Home     Cercadocumenti     Chi è     Link  

Cerca documenti
Cerca:
in:


Documenti
Attualità
Carte deontologiche
CASAGIT
Corte di Strasburgo
Deontologia e privacy
Dibattiti, studi e saggi
Diritto di cronaca
Dispensa telematica per l’esame di giornalista
Editoria-Web
  » FNSI-Giornalismo dipendente
Giornalismo-Giurisprudenza
I fatti della vita
INPGI 1 e 2
Lavoro. Leggi e contratti
Lettere
Ordine giornalisti
Premi
Recensioni
Riforma professione
Scuole di Giornalismo e Università
Sentenze
Storia
Tesi di laurea
TV-Radio
Unione europea - Professioni
  FNSI-Giornalismo dipendente
Stampa

Dibattito semiserio.
Non è reato dare del “buffone”
al presidente del Consiglio
o dello “squalo” a un giudice.
Ma è reato dare del “cerbero”
a un funzionario dell’Inpgi/2
censurato dal “Sole 24 Ore”?
Il rischio (per l’Inpgi/2)
della “responsabilità aggravata
per temerarietà della lite”.


piccola e modesta  ricerca di Franco Abruzzo/direttore del portale www.odg.mi.it


Milano, 16 settembre 2006. Non è reato, secondo la  Cassazione, dare del “buffone” al presidente del Consiglio o dello “squalo” a un magistrato. Ma dare del “cerbero” a un funzionario dell’Inpgi potrebbe costare caro al direttore del portale www.odg.mi.it. Eppure nell’esercizio della critica, come conferma la giurisprudenza, sono legittimi toni “incisivi”, ancorché  garbati e non invasivi della sfera morale, sia delle persone che delle istituzioni. Secondo un bravo avvocato consultato dal direttore del sito, “definire  ‘Cerbero’, come ha fatto l’autore di una lettera inviata all’Ordine di Milano, il funzionario della Gestione Separata dell’Inpgi che gli intima in termini ultimativi di pagare, pena pesanti conseguenze giudiziarie, non significa recargli offesa. Cerbero – secondo il dizionario Garzanti della lingua italiana – è definizione che si attaglia a “un sorvegliante severo e intransigente”. Una doppia virtù, dunque, anche se usata, forse, con troppo zelo, tanto da giustificare chi ha redatto la risposta, che interpretando quel rigore eccessivo, parla di “gioiosa macchina da guerra”. Siamo davvero ben lontani dall’utilizzo di quelle espressioni irridenti e di scherno lamentati dall’Istituto”. D’altra parte le maniere ruvide dell’Inpgi/2 sono note e sono state censurate anche da “Il Sole 24 Ore” con questo articolo del 17 aprile 2004:


Le lettere della discordia / Accertamenti d'ufficio sui redattori

Se si dimentica il bon ton

 Stanno suscitando qualche malessere le lettere raccomandate dell'Inpgi-2 inviate in questi giorni a molti giornalisti professionisti e pubblicisti. La Gestione sperata dell'Istituto di previdenza ha ottenuto dall'agenzia delle Entrate il dettaglio sui redditi di lavoro autonomo (ribadiamo: di tutti i redditi di lavoro autonomo) dichiarati nel modello 740 del '97. E ora sta chiedendo ai destinatari delle lettere di comunicare prontamente all'Istituto l'ammontare dei compensi riferibili ad attività giornalistica, che - sempre secondo l'Istituto - sarebbero da assoggettare al contributo del 10% destinato, appunto, alla Gestione separata.


Fin qui nulla da dire (anche se in prospettiva si apre il grosso problema del diritto d'autore). Sono i toni e le conseguenze della richiesta a suscitare non poche perplessità.


L'istituto nella raccomandata utilizza, infatti, una formula quanto meno sconcertante: .


Par di capire, quindi, che oltre agli accertamenti fiscali (che peraltro seguono procedure volte a tutelare il contribuente) debuttano gli accertamenti eseguiti d'ufficio dall'Inpgi-2. E perché porre a carico del lavoratore l'onere della prova?


Preoccupanti appaiono anche gli effetti della pretesa: queste richieste riguardano anni lontani, in cui regnava la massima incertezza circa il trattamento previdenziale di questi redditi. Non si può escludere, per esempio, che molti "autonomi" abbiano già assoggettato questi redditi ad altri tipi di contribuzione. La presunzione d'ufficio finirebbe così per generare una doppia imposizione contributiva.


Si dirà che è un falso problema, visto che in questo caso è sufficiente che l'interessato comunichi le informazioni richieste. Questo è vero: ma tutti i casi in cui sono cambiati dati, città e indirizzi? Qui non ci sarà nessuna risposta e l'Inpgi chiederà i contributi: gli interessati si opporranno e questo genererà inutile contenzioso.


Infine, i pubblicisti. Tutti sanno che, nella maggior parte dei casi, si tratta di soggetti che non percepiscono compensi così rilevanti per le affamate casse dell'Istituto di previdenza. Ma se questi sono i toni, molti finiranno per cancellarsi dall'elenco. Rispondendo nel modo più semplice a richieste sul cui bon ton c'è poco da aggiungere.


N.T.


……………………..


L’USO DELLA PAROLA “BUFFONE” NELL’AMBITO DI UN ATTACCO POLITICO A UN UOMO DI GOVERNO PUO’ RIENTRARE NELL’ESERCIZIO DEL DIRITTO DI CRITICA IN QUANTO DIRETTO A CENSURARE COMPORTAMENTI ELUSIVI DELLA LEGGE (Cassazione Sezione Quinta Penale n. 19509 del 7 giugno 2006, Pres. Calabrese, Rel. Amato).


Piero Ricca, giornalista “free lance” è stato condannato dal Giudice di Pace di Milano alla pena della multa per avere offeso, nel giugno del 2003, l’onore e il decoro di Silvio Berlusconi, all’epoca Presidente del Consiglio dei Ministri, gridandogli, nei corridoi del Palazzo di Giustizia di Milano: “Fatti processare, buffone! Rispetta la legge, rispetta la democrazia o farai la fine di Ceausescu e di don Rodrigo”.


Il giudice non ha riconosciuto all’imputato l’esimente, da lui invocata, dell’esercizio del diritto di critica, sia perché ha ritenuto essere stato violato il limite della continenza, sia per il contesto in cui l’episodio si è verificato. Piero Ricca ha proposto ricorso per cassazione, sostenendo che l’esimente invocata avrebbe dovuto essergli riconosciuta in considerazione del particolare momento in cui l’episodio era accaduto, in quanto nel maggio del 2003 Silvio Berlusconi, al centro del dibattito politico sul noto conflitto di interessi che lo riguardava, era imputato nel processo Sme a Milano, nell’ambito del quale ricorreva a tattiche dilatorie e inoltre promuoveva leggi “ad personam” (la “Cirami”, la legge sulle rogatorie internazionali, quella sul falso in bilancio). Nel ricorso il giornalista ha anche richiamato la decisione sul caso Oberschick pronunciata il 1 luglio  1997 dalla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, che ha ritenuto che la parola “idiota” rivolta da un giornalista a un noto politico molto in vista in un articolo improntato a critica poteva essere considerata polemica, ma non costituiva gratuito attacco personale.


La Suprema Corte (Quinta Sezione Penale n. 19509 del 7 giugno 2006, Pres. Calabrese, Rel. Amato) ha accolto il ricorso. Il diritto di critica – ha affermato la Corte – può manifestarsi anche in maniera estemporanea, non essendo necessario che si esprima nelle sedi, ritenute più appropriate, istituzionali o mediatiche, ove si svolgono dibattiti fra i rappresentanti della politica ed i commentatori; diversamente, verrebbe indebitamente limitato, se non conculcato, il diritto di manifestazione del pensiero che spetta al comune cittadino; irrilevante, dunque, è la circostanza che nella specie la censura sia stata esternata nei corridoi di un palazzo di giustizia, che appare anzi particolarmente idoneo, come sede privilegiata, a suscitare riflessioni sul tema della legalità e del rispetto della legge. Che si tratti di una critica – ha osservato la Corte – lo si desume in maniera non dubbia dal fatto che l’imputato ha fatto seguire all’epiteto incriminato espressioni che suonano come forte riprovazione della condotta tenuta dal querelante come “homo publicus”; del carattere di critica politica dell’esternazione è conferma ulteriore l’evocazione del dittatore romeno Ceausescu e del personaggio manzoniano simbolo di sopraffazione ed arbitrio (don Rodrigo). E’ noto – ha rilevato la Corte – che il diritto di critica si concreta nella espressione di un giudizio o di un’opinione che, come tale, non può essere rigorosamente obiettiva; ove il giudice pervenga, attraverso l’esame globale del contesto espositivo, a qualificare quest’ultimo come prevalentemente valutativo, i limiti dell’esimente sono costituiti dalla rilevanza sociale dell’argomento e dalla correttezza di espressione. Il diritto di critica – ha precisato la Corte – riveste necessariamente connotazioni soggettive ed opinabili quando si svolge in ambito politico, in cui risulta preminente l’interesse generale al libero svolgimento della vita democratica; ne deriva che, una volta riconosciuto il ricorrere della polemica politica ed esclusa la sussistenza di ostilità e malanimo personale, è necessario valutare la condotta dell’imputato alla luce della scriminante del diritto di critica di cui all’art. 51 c.p. Il giudice di pace – ha osservato la Corte – ha estrapolato dalle frasi pronunciate dal Ricca il solo termine oggettivamente offensivo, negando l’esercizio del diritto di critica ed omettendo di contestualizzare, come dovuto, l’esternazione; al contrario, si adombrano nel caso di specie gli estremi dell’esimente in questione, della quale resta da accertare se sia stato rispettato il limite della continenza (o correttezza formale). La sentenza impugnata – ha concluso la Corte – va, pertanto, annullata con rinvio al giudice di pace di Milano, che motiverà congruamente in punto di continenza. (dal sito http://www.legge-e-giustizia.it).


……………………..


 IL SOLE 24 ORE  del  15-09-2006


Cassazione. Non è reato dare dello «squalo» a un giudice

Diffamazione limitata

di Guido Pietrosanti


 Nuovi chiarimenti della Corte di cassazione sul reato di diffamazione. Per la Suprema corte (sentenza n. 29436 del 25 agosto) non costituisce diffamazione qualificare «squalo» una persona. La pronuncia contribuisce ad aggiornare quel particolare vocabolario che la giurisprudenza, soprattutto negli ultimi mesi (con un'attenzione particolare anche alle modalità di diffusione della notizia), sta ridisegnando. In questo caso l'imputato era il conduttore di una trasmissione televisiva che, nell'ambito di un servizio giornalistico dedicato alle bellezze della costa meridionale, aveva per l'appunto definito uomo squalo un giudice della Suprema corte, deceduto nel 1985 e coinvolto in un'inchiesta giudiziaria per abusivismo edilizio commesso nella costa del Salento.La Corte d'Appello di Roma aveva confermato la condanna (in primo grado) al giornalista, alla pena di 500 euro di multa e al pagamento di venticinquemila euro a titolo di risarcimento del danno a ciascuna delle tre parti civili (la vedova e le figlie del magistrato). Ma, secondo la Cassazione, il termine sotto esame è lecito perchè non eccede i limiti della continenza, ossia della proporzione e della misura. Sono sanzionabili esclusivamente le espressioni gratuitamente offensive e le mere contumelie «mentre coloriture e toni aspri o polemici, linguaggio figurato o gergale rientrante nel lessico usuale non possono considerarsi di per se' punibili, quando siano proporzionati e funzionali all'opinione da esprimere».


Inoltre decisiva si è rivelata la circostanza che l'imputato aveva attribuito l'epiteto sulla scorta di scrupolose ricerche, che lo avevano indotto a ritenere il magistrato responsabile dello scempio edilizio. E «l'appellativo squalo nei confronti di colui il quale si riteneva l'ideatore di una speculazione edilizia quale quella in considerazione, utilizzato da un ambientalista nel contesto di una trasmissione a difesa dei beni naturali, non può considerarsi sproporzionato nè sovrabbondante rispetto al valore dell'interesse che s'intendeva risvegliare nè all'indignazione che poteva suscitare in quel contesto l'idea che proprio un uomo di legge fosse riuscito ad aggirare le regole a presidio di tale valore».


In termini generali, il delitto di diffamazione (contemplato dall'articolo 595 del Codice penale) si caratterizza per l'offesa all'altrui reputazione, l'assenza della vittima (elemento che lo differenzia dal l'ingiuria) e la comunicazione dell'offesa ad almeno due persone.


……………..


Per fortuna è possibile ritorcere l’accusa contestando la “lite temeraria”.


 Al direttore del portale, l’avvocato ha dato conforto con questo suggerimento: “Alla luce delle considerazioni sopra svolte, appare opportuno segnalare la possibilità riservata ai convenuti di agire, in sede di costituzione in giudizio, nei confronti della parte attrice ex art. 96 cpc per responsabilità aggravata per temerarietà della lite, come contemplata  dal  nostro  codice  di  rito,   tenuto  conto  sia  dell’ assenza  degli  elementi diffamatori asseritamente dalla stessa ravvisati, sia della quantificazione di una domanda di danni platealmente esorbitante e sguarnita dei dovuti supporti probatori”.


 


 


 





Sito aggiornato al 5 febbraio 2025
Già editore/proprietario/direttore: Franco Abruzzo (3.8.1939-12.4.2025) Per qualsiasi informazione rivolgersi a Vittoria Abruzzo vittoria.abruzzo@gmail.com
© Copyright 2003-2025 Franco Abruzzo, successori e rispettivi titolari - Tutti i diritti riservati
Provider-distributore: Aruba.it SpA (www.aruba.it) - piazza Garibaldi 8 / 52010 Soci (AR)