Roma, 20 ottobre 2009. Nell'udienza dello scorso 29 settembre, le Sezioni Unite civili della Cassazione hanno risolto il contrasto relativo alla determinazione o meno della competenza per territorio con riferimento al domicilio del danneggiato (15139/07 Ric.) in relazione all'azione risarcitoria promossa per la lesione alla reputazione mediante trasmissione televisiva.
Nell'ambito delle lesioni dei diritti della persona, costituzionalmente garantiti, alla concezione del danno risarcibile come danno-evento, consistente nella lesione in sé del valore costituzionalmente garantito si è sostituita quella di danno-conseguenza nella quale il risarcimento ha ad oggetto il pregiudizio, anche di natura non patrimoniale, conseguente alla lesione.
Ne deriva che, a differenza da quanto ritenuto dall'orientamento più risalente, l'obbligazione risarcitoria non nasce nel momento e nel luogo in cui si verifichi un fatto potenzialmente idoneo a provocare un danno, ma solo nel momento e nel luogo in cui il danno risarcibile si verifica effettivamente.
Rispetto alla televisione e a internet (così come alla messa in rete delle note di agenzie giornalistiche), media che diffondono le notizie e i giudizi “a raggiera” e, sostanzialmente, in modo contestuale, non può quindi operare la presunzione di priorità temporale della pubblicità della notizia che si verifica nel luogo di stampa, e si pone, come si è effettivamente posta prioritariamente nell'esperienza giurisprudenziale, l'esigenza di identificare un unico luogo certo nel quale si verifichi il pregiudizio effettivo.
Tale luogo è certamente quello in cui il danneggiato aveva il domicilio al momento della diffusione della notizia o del giudizio lesivi, perché la lesione della reputazione e degli altri beni della persona è correlata all'ambiente economico e sociale nel quale la persona vive e opera e costruisce la sua immagine, e quindi “svolge la sua personalità” (articolo 2 Costituzione).
Pur non potendosi escludere che, in relazione alla notorietà della persona, il pregiudizio possa verificarsi anche altrove è certo che il domicilio è il luogo principale nel quale gli effetti negativi, patrimoniali e non patrimoniali si verificano.
Inoltre, nel caso di diversità del luogo del domicilio e di quello della residenza, il pregiudizio può verificarsi cumulativamente in entrambi i luoghi con la conseguenze facoltà dell'attore di adire sia il giudice del domicilio che quello, se diverso, della residenza. (Cassazione civile Ordinanza, Sez. SS.UU., 13/10/2009, n. 21661)
in: http://www.ipsoa.it/Articoli/esploso.aspx?ID=943621&linkparam=In%20Primo%20Piano