Il Sole 24 Ore 8 ottobre 2003 I giornalisti della “Pa” dall’Inpdap all’Inpgi di Giuseppe Rodà
I giornalisti nella Pubblica amministrazione passano dall'Inpdap all'Inpgi. L'iscrizione obbligatoria avrà effetto dal 1° gennaio 2001 per tutti gli assunti (a tempo determinato e indeterminato) con incarichi di natura giornalistica, oppure in caso di svolgimento di lavoro riconducibile all'attività giornalistica. Lo precisa il ministero del Lavoro con nota n. 9PP/80907/AG-V-180 del 24 settembre 2003, invitando l'Inpdap a trasferire le posizioni assicurative costituite.
Si conclude, dunque, il braccio di ferro tra Inpgi e Inpdap sulla tutela previdenziale dei giornalisti della Pa. L'Inpgi rivendica da tempo la propria competenza, avendo l'obbligo di assicurare in via sostitutiva tutti i giornalisti che, iscritti agli Albi tenuti dagli Ordini, hanno un rapporto di lavoro disciplinato dal contratto giornalistico o svolgono attività di lavoro giornalistico, indipendentemente dalla contrattazione collettiva richiamata dal contratto individuale.
L'Inpdap, al contrario, considera solo la contrattazione collettiva richiamata nel contratto individuale. Ne deriverebbe l'iscrizione all'Ente anche dei giornalisti dipendenti di amministrazioni statali o enti locali, ai quali si applica il Ccnl dei dipendenti delle Pa. L'Istituto sottolinea (informativa 5/2003) che l'articolo 4, comma 2, della legge 274/91 ha introdotto una innovazione sulla disciplina dell'obbligo di iscrizione alle ex Casse pensioni confluite nell'Inpdap. Dal 1^ ottobre 1991, tale obbligo viene esteso ai dipendenti degli enti con personale iscritto alle Casse medesime, assunti a qualunque titolo. In altri termini, perché scatti l'obbligo di iscrizione all'Inpdap basterebbe che il rapporto di lavoro sia caratterizzato da vincolo di subordinazione alle dipendenze di ente iscritto alle ex Casse pensioni.
La posizione del ministero del Lavoro, che dà ragione all'Inpgi, si basa su due recenti provvedimenti: la legge 150/2000, secondo la quale gli uffici stampa della Pa hanno autonomia amministrativa con contrattazione collettiva diversa da quella dei dipendenti pubblici; l'articolo 76, comma 1, della legge 388/2000, in base alla quale l'iscrizione all'Inpgi poggia sulla sola condizione che l'attività svolta sia di natura giornalistica, prescindendo dalla contrattazione collettiva applicata.
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