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Le follie forcaiole del vertice della Fnsi.
“Chi viola le regole deontologiche
va cacciato subito dall’Albo”.
Ma il diritto di difesa esiste ancora!

Nota di Franco Abruzzo/presidente dell’Ordine dei Giornalisti della Lombardia; docente a contratto di diritto dell’Informazione presso l’Università di Milano Bicocca e presso l’Università Iulm di Milano

Milano, 20 settembre 2006. Oggi sulla prima pagina di “Italia Oggi” campeggia questo titolo: “Il primo ordine kamikaze. I giornalisti si consegnano al governo in cambio di un dl anti-Betulla”. Questo titolo è frutto di un clamoroso errore fatto dal direttore Franco Bechis e dal redattore Chris Bonface, che hanno erroneamente attribuito a Franco Siddi il ruolo di presidente dell’Ordine dei Giornalisti, quando, invece, Siddi è presidente del Consiglio nazionale della Fnsi (Federazione nazionale della stampa italiana). Siddi ha parlato nell’ambito di un convegno tenutosi nella sede della Fnsi. Questo il resoconto diramato dall’Ansa: Ma insieme Serventi, e con lui anche Siddi e Rossi, hanno puntato il dito sull'incapacità dell'Ordine di prendere provvedimenti e in tempi adeguati. ''Non possiamo avere organismi di categoria deputati solo alla difesa di tutti i giornalisti - ha aggiunto il segretario Fnsi - mentre dobbiamo essere severi con chi ha gettato fango sul giornalismo italiano negli scandali degli ultimi tempi''. Su questo, secondo il presidente Fnsi Siddi, ''ci potrebbe essere anche la possibilità di intervenire con un decreto legge, per fare la riforma di articoli come il 49, a proposito degli interventi in caso di violazione della deontologia. Ad esempio per cacciare via subito Renato Farina che andrebbe immediatamente radiato dall'albo”. Bisogna poi introdurre il Giurì dell'informazione, sulla linea di quello nato e presto scomparso, del '94. Bisogna avere la possibilità di intervenire, quando ad esempio ci sono violazioni della privacy, anche in tre-quattro giorni''. Tutto questo per lui potrebbe chiamarsi anche ''Pippo, o meglio Consiglio dell'informazione libera e democratica, ma deve esserci per garantire accesso qualificato, segreto delle fonti, autonomia e appunto un Giurì''.


Siddi, Paolo Serventi Longhi (segretario generale Fnsi) e Giovanni Rossi (segretario aggiunto Fnsi) hanno fatto affermazioni stupide e profondamente forcaiaole sul piano giuridico: l’ordinamento della Repubblica non consente la fucilazione morale degli iscritti negli Albi professionali. La Corte costituzionale ha spiegato più volte che anche i Consigli degli Ordini (=giudici amministrativi) devono rispettare il diritto di difesa e tutte le garanzie, che spettano normalmente ai cittadini sotto indagine. Le fasi processuali sono normalmente quattro: avviso disciplinare, delibera di apertura del procedimento, audizione della persona incolpata, decisione finale. Occorrono dai  3 ai 4 mesi. Quale giudice ordinario decide una causa in 4 mesi? Consiglio ai tre capi della  Fnsi di rileggersi Beccarla e poi di studiare il diritto costituzionale, il diritto del giornalismo e le procedure disciplinari (con la giurisprudenza) sul Codice dell’informazione e della comunicazione (edito nel maggio 2006 dal  Centro di Documentazione giornalistica, piazza di Pietra 26, telef. 0667.914.96 - 06 67.981.48 - Fax 0667.974.92, Roma). Io ne sono l’autore, come ben sanno i tanti, che si preparano e che si sono preparati in passato all’esame di Stato. E’ un testo, dicono, di facile lettura. Richieda una buona preparazione culturale e una capacità di studio e di analisi.


 

Giurisprudenza

Legge pofessionale: l’articolo 56 non viola la  Costituzione - Diritto di difesa


Non è fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 56 comma 2 legge 3 febbraio 1963 n. 69, sull'ordinamento della professione di giornalista, proposta, in riferimento agli art. 3 e 24 cost., sotto il profilo che la norma non consentirebbe al giornalista incolpato di partecipare alla fase istruttoria del procedimento disciplinare a suo carico: la norma infatti può essere interpretata nel senso che, quando in istruttoria si proceda all'accertamento dei fatti attraverso la raccolta di prove, l'incolpato abbia la possibilità di visione dei verbali e di utilizzo di ogni strumento di difesa con memorie illustrative, presentazione di nuovi documenti e deduzione di altre prove, compresa la richiesta di risentire testimoni su fatti e circostanze rilevanti ed attinenti alle contestazioni (Corte cost., 14 dicembre 1995, n. 505; Parti in causa: P.  c. Consiglio naz. ord. giornalisti e altro; Riviste: Giust. Civ., 1996, I, 651 e Rass. Forense, 1996, 328)


 


L'art. 56 legge 3 febbraio 1963 n. 69, che regola il procedimento disciplinare a carico dei giornalisti, deve essere interpretato, alla luce dei principi affermati dalla Corte cost. nella sent. n. 505 del 1995, nel senso che ove l'istruttoria prosegua in detta sede, per l'accertamento dei fatti attraverso la raccolta delle prove, pur non essendo prevista la presenza dell'incolpato e del suo difensore, deve essere riconosciuto il diritto di prendere visione dei verbali e di confutare le prove raccolte non solo attraverso memorie illustrative, ma anche con la presentazione di nuovi documenti e con la deduzione di altre prove, compresa la richiesta di risentire testimoni su fatti e circostanze specifiche rilevanti ed attinenti alle contestazioni (Cass. civ., sez. II, 29 novembre 1996, n. 10638; Parti in causa: P.  c. Consiglio naz. ord. giornalisti e altro; Riviste: Mass., 1996).


 


E'  infondata,  nei  sensi  di  cui  in  motivazione, la questione di legittimità  costituzionale  in  riferimento agli art. 3 comma 1 e 24 comma  2  cost.  dell'art.  56  comma  2  l.  3  febbraio  1963 n. 69 (Ordinamento  della  professione  di  giornalista).  (Nella specie la Corte  di  cassazione, nel corso di un giudizio vertente tra P. P. e il consiglio nazionale dell'ordine dei giornalisti, avente ad oggetto la cassazione della sentenza emessa dalla corte di appello di Milano,  con  la  quale,  in  riforma  della sentenza pronunciata dal tribunale  di  Milano,  era stata confermata la sanzione disciplinare della   censura  irrogata  al  P.  a  seguito  di  procedimento disciplinare,  ha denunciato la detta disposizione nella parte in cui non  prevede che il giornalista incolpato possa partecipare alla fase istruttoria   indicando   testimoni  a  discarico,  sospettandone  il contrasto  con  l'art. 3 comma 2 cost. determinando un'ingiustificata disparità  di  trattamento  fra  i  giornalisti e gli appartenenti ad altre  categorie  professionali,  specie gli avvocati e i procuratori legali,  ai  quali,  ex  art.  48  del  r.d. 22 gennaio 1934 n. 37, è consentito  di  assistere  alla  escussione  dei  testi d'accusa; con l'art.  24  comma  2  cost., in quanto l'impossibilità di partecipare alla  fase istruttoria del procedimento disciplinare comporta una non completa attuazione del diritto di difesa) (Corte cost., 14 dicembre 1995, n. 505; Parti in causa P. c. Consiglio naz. ord. giornalisti, Riviste Giur. Costit., 1995, fasc. 6; Rif. ai codici COST art. 3, COST art. 24; Rif. legislativi L 3 febbraio 1963 n. 69, art. 56).


 


Nei  giudizi  disciplinari  a  carico  dei professionisti la garanzia costituzionale  del  diritto  di  difesa dell'incolpato (operante non solo  nel  giudizio di impugnazione dinanzi al Consiglio nazionale ma anche  nel  procedimento  davanti al Consiglio dell'ordine, in quanto funzionalmente  preordinato e connesso alla successiva fase di natura giurisdizionale)  comporta,  fra  l'altro,  che  l'interessato  abbia diritto  di essere adeguatamente informato tanto dell'instaurazione e dello   svolgimento  del  procedimento  quanto  del  contenuto  degli addebiti,  con  la  duplice conseguenza del sorgere di corrispondenti obblighi  a  carico  del  soggetto che inizi il procedimento, e della delimitazione   del   giudizio   in   relazione  al  contenuto  della contestazione.  Pertanto  una  sanzione disciplinare non può fondarsi su  una  condotta  del  professionista  successiva  al  momento della contestazione  dell'addebito  (salvo  l'autonomo rilievo di questa ai fini  dell'apertura  di altro procedimento) nè può prescindere da una chiara  informazione  del professionista circa la natura disciplinare della  contestazione  mossagli,  soprattutto se essa sia applicata in relazione  ad  aspetti tecnici dell'attività professionale, dovendosi in  tale  caso,  per il necessario rispetto della garanzia di difesa, connettere   ai  fatti  una  qualificazione,  sia  pure  ipotetica  o preventiva,  che  caratterizzi  l'inoculazione sotto il profilo della disciplina  professionale  o  come  incompetenza  o  sotto il profilo dell'errore  o  della  colpa  inescusabile  o  comunque sotto diversi profili di rilievo disciplinare (Cass. civ., sez. un., 27 settembre 1997, n. 9501; Riviste: Mass., 1997).


 


 


 


 





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