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Stampa

Sezioni unite civili della Cassazione.
Lesione alla reputazione
mediante trasmissione
televisiva: il giudice è
quello del domicilio del
danneggiato dove si sono
verificati gli effetti negativi
patrimoniali e non patrimoniali.

Nel caso di diversità del luogo del domicilio e di quello della residenza, il pregiudizio può verificarsi cumulativamente in entrambi i luoghi con la conseguenze facoltà dell'attore di adire sia il giudice del domicilio che quello, se diverso, della residenza.

Roma, 20 ottobre 2009. Nell'udienza dello scorso 29 settembre, le Sezioni Unite civili della Cassazione  hanno risolto il contrasto relativo alla determinazione o meno della competenza per territorio con riferimento al domicilio del danneggiato (15139/07 Ric.) in relazione all'azione risarcitoria promossa per la lesione alla reputazione mediante trasmissione televisiva.


Nell'ambito delle lesioni dei diritti della persona, costituzionalmente garantiti, alla concezione del danno risarcibile come danno-evento, consistente nella lesione in sé del valore costituzionalmente garantito si è sostituita quella di danno-conseguenza nella quale il risarcimento ha ad oggetto il pregiudizio, anche di natura non patrimoniale, conseguente alla lesione.


Ne deriva che, a differenza da quanto ritenuto dall'orientamento più risalente, l'obbligazione risarcitoria non nasce nel momento e nel luogo in cui si verifichi un fatto potenzialmente idoneo a provocare un danno, ma solo nel momento e nel luogo in cui il danno risarcibile si verifica effettivamente.


Rispetto alla televisione e a internet (così come alla messa in rete delle note di agenzie giornalistiche), media che diffondono le notizie e i giudizi “a raggiera” e, sostanzialmente, in modo contestuale, non può quindi operare la presunzione di priorità temporale della pubblicità della notizia che si verifica nel luogo di stampa, e si pone, come si è effettivamente posta prioritariamente nell'esperienza giurisprudenziale, l'esigenza di identificare un unico luogo certo nel quale si verifichi il pregiudizio effettivo.


Tale luogo è certamente quello in cui il danneggiato aveva il domicilio al momento della diffusione della notizia o del giudizio lesivi, perché la lesione della reputazione e degli altri beni della persona è correlata all'ambiente economico e sociale nel quale la persona vive e opera e costruisce la sua immagine, e quindi “svolge la sua personalità” (articolo 2 Costituzione).


Pur non potendosi escludere che, in relazione alla notorietà della persona, il pregiudizio possa verificarsi anche altrove è certo che il domicilio è il luogo principale nel quale gli effetti negativi, patrimoniali e non patrimoniali si verificano.


Inoltre, nel caso di diversità del luogo del domicilio e di quello della residenza, il pregiudizio può verificarsi cumulativamente in entrambi i luoghi con la conseguenze facoltà dell'attore di adire sia il giudice del domicilio che quello, se diverso, della residenza. (Cassazione civile Ordinanza, Sez. SS.UU., 13/10/2009, n. 21661)


in: http://www.ipsoa.it/Articoli/esploso.aspx?ID=943621&linkparam=In%20Primo%20Piano


 


 


 





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