La sentenza che qui si pubblica (Cass. civ., sez. III, 02 settembre 2009, n. 19086, Pres. Preden, Rel. Massera) conferma il già consolidato principio che il requisito della verità sostanziale dei fatti oggetto della notizia deve sì investire l’intero contenuto informativo della comunicazione, ma non viene comunque inficiato da inesattezze secondarie o marginali, inidonee a determinarne o ad aggravarne la valenza diffamatoria. Ne consegue, pertanto, che non inducono al superamento del limite della verità piccole inesattezze (sia pure di valenza negativa per il soggetto interessato), che incidono su semplici modalità del fatto narrato senza modificarne la struttura essenziale. Occorre, difatti, che «l’inesattezza incida sulla valenza diffamatoria, determinandola od aggravandola» (così, Cass. pen., 04.12. 1991, Cecchetti, Mass., 1992).
La lesione della reputazione altrui non può dunque ricercarsi né individuarsi in dati marginali o di puro contorno (ad esempio perché superflui o insignificanti), andando accertata facendo riferimento al nucleo centrale della notizia stessa ossia a quegli elementi che costituiscono l’essenza e la sostanza dell’intero contenuto informativo dello scritto incriminato
In altre parole, la pubblicazione di una notizia vera esaurisce l’intera capacità offensiva ed il disvalore sociale e morale del fatto attribuito ad un soggetto, rendendo totalmente irrilevante la divulgazione «di un fatto non vero, strettamente connesso con il primo, il cui carattere marginale o consequenziale sia insuscettibile di ledere ulteriormente la reputazione del soggetto diffamato» (così, Cass., pen. 03.03.1987, Gambescia, Mass., 1988).
(testo in http://www.personaedanno.it/CMS/Data/articoli/015698.aspx)
Sentenza tratta, con autorizzazione, da www.dejure.giuffre.it
Cass civ. 02.09.2009 n.19086 Diffamazione Imprecisione.pdf
Autorità: Cassazione civile sez. III
Data: 02 settembre 2009
Numero: n. 19086
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PREDEN Roberto - Presidente -
Dott. PETTI Giovanni Battista - Consigliere -
Dott. MASSERA Maurizio - rel. Consigliere -
Dott. TALEVI Alberto - Consigliere -
Dott. CHIARINI Maria Margherita - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
C.F.A., elettivamente domiciliato in ROMA,
PIAZZA ADRIANA 11, presso lo studio dell'avvocato GIURATO UGO, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato MUSCO ENZO giusta delega a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
GRUPPO EDITORIALE LLESPRESSO SPA in persona del Direttore Generale e Procuratore Dott. T.F., M.E., F.L.,
elettivamente domiciliati in ROMA, PIAZZA DEI CAPRETTARI 70, presso lo studio dell'avvocato RIPA Di MEANA VITTORIO, che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato GUARDASCIONE BRUNO giusta delega a margine del controricorso;
- controricorrenti -
avverso la sentenza n. 1666/2004 della CORTE DDAPPELLO di ROMA SEZIONE PRIMA CIVILE, emessa il 18/03/2004, depositata il 05/04/2004,R.G.N. 10216/2001;
udita la relazione della causa svolta nella Udienza pubblica del 01/07/2009 dal Consigliere Dott. TALEVI Alberto;
udito l’Avvocato UGO GIURATO;
udito l’Avvocato BRUNO GUARDASCIONE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MARINELLI Vincenzo, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
FATTO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Nell'impugnata decisione lo svolgimento del processo è esposto come segue."Con due atti notificati il 6.5.1998 e 11.2.1999 il Col. C. F. conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Roma prima il giornalista F.L. e il direttore
responsabile del giornale Ezio Mauro e, successivamente, il Gruppo Editoriale "L’Espresso" per sentirli condannare al risarcimento dei danni a lui derivati dalla pubblicazione dell'articolo pubblicato in data (OMISSIS) sul quotidiano "(OMISSIS)", nel quale era stato gravemente diffamato . Si costituivano in giudizio le parti convenute, chiedendo il rigetto della domanda perché
infondata e i due giudizi venivano riuniti.
Con sentenza n. 2914 in data 25.1.2001 il Tribunale di Roma, ritenuta del tutto marginale la collocazione nell'articolo dell'attore e ritenuto che i tatti esposti erano sostanzialmente esatti, respingeva la domanda e compensava le spese del giudizio tra le parti.
Con atto notificato il 27.12.2001 il C. ha proposto appello avverso detta decisione, lamentando sostanzialmente che, a differenza da quanto ritenuto dal primo giudice, il giornalista aveva pubblicato notizie non vere, assimilando, del Lutto scorrettamente, la posizione di esso appellante, condannato per calunnia, a quella del col. L., condannato per corruzione (senza osservare la minima
diligenza nell'accertare i fatti descritti: infatti si trattava di reato unico di calunnia aggravata e non, come affermato, di reati vari concernenti fatti corruttivi, mentre la condanna veniva presentata come definitiva, pur in pendenza di appello).
Si sono costituite in giudizio le parti appellate, domandando il rigetto del gravame "ex adverso" interposto perché infondato e proponendo, a loro volta, appello incidentale avverso la stessa decisione in ordine alla statuizione relativa alle spese giudiziali, che andavano poste a carico dell'attore soccombente e non compensale.....
Con sentenza 18.3 - 5.4.2004 la Corte d’Appello di Roma decideva come segue. "...definitivamente pronunciando, RESPINGE l’appello proposto da C.F. e l’appello incidentale proposto da M. E., F.L. e dal Gruppo Editoriale "L’Espresso" avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 2914 in data 25 gennaio 2001;
DICHIARA COMPENSATE tra le parti le spese di questo grado del giudizio".
Contro questa decisione ha proposto ricorso per Cassazione C. F.A.. Hanno resistito con controricorso il Gruppo Editoriale L’Espresso s.p.a., M.E. e F.L..
C.F.A. ha depositato memoria.
DIRITTO
MOTIVI DELLA DECISIONE
I due motivi di ricorso vanno esaminati congiuntamente in quanto connessi. Con il primo motivo il ricorrente C.F. denuncia "Violazione o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360 c.p.c., n. 3, in relazione all'art. 595 c.p., all'art. 51 c.p., alla L. n. 69 del 1963, art. 2 ed all'art. 21 Cost." esponendo doglianze che possono essere riassunte come segue. Nel caso di specie non ricorre il
presupposto della verità della notizia pubblicata ne quello dell'esercizio putativo del diritto di cronaca. Dalla sentenza del tribunale di Bergamo emerge che il col. C. era stato "imputato del reato di cui all'art. 61 c.p.c., nn. 9) e 10), ed agli artt. 110 e 368 c.p.c." ossia dell'unico reato di calunnia aggravata in concorso di persone.
In nessuna parte di detta sentenza si fa il benché minimo cenno ad una pluralità di reali, ne alla reiterazione dello stesso reato, come erroneamente affermato nell'impugnata sentenza. L’aver scritto nell'articolo in questione che l’attuale ricorrente era stato "condannato in primo grado per reati commessi" falsifica la realtà dei fatti. Anche l’aver taciuto che si trattava di sentenza non definitiva ed era pendente la fase di appello ha comportato una modifiche sostanziale della verità. Il F. con il riferimento improprio a casi similari di ufficiali della Guardia di Finanza quale quello del colonnello L., che era stato rimosso dal servizio e quindi riammesso tra le Fiamme Gialle pur essendo stato condannato con sentenza definitiva, ha prospettato i fatti in modo da indurre il
lettore a pensare che anche l’attuale ricorrente, nonostante una condanna definitiva, fosse stato prima rimosso e poi riammesso tra le Fiamme Gialle, circostanze queste del tutto false; in quanto il col. C. non era mai stato rimosso dal servizio né era stato condannato con sentenza definitiva, ma al
contrario é stato poi assolto in appello con formula piena.
Con il secondo motivo di ricorso il C. denuncia "Omessa, insufficiente, illogica e/o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia ex art. 360 c.p.c., n. 5 in relazione all'art. 595 c.p., all'art. 5 c.p., alla L. n. 69 del 1963, art. 2 ed all'art. 21 Cost." esponendo doglianze da sintetizzare nel modo seguente. Il giudice di secondo grado si e limitato ad affermare: "Per quanto
riguarda la presunta assimilazione del reato di calunnia imputato al C. e quelli di corruzione commessi dal L., non risulta, in ogni caso, nell'articolo esaminato un collegamento esplicito, ma, comunque, come ben motivato dal Tribunale, è indiscutibile la stretta relazione tra i due reati, commessi entrambi da ufficiali della G.d.F., considerando le finalità (chiaramente indicato nella sentenza nel capo d’imputazione) che avrebbero indotto l’ufficiale odierno appellante all'azione calunniosa, nei riguardi dello "scomodo" maresciallo S.". Ed ancora: "17 sono state alcune imprecisioni nella parte dell'articolo riguardante l’attore appellante, che, pur non rivestendo un carattere diffamatorio , appaiono negative nei suoi confronti i potevano essere evitate con ima maggiore attenzione". La sentenza non rileva che l’articolo in questione non riporta alcuna indicazione circa il reato di calunnia, unico reato per cui il ricorrente era stato processato.
Il fatto che l’articolo non precisasse la non definitività della condanna del C. era stata giustificala dal tribunale argomentando che "l’indicazione contenuta nel testo di una condanna emessa in primo grado comprendeva che la notizia che non trattarsi di sentenza definitiva per la possibilità appunto, dei gradi di grave".
Premesso che tale affermazione non è neppure tecnicamente corretta, ben potendo essere definitiva una sentenza di primo grado in difetto di gravame, sul punto la sentenza della Corte è carente di motivazione. Se i gravi fatti in questione, declassati a mere "imprecisioni" dalla Corte, sono state da questa reputati come negativi per il ricorrente dovevano essere altresì qualificati come diffamatori .
I due motivi non possono essere accolti in quanto l’impugnata decisione si basa su una motivazione sufficiente, logica, non contraddittoria e rispettosa della normativa in questione.
In particolare va rilevato quanto segue:
- A) solo ammissibili solo le (rituali) doglianze riguardanti la sentenza di secondo grado (e non quelle concernenti la sentenza di primo grado);
- B) quanto alle doglianze riguardanti la sopra citata "pluralità di reati" va osservato che la Corte basa il suo assunto sul rilievo che pur trattandosi di "... condanna per un solo reato..." (viene dunque affermato chiaramente che non si tratta di una pluralità di reati, né della reiterazione dello stesso reato) questo "...riguarda pur sempre la reiterazione di comportamenti calunniosi, il che sicuramente giustifica l’errore e fa salva la buonafede del giornalista..."; trattasi di motivazione del tutto immune dai vizi in questione;
- C) quanto alla lamentala assimilazione tra "...il reato di calunnia imputato al C. e quelli di corruzione commessi dal L...." la Corte, oltre a rilevare l’insussistenza nell'articolo di un collegamento esplicito, si basa sulla "...stretta relazione..." tra i due reati, "..considerando le finalità... " sopra citate (v. il brano in questione della sentenza impugnata a pag. 6 della presente
decisione); esponendo pertanto una motivazione in nessun modo inficiata dalle censure in questione;
- D) La Corte di merito ha chiaramente, pur se implicitamente, sostenuto che l’asserzione che trattavasi di sentenza di "...primo grado..." (cfr. alla riga 12 di pag. 4 in relazione alle successive argomentazioni; ed alla conferma della sentenza di primo grado) equivaleva, per il lettore medio, ad affermarne la non definitività, trattasi ancora una volta di un assunto immune dai vizi denunciati;
- E) una imprecisione negativa non è (affatto) necessariamente una tesi diffamatoria, la doglianza sul punto è dunque priva di pregio.Sulla base di quanto sopra esposto il ricorso va respinto.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come esposto nel seguente dispositivo.
P.Q.M.
LA CORTE Rigetta il ricorso, condanna la parte ricorrente a rifondere alle parti controricorrenti le spese del giudizio di cassazione liquidate in Euro 3.500,00 (tremilacinquecento/00 Euro) per onorario oltre Euro 200,00 (duecento/00 Euro) per spese vive ed oltre spese generali ed accessori come per legge.
Così deciso in Roma, il 3 luglio 2009.
Depositato in Cancelleria il 2 settembre 2009