Milano, 3 novembre 2009. La corte d'appello di Milano ha confermato la condanna di primo grado nei confronti dell'ex appuntato dei carabinieri Dario Covolo e l'ex direttore (Umberto Brindani) e un giornalista (Renzo Magosso) del settimanale Gente, per l'intervista pubblicata il 17 giugno 2004 in cui lo stesso Covolo aveva parlato di un presunto avvertimento ricevuto dall'Arma prima dell'omicidio del giornalista Walter Tobagi, ucciso dalla Brigata XXVII marzo il 28 maggio dell'80. L'accusa per i tre è diffamazione. I giudici d'appello, nel confermare la condanna simbolica all'ex appuntato e al giornalista a 1000 euro di multa ciascuno e a 300 euro all'ex responsabile del settimanale, ha però, riformato la sentenza del Tribunale nella parte relativa ai risarcimenti a favore del generale dei carabinieri Alessandro Ruffino e della sorella del suo collega Umberto Bonaventura, morto qualche anno fa. La corte ha sostituito la liquidazione del danno con la condanna generica al risarcimento da definire in sede civile e ha assegnato al generale Ruffino una provvisionale di 75 mila euro e ai familiari di Bonaventura di 45 mila euro. I giudici di primo grado avevano stabilito un risarcimento diretto di 120 mila euro al primo e di 90 mila euro al secondo. Al centro della vicenda un articolo uscito sul settimanale intitolato «Tobagi poteva essere salvato» del giugno di cinque anni fa. Nell'intervista, Covolo, allora nome in codice Ciondolo, affermava di aver saputo da un informatore di un progetto di attentato a Tobagi, circa sei mesi prima che si verificasse l'esecuzione. «Ne ho parlato al capitano Ruffino - aveva affermato - e, quando tornò da una trasferta a Roma, al capitano Bonaventura. Mi venne ordinato di scrivere un rapporto anonimo... mi aspettavo di entrare in azione da un momento all'altro. Invece venni trasferito a Palazzo di Giustizia a fare intercettazioni telefoniche. Non ero d'accordo, ho dovuto ubbidire». (ANSA)
TOBAGI. FNSI e AlG: “SENTENZA OPPOSTA A PRINCIPI LIBERTA' STAMPA”
Roma, 3 novembre 2009. ''La sentenza sul caso Tobagi che conferma in appello la condanna del collega Renzo Magosso appare diametralmente opposta ai principi minimi del diritto di cronaca e della libertà di stampa''. E' il commento della Federazione nazionale della stampa italiana e dell'Associazione lombarda dei giornalisti. ''I nuovi elementi emersi in dibattimento - affermano Fnsi e Alg in una nota congiunta - mostrano una verità processuale ben diversa da quella sancita nel 1983. In aula il brigadiere dei CC Dario Covolo ha confermato che Magosso ha riportato esattamente le sue parole. Covolo ha dichiarato di avere riportato, sei mesi prima del delitto Tobagi, in una relazione, i nomi dei capi della formazione terroristica che poi lo hanno ucciso. Aspettiamo le motivazioni della condanna, fiduciosi che la Cassazione sapra' ristabilire la verità dei fatti''. (ANSA).
TOBAGI. DEL BOCA: “La CONDANNA di MAGOSSO INCOMPRENSIBILE”
Roma, 4 novembre 2009. “E’ incomprensibile e inspiegabile la decisione dei giudici che hanno condannato il collega Renzo Magosso”. Lo ha detto Lorenzo Del Boca, presidente dell’Ordine nazionale dei giornalisti, dopo che la Corte di Appello di Milano ha confermato in seconda istanza la sentenza di condanna per diffamazione nei confronti del capo redattore di Gente per alcuni servizi sull’assassinio di Walter Tobagi. “Troppo spesso - ha aggiunto Del Boca - vengono agitati i principi della libertà di stampa per poi restringerli in ambiti sempre più angusti. L’articolo ‘incriminato’ e il suo autore hanno rispettato i doveri della cronaca verificando le fonti, attestandone la credibilità e valutandone gli aspetti nuovi. I contenuti possono non piacere al punto da essere contestati, ma non è possibile che vengano censurati e puniti”. (ANSA)
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Cassazione: ecco il caso in cui l’intervistatore deve essere assolto.
Un problema specifico si pone in relazione alle dichiarazioni rese da terzi e riportate dal giornalista. In questo caso i requisiti sopra indicati per il legittimo esercizio del diritto di cronaca, in linea di principio ugualmente applicabili, non necessariamente però devono considerarsi equivalenti. L’interesse sociale alla notizia può infatti rivestire in taluni casi, nel controllo della scriminante del diritto di cronaca, una rilevanza tale da importare la prevalenza sugli altri due.
Le Sezioni Unite penali della Suprema Corte, nel risolvere il conflitto che si era creato nella giurisprudenza di legittimità a proposito del caso in cui l’attività giornalistica si era concretata nella riproduzione di dichiarazioni diffamatorie rilasciate nel corso di un’intervista, hanno enunciato il principio secondo cui “l’aver riportato “alla lettera”nel testo dell’intervista le dichiarazioni del soggetto intervistato, qualora esse abbiano oggettivamente contenuto ingiurioso o diffamatorio, non integra di per sé la scriminante. Il giornalista che assume una posizione imparziale può tuttavia essere scriminato in forza dell’esercizio del diritto di cronaca quando il fatto “in sé” dell’intervista, in relazione alla qualità dei soggetti coinvolti, alla materia in discussione e al più generale contesto dell’intervista presenti profili di interesse pubblico all’informazione” (Cass. S.U. pen. 30 maggio 2001, n. 37140, che precisa ulteriormente che l’accertamento e la valutazione degli elementi indicati è riservata al giudizio di merito).
In tema di diffamazione commessa con il mezzo della stampa, l’aver riportato fedelmente nel testo dell’intervista le dichiarazioni del soggetto intervistato, ove esse abbiano contenuto oggettivamente diffamatorio, non integra per ciò stesso, per il giornalista, l’applicazione della scriminante del diritto di cronaca. Infatti, il giornalista che assuma comunque una posizione imparziale, può essere scriminato solo quando il fatto in sé dell’intervista, in relazione alla qualità dei soggetti coinvolti, alla materia in discussione e al più generale contesto dell’intervista, presenti profili di interesse pubblico all’informazione, tali da prevalere sulla posizione soggettiva del singolo (Cass., 23.10.2001, n. 37910, Lombardini)
In tema di diffamazione commessa con il mezzo della stampa, l’esimente del diritto di cronaca, quale scriminante a favore del giornalista che pubblichi un’intervista ritenuta offensiva della reputazione altrui, implica due condizioni interdipendenti: a) la notizia deve consistere nel fatto stesso delle dichiarazioni dell’intervistato, fedelmente riferite, senza che possano essere, sul piano generale, in alcuna misura influenzate dall’intervistatore e, sul piano funzionale, strumentali a un’opinione del giornalista che le divulga; b) l’interesse sociale alla notizia deve concernere la particolare qualificazione dell’intervistato nel riferire fatti a sua conoscenza, o nel manifestare la propria opinione, in misura da giustificare l’esonero del giornalista dal controllo di veridicità o dalla censura delle espressioni incontinenti. (Cass., 27.05.2002, n. 20607, Sannino)
In tema di diffamazione commesso con il mezzo della stampa, l'esimente del diritto di cronaca, quale scriminante a favore del giornalista che pubblichi un'intervista ritenuta offensiva della reputazione altrui, implica due condizioni interdipendenti: a) la notizia deve consistere nel fatto stesso delle dichiarazioni dell'intervistato, fedelmente riferite, senza che possano essere, sul piano genetico, in alcuna misura influenzate dall'intervistatore e, sul piano funzionale, strumentali ad una opinione del giornalista che le divulga; b) l'interesse sociale alla notizia deve concernere la particolare qualificazione dell'intervistato nel riferire fatti a sua conoscenza, o nel manifestare la propria opinione, in misura da giustificare l'esonero da responsabilità del giornalista dal controllo di veridicità o dalla censura delle espressioni incontinenti. (Cass. pen. Sez. V, 08-05-2002, n. 613)
Il giornalista che abbia riportato alla lettera dichiarazioni dell'intervistato oggettivamente diffamatorie è scriminato dal diritto di cronaca solamente quando vi sia un interesse pubblico alla conoscenza di tali dichiarazioni. (Cass. pen. sez. I 08-04-2003, n. 27778, Di Vincenzo, FONTI Massima redazionale, 2003).
Il giornalista intervistatore punibile in caso di “affermazioni false” e “valutazioni offensive” dell’intervistato. “Nel delitto di diffamazione a mezzo stampa, realizzato con la pubblicazione di un'intervista, è configurabile l'esimente putativa dell'esercizio del diritto di cronaca nei confronti del giornalista tutte le volte in cui la notizia è costituita non solo, e non tanto, dal contenuto delle dichiarazioni (di pubblico interesse) rese dall'intervistato, quanto dalla qualità di questi, idonea a creare particolare affidamento sulla veridicità delle sue affermazioni, sì che l'eventuale omessa pubblicazione dell'intervista finirebbe per risolversi in una forma di censura. Ma la scriminante dell'esercizio del diritto di cronaca non è invocabile quando le affermazioni dell'intervistato sono palesemente false o, comunque, il giornalista non le abbia in alcun modo controllate. Né a maggior ragione la scriminante è invocabile quando l'intervistato esprima valutazioni critiche gratuitamente offensive, perché in questo caso l'illiceità delle dichiarazioni riferite è immediatamente rilevabile dal giornalista, senza neppure l'esigenza di indagini intese a verificarne la corrispondenza ai fatti” (Cass. pen., sez. V, 16 dicembre 1998, n. 935; Riviste: Riv. Pen., 1999, 262; Giust. Pen., 1999, II, 455; Dir. Pen. e Processo, 1999, 966, n. Sutera Sardo; Rif. ai codici: CP art. 51, CP art. 59, CP art. 593). Su questa linea si muove la sentenza n. 7498/2000 della Cassazione penale: “Va respinta l'erronea affermazione del ricorrente in ordine all'esistenza di un "dovere" del giornalista di riportare fedelmente le dichiarazioni rese da un soggetto pubblico, anche se le stesse integrino gli estremi della contumelia "proprio perché è in queste stesse dichiarazioni ... che risiede l'interesse sociale". Al contrario, l'interesse pubblico alla conoscenza e alla divulgazione della notizia, coinvolge la necessità per la collettività di avere notizie in ordine a temi relativi alla politica, all'economia, alle scienze, ai fenomeni criminali e alla giustizia e, cioè, a tutte quelle situazioni che possono influire sulla corretta formazione della pubblica opinione. A tale concetto di interesse pubblico, sono, invece, estranee quelle "notizie" distolte dal fine nobile della formazione della pubblica opinione e volte, al contrario, a soddisfare - attraverso la violazione della sfera morale dei singoli - la curiosità del pubblico anche con il riferire fatti costituenti chiaro pettegolezzo ed offese e, in ogni caso, inutili, in quanto non pertinenti alla notizia”.
IL GIORNALISTA CHE RIPORTI ESPRESSIONI OFFENSIVE PRONUNCIATE DA UN PERSONAGGIO DI INDISCUSSA NOTORIETA’ NON E’ RESPONSABILE DI DIFFAMAZIONE ove assuma una posizione imparziale e le dichiarazioni concernano materie di interesse pubblico (Cassazione Sezione Terza Civile n. 10686 del 24 aprile 2008, Pres. Vittoria, Rel. Finocchiaro).
Il giornalista che, assumendo una posizione imparziale, riporti il testo di un’intervista nella quale il soggetto intervistato abbia rilasciato dichiarazioni lesive della reputazione di terzi può essere scriminato in forza dell’esercizio del diritto di cronaca quando il fatto “in sé” dell’intervista, in relazione alla qualità dei soggetti coinvolti, alla materia in discussione e al più generale contesto dell’intervista, presenti profili di interesse pubblico all’informazione, tali da prevalere sulla posizione soggettiva del singolo. In tal caso, il giornalista potrà essere scriminato anche se riporterà espressioni offensive pronunciate dall’intervistato all’indirizzo di altri, quando, ad esempio, per le rilevanti cariche pubbliche ricoperte dai soggetti coinvolti nella vicenda o per la loro indiscussa notorietà in un determinato ambiente, l’intervista assuma il carattere di un evento di pubblico interesse, come tale non suscettibile di censura alcuna da parte dell’intervistatore. L’accertamento e la valutazione di questi elementi sono riservati alla sede propria del giudizio di merito, essendo, ovviamente, riservato al giudice di legittimità controllare che le valutazioni del giudice di merito siano sorrette da adeguata e logica motivazione, nel rispetto dei criteri sopra individuati. Per distinguere il lecito dall’illecito, occorrerà accertare, attraverso una puntuale interpretazione dell’articolo, se il giornalista abbia assunto la prospettiva del terzo osservatore dei fatti, agendo per conto dei suoi lettori, ovvero sia solo un dissimulato coautore della dichiarazione diffamatoria, essendo evidente che in questo ultimo caso dovrà trovare applicazione la normativa sul concorso delle persone nel reato di cui all’art. 110 cod. pen..
In tema di diffamazione a mezzo stampa, è applicabile la scriminante dell'esercizio del diritto di cronaca alla condotta del giornalista che, pubblicando "alla lettera" il testo di una intervista, riporti dichiarazioni del soggetto intervistato oggettivamente lesive dell'altrui reputazione, a condizione che la qualità dei soggetti coinvolti, la materia della discussione ed il più generale contesto in cui le dichiarazioni sono state rese presentino, sulla base di una valutazione riservata al giudice di merito (insindacabile in sede di legittimità se sorretta da logica ed adeguata motivazione), indiscutibili profili di interesse pubblico all'informazione, tali da far prevalere sulla posizione soggettiva del singolo il diritto di informare del giornalista. (Rigetta, App. Milano, 24 Gennaio 2003) (Cass. civ. Sez. III Sent., 24-04-2008, n. 10686).
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Massime tratte dal sito dell’avvocato Domenico d’Amati www.giustizia-e-legge.it
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