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Il diritto di satira
secondo la Corte
d’Appello di Milano

L’ingiuria gratuita
e le aggressioni
alla reputazione
non fanno satira

di SABRINA PERON
avvocato in Milano

La satira, ben lungi dall’essere simpatia, è, all’opposto, un’aggressione, un’ostilità che vuole smascherare piccinerie e vanterie e per far ciò sottolinea dettagli unilaterali e parziali, si diletta a trovare ogni sorta di associazioni e accoppiamenti oltraggiosi o, ancora, sminuisce persone o cose per mezzo della degradazione, della parodia, del camuffamento.


In particolare una tecnica fondamentale della satira è quella della riduzione, perché la degradazione o svalutazione, riducono la statura e la dignità della vittima, sottraendole l’appoggio del rango, della dignità, dell’abito: la satira mette a nudo e mostra che sotto le splendide vesti non c’è nulla se non un qualunque mortale. Questo sminuimento può avvenire usando vari mezzi: il contenuto, lo stile, e il linguaggio.


In ambito giurisprudenziale la satira, sin dalle prime pronunzie, è stata definita come «espressione di una vecchia ma vivacissima esigenza collettiva di esercitare con la risata e lo scherno un’elementare funzione di moderazione dei potenti, di umanizzazione e smitizzazione dei famosi, una funzione di controllo sociale anche verso il potere politico ed economico» (Cfr. Pret. Roma, 16 febbraio 1989, in Dir. inf., 1989, 520). Ed in questo contesto, il diritto di satira rappresenta una particolare espressione della libertà di manifestazione le pensiero ricompresa pertanto nell’ambito di tutela garantito dalla carta costituzionale.


Invero la satira, se - per un verso - non si propone di rappresentare una situazione o un fatto nei suoi termini reali ed effettivi, tuttavia, dalla realtà la stessa trae spunto per l’espressione di un giudizio critico tramite riferimenti ed immagini di natura comica e paradossale. In tale prospettiva la satira si configura quindi quale forma del diritto di critica esercitato in forma sarcastica ed ironica. Pertanto, in relazione all’intrinseca esasperazione grottesca dei toni che in generale la contraddistinguono, la valutazione del legame funzionale tra la forma espressiva e il giudizio critico-valutativo che essa comunque manifesta non può implicare il rigoroso rispetto di parametri espressivi impronti a criteri di stretta razionalità ed i adeguatezza in genere richiamati a proposito del diritto di critica. Difatti, tali criteri risulterebbero del tutto incongrui rispetto a raffigurazioni satiriche in forma sarcastica e paradossale, cui per antica tradizione si connettono anche espressioni ed immagini non di rado pesanti e velenose.


Ciò posto, tuttavia, la giurisprudenza è costante nel ritenere (e in questo la sentenza che qui si pubblica non fa eccezione) che la necessaria elasticità di valutazione della forma espressiva della rappresentazione satirica, non può spingersi fino al limite di giustificare l’ingiuria gratuita, svincolata cioè da qualsiasi concreto riferimento a un giudizio critico sia pure aspro nei toni – che trovi comunque fondamento attendibile nel quadro degli elementi dialettici e di fatto che hanno dato origine al tema della polemica. Infatti si ritiene che, nella formulazione del giudizio critico, possono utilizzarsi «espressioni di qualsiasi tipo anche lesive della reputazione altrui, purché siano strumentalmente collegate alla manifestazione di un dissenso ragionato dall’opinione o comportamento preso di mira e non si risolvano in un’aggressione gratuita e distruttiva dell’onore e della reputazione del soggetto interessato» (Cass. civ., 16.05.2008, n. 12420, in www.dejure.giuffrè.it).


In questo contesto giurisprudenziale consolidato, la Corte d’Appello di Milano (sentenza 31 agosto 2009, n. 2156, Pres. Deodato – Rel. Saresella ) ha ritenuto scriminati dal diritto di satira alcuni articoli nei quali, nell’ambito della nota vicenda di tangentopoli, veniva preso di mira uno dei difensori di alcuni degli imputati c.d. “eccellenti” del processo tangentopoli. In particolare, secondo la Corte, nel valutare la scriminante del diritto di satira occorre anche considerare sia il ruolo pubblico all’epoca svolto dal preteso diffamato, sia la circostanza che gli articoli erano apparsi su una “testata inequivocabilmente riconosciuta come “schierata” e, quindi, apprezzata solo da una fetta di opinione pubblica portatrice legittima di determinate concezioni politico-culturali contrarie alle indagini che avevano caratterizzato la nota vicenda di tangentopoli”.


Secondo la Corte ambrosiana quindi la satira è uno strumento, duro, aspro, scomodo (a tratti anche volutamente malevolo) al quale – nell’ambito di una dialettica democratica - può legittimamente ricorrere una testata giornalistica al fine di portare avanti le sue “battaglie” per il pubblico dei lettori che in tale testata ed in tali battaglie si riconoscono.


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La sentenza in due file:


 


 


» App Milano 31.08.2009 n. 2156 dir satira I.pdf


» App Milano 31.08.2009 n. 2156 dir satira II.pdf


 


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