Comando provinciale Carabinieri di  Roma in cui spicca un capitolo dal titolo   “Il rapporto (di Moggi, ndr) con  Tony Damascelli” . Le  risultanze acquisite hanno messo in luce un particolare rapporto di amicizia esistente tra  Damascelli e Moggi come  affiora dalle conversazioni tra i due intercettate dai militari dell’Arma Benemerita.


Riportiamo il capitolo 5 della delibera dedicata alle  “conclusioni”:


 


5.  Conclusioni.


Tony Damascelli scrive il 21 giugno 2006: “In ogni caso, io non sono affatto intervenuto sul mio collega Franco Ordine (che, in questo caso, avrebbe avuto motivo di dolersi di pressioni eventuali che - a loro volta - avrebbero potuto integrare gli estremi di un illecito deontologico) ma mi sono limitato a dare un'anticipazione di una notizia che sarebbe stata resa pubblica dopo poche ore, senza minimamente influire sulla linea del giornale”.  Davanti al Consiglio, Damascelli ha ammesso di avere “passato” l’articolo di  Franco Ordine e di averne letto un altro il giorno dopo nelle pagine sportive del “Giornale”. Bisogna leggere una conversazione (sopra riportata) tra Moggi e Antonio Giraudo per comprendere la vera portata della  “spiata” di Damascelli: “Alle successive ore 20,03 (vds prog. 241 utenza 335/5443344 in uso a Luciano MOGGI) GIRAUDO chiama MOGGI per informarlo dell’esito del colloquio avuto con ORDINE, quest’ultimo sollecitato a chiamare GIRAUDO verosimilmente da GALLIANI come emerge dalla successiva conversazione che interverrà il 13 ottobre u.s. tra MOGGI ed il DAMASCELLI  “…Oh è andata benissimo con Ordine, sai com’è andata? E’ un agnellino m’ha detto ma no ma guardi che lì è successa una cosa sa, a Telenova, domenica, il conduttore ha detto si perché alla Juventus . . .sono due anni, ma adesso che c’è Montezemolo con della Valle, il pettegolezzo eccetera . . . io gli ho detto se tu ti riferisci a questo, insomma, io ho detto . . . scusi…<<>>…Lui ha detto questa cosa qui, . . . allora dice si figuri io . . .erano voci che giravano a Firenze nei dintorni della nazionale . . . ma per carità . . . l’amicizia che avete voi col Milan lo so benissimo…<<>>…Gli ho detto guardi prendiamola come un’occasione diciamo di esserci salutati  e vediamoci più spesso. Detto questo, lui, secondo me, se aveva scritto un articolo l’avrà buttato nel cesso…”. I due si complimentano a vicenda per la riuscita della cosa ed infine il MOGGI elogia il DAMASCELLI che inquadra definitivamente nelle file dei giornalisti “amici” e da utilizzare e manipolare secondo i propri interessi  “…Lo vedi che per qualcosa è utile . . . li mortaci sua, . . . io non lo volevo neppure chiamà ma poi m’ha detto che è urgentissimo, . . . dico fosse successo qualche cosa di di di straforo, no . . . qui . . qui bisogna sta attenti a tutto, Antò,…”. La  “spiata” di Damascelli, dopo gli interventi di Moggi, Galliani e Giraudo,  costringe il giornalista Franco Ordine “a buttare nel cesso l’articolo” che stava scrivendo (sulla Juventus, sui rapporti Giraudo/Galliani, sulle critiche di Luca di Montezemolo a Giraudo). Si legge in un’altra intercettazione:”Rimanendo in tale ambito, ormai, come dimostrerà la successiva attività di intercettazione, il DAMASCELLI entra a pieno regime in quel reticolo creato dal MOGGI per la gestione del “sistema calcio”, infatti una delle componenti che consentono al predetto il controllo quasi totale è proprio l’influenza che lo stesso ha su alcuni organi d’informazione grazie ai quali riesce scatenare quelle forme di condizionamento atte a determinare l’obiettivo  contingente da perseguire”.


Un giornalista non può fornire a terzi una “anticipazione” di un articolo scritto da un suo collega, provocando interventi a catena, che portano quell’articolo in fondo a un cestino. Con l’umiliazione del redattore che sta scrivendo l’articolo e che viene bloccato da interventi di personaggi influenti (come Galliani)  nella società editrice del quotidiano (Il Giornale). Gli azionisti del Milan, com’è noto,  sono anche gli azionisti del “Giornale”.


Damascelli, inoltre, non ha fornito alcuna prova su suoi articoli in cui abbia denunciato il ”delitto perfetto” commesso dall’arbitro Massimo De Santis (Fiorentina-Bologna 1-0) di cui al II rapporto dei carabinieri (2 novembre 2005), “delitto” di cui ha parlato con Luciano Moggi. Il giornalista ha il dovere di pubblicare le notizie di cui viene a conoscenza. L’amicizia con Moggi non può condizionare la libertà del cronista.


In sostanza  Tony Damascelli  era chiamato a rispondere di aver strumentalizzato la professione giornalistica, ponendosi al servizio di Luciano  Moggi e piegando l'esercizio della libertà di stampa   (con le telefonate compiacenti documentate nel presente atto) a fini estranei ai doveri di indipendenza e autonomia, lealtà e buona fede,  osservanza delle leggi e rispetto dei lettori propri  di chi svolge una funzione di pubblico interesse, qual è quella del  giornalista professionista mediatore intellettuale tra i fatti e i cittadini. L’autonomia della professione giornalistica si fonda sul rispetto delle regole fissate nella legge professionale.  Si legge nell’articolo 1 (terzo comma) del Cnlg: “La legge su «Ordinamento della professione giornalistica» del 3 febbraio 1963 n. 69 garantisce l'autonomia professionale dei giornalisti e fissa i contenuti della loro deontologia professionale specificando che «è diritto insopprimibile dei giornalisti la libertà di informazione e di critica, limitata dall'osservanza delle norme di legge dettate a tutela della personalità altrui ed è loro obbligo inderogabile il rispetto della verità sostanziale dei fatti, osservati sempre i doveri imposti dalla lealtà e dalla buona fede»”.


In conclusione si può affermare che hanno trovato conferma le ipotesi accusatorie originarie (espresse con l’avviso disciplinare e poi con la delibera di apertura del procedimento, che integrano questo atto amministrativo): “Dalle “carte” allegate emerge che  tu fossi non solo l’antenna di Luciano Moggi all’interno del “Giornale” (vedi episodio  Franco Ordine) ma anche  un “ingranaggio”  nel sistema costruito dall’ex direttore generale della Juventus a protezione degli interessi della società bianconera”. In particolare   Tony Damascelli:


a)  ha violato l’obbligo di esercitare con dignità e decoro la professione (articolo 48 della legge 69/1963 sull’ordinamento della professione di giornalista), assoggettando la sua libertà di cronaca e di critica a censure esterne (con violazione del comma 2 dell’articolo 21 della Costituzione);


b)  ha violato il principio dell’autonomia professionale (affermato dall’articolo 1, comma 3, del Cnlg 2001/2005), venendo così meno al dovere di promuovere la fiducia tra la stampa e i lettori  (articolo 2 della legge 69/1963);


c)  non ha rispettato  la sua reputazione e ha compromesso gravemente, con la sua, anche la dignità dell'Ordine professionale cui appartiene (articolo 48 della legge professionale 69/1963)”;


d) ha messo il giornalista Franco Ordine nelle condizioni di dover subire pressioni indebite tali da limitare potenzialmente la sua libertà di informazione, così violando il principio di “promuovere lo spirito di collaborazione tra colleghi” (art. 2, terzo comma, della legge 69/1963);


e) ha violato il Codice civile nella parte in cui (art. 2105) impone “fedeltà” del dipendente all’azienda. Tony Damascelli, allorquando ha informato Luciano Moggi sul contenuto dell’articolo di Franco Ordine, non ha agito “con lealtà” verso la sua azienda (e la sua redazione) come gli impone l’articolo 2 della legge professionale n. 69/1963;


 PQM


il Consiglio, valutati gli elementi  raccolti nel corso dell’istruttoria,


delibera


 di infliggere la sanzione della sospensione di  4 (quattro) mesi al giornalista professionista Tony Damascelli. Dice l’articolo 54 della legge  69/1963: “La sospensione dall'esercizio professionale può essere inflitta nei casi in cui l'iscritto con la sua condotta abbia compromesso la dignità professionale”.


 La presente deliberazione è  «di immediata efficacia in quanto atto di natura amministrativa» (Cass., sez. un. civ., sentenza n. 9288/1994). (Si veda anche parere dell’Ufficio VII della Direzione generale Affari civili e libere professioni del Ministero di Giustizia 27 febbraio 1998; prot. 7/36004002/F007/744/U)


 


 







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