Milano, 30 ottobre 2006. Giornalisti collaboratori del Sismi: il Consiglio, dopo 2 mesi e 22 giorni di istruttoria, nella seduta del 28 settembre 2006 ha inflitto la sanzione della sospensione per 12 mesi a Renato Farina (vicedirettore di Libero) e ha assolto Claudio Antonelli (cronista di Libero). La decisione è stata impugnata oggi dalla Procura generale della Repubblica, che ha chiesto al Consiglio nazionale “di riformare la decisione impugnata con riguardo alla posizione del giornalista professionista Renato Farina applicando allo stesso la sanzione disciplinare della radiazione….ponendo rimedio a quanto il Consiglio territoriale non ha avuto la ‘forza’ numerica di fare”. L’atto è firmato dal sostituto procuratore generale, dott.ssa Maria Antonietta Pezza.
Farina ha ammesso “i rapporti intrattenuti con uomini del Sismi in qualità di informatore” e ha “confessato di avere accettato rimborsi” dal Sismi; ha intervistato i Pm Spataro e Pomarici “per carpire informazioni da trasmettere al Sismi” e ha coinvolto nella storia “l’ignaro redattore Claudio Antonelli”. La delibera, com’è noto, ha accertato la violazione da parte di Farina delle norme di deontologia professionale di cui all’avviso disciplinare del 6 luglio 2006, applicando, scrive la dott.ssa Pezza, “tuttavia una sanzione inadeguata rispetto alla gravità della condotta ascritta ed accertata”.
Hanno partecipato alla seduta del 28 settembre otto consiglieri su 9. La maggioranza era di 5 voti. Nessuna sanzione (radiazione o sospensione di 12 mesi) ha raggiunto il quorum dei 5 voti. E’ passata così la sanzione meno grave nel rispetto del principio generale del favor rei. In caso di parità di voti, generalmente prevale il voto del presidente, ma non quando si decide sulle persone come in questo caso.
Scrive la dott.ssa Pezza: “Il Consiglio territoriale, pure avendo rigettato l’improbabile istanza di ‘patteggiamento’ avanzato dal difensore, si è tuttavia lasciato prendere la mano dal contegno di ‘studiata’ sottomissione assunto dal giornalista in sede giudiziale (unica strada per evitare la conseguenza più grave) e da valutazioni metagiuridiche (afflizione derivata dalla pubblicità della vicenda) giungendo ad applicare una sanzione inaccettabile perché non rapportata alla gravità estrema delle violazioni che, ad avviso della scrivente, impongono di irrogare la sanzione massima prevista dall’ordinamento disciplinare”.
L’articolo 55 della legge 69/1963 sanziona con la radiazione la condotta del giornalista che ha gravemente compromesso la dignità professionale “fino a rendere incompatibile con la dignità stessa la sua permanenza nell’Albo”.
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Pubblichiamo la parte finale della delibera disciplinare:
8. L’audizione di Renato Farina del 28 settembre 2006 e la decisione.
Renato Farina, assistito dagli avvocati Grazie Volo e Cristiano Bianchini, è comparso davanti al Consiglio nella seduta del 28 settembre 2006. Ha confermato il contenuto del suo articolo (su “Libero”) dell’8 luglio (di cui al punto 3). Nella memoria depositata dall’avv. Volo si legge: “Nell’ambito del rapporto con il Sismi Farina ha accettato dei rimborsi”.
La confessione pubblica di Farina, confermata davanti al Consiglio, ha consentito al Consiglio stesso di superare la questione posta dall’articolo 58 della legge professionale 69/1963 secondo il quale i procedimenti disciplinari debbano essere sospesi in presenza di un’inchiesta penale (quella nella quale sono coinvolti sia Farina sia Antonelli).
Il Consiglio ha respinto la proposta di patteggiamento della sanzione prima a 2 mesi, poi a 4 e 6 mesi.
La gravità dei fatti addebitati a Farina (compreso quello di avere carpito la buona fede del redattore praticante Antonelli) non hanno consentito di accogliere le proposte.
Il Consiglio ha valutato sia la personalità di Farina (incensurato sul piano deontologico) sia il prezzo devastante che lo stesso ha già pagato sul piano dell’immagine e della credibilità dopo l’esplosione dello scandalo; prezzo, che comprende anche gli insulti ai suoi familiari. Nella moderna società dell’informazione, i mezzi mediatici sono in grado di incidere profondamente sul decoro e sulla dignità di una persona (ed è quello che è avvenuto con Farina bersagliato da una campagna denigratoria senza confronti). La sanzione massmediatica è più incisiva e affittiva oggi della stessa pena o della stessa sanzione disciplinare soprattutto quando il protagonista è un professionista.
Farina ha tradito la professione giornalistica, asservendola al Sismi con il quale, almeno dal 2004, ha mantenuto un rapporto costante. Gravissimo l’episodio dell’intervista “pilotata” a due magistrati dell’Ufficio del Pubblico Ministero di Milano. Farina ha compromesso la sua dignità e quella dell’Ordine al quale appartiene, ferendo anche il rapporto di fiducia che deve esistere tra stampa e lettori.
Il Consiglio ritiene che Claudio Antonelli vada assolto, perché ha collaborato con il suo vicedirettore all’oscuro dei rapporti di quest’ultimo con il Sismi. Anche i direttori Vittorio Feltri e Alessandro Sallusti ignoravano l’occulta attività di Farina.
Il Consiglio respinge le argomentazioni dei legali secondo le quali Farina non può “rendere dichiarazioni sulla vicenda giudiziaria che lo riguarda” con una conseguente limitazione del suo diritto di difesa. Farina, invece, si è difeso con ampia libertà davanti al Consiglio, ha presentato proposte di patteggiamento, ha presentato una memoria (di 6 pagine) nella seduta del 28 settembre nel tentativo di giustificare due articoli: il primo sul “caso Abu Omar” del 14 maggio e il secondo del 9 giugno dal titolo “Sorpresa, dietro le missioni Cia il visto Prodi”. Nella sua memoria, Farina precisa che la Commissione Ue (guidata da Prodi) è “implicata direttamente in termini statutari”. Una versione, questa, che non ha convinto il Consiglio se è vero che “l’atto politico di aiuto reciproco in casi di “removals” esiste ed è stato concordato a livello di consiglio d’Europa allora presieduto dalla Grecia”. Il Consiglio è giudice dei comportamenti dei giornalisti. In questo caso il Consiglio era chiamato semplicemente a valutare se il rapporto di Farina con il Sismi fosse coerente con le prescrizioni deontologiche fissate negli articoli 2 e 48 della legge professionale in presenza peraltro di una norma (articolo 7, primo comma, della legge 801/1977) che vieta ai giornalisti di collaborare con i servizi segreti. La risposta è negativa: Farina ha violato pesantemente le norme deontologiche fissate nella legge professionale. Farina ha tenuto un atteggiamento processuale “ammissivo” peraltro confermato dalla proposta di patteggiamento a una sanzione da 2 a 6 mesi. Il Consiglio, infine, nega ogni valore alla pretesa giustificativa di Farina di combattere una guerra personale contro l’Islam e pertanto di avere aiutato il Sismi in tale contesto;
PQM
il Consiglio, valutate le prove raccolte e le audizioni di Antonelli e Farina,
delibera
a) di infliggere la sanzione della sospensione di 12 mesi al giornalista professionista Renato Farina. Dice l’articolo 54 della legge 69/1963: “La sospensione dall'esercizio professionale può essere inflitta nei casi in cui l'iscritto con la sua condotta abbia compromesso la dignità professionale”;
b) di assolvere il giornalista professionista Claudio Antonelli.
Nota. Hanno partecipato alla seduta 8 consiglieri su 9. La maggioranza era di 5 voti. Nessuna sanzione (radiazione o sospensione di 12 mesi) ha raggiunto il quorum dei 5 voti. E’ passata così la sanzione meno grave nel rispetto del principio generale del favor rei. In caso di parità di voti, generalmente prevale il voto del presidente, ma non quanto si decide sulle persone come in questo caso. Il Consiglio seguirà con attenzione le vicende processuali legate al caso Abu Omar e a “Spiopoli”. Eventuali fatti nuovi a carico di giornalisti saranno oggetto di altre istruttorie disciplinari.
La presente deliberazione è «di immediata efficacia in quanto atto di natura amministrativa» (Cass., sez. un. civ., sentenza n. 9288/1994). (Si veda anche parere dell’Ufficio VII della Direzione generale Affari civili e libere professioni del Ministero di Giustizia 27 febbraio 1998; prot. 7/36004002/F007/744/U).
Così deciso in Milano il 28/9/2006
Il testo della delibera in allegato (vedio in alto e basso della pagina)