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PRECARI.
Lettera a Franco Abruzzo.
La sentenza della Consulta
ripristina un diritto, quello
a convertire i contratti a
termine in contratti a tempo
indeterminato quando
le regole vengono violate.
Basta con gli indennizzi
e le elemosine degli editori!
Che farà adesso la Fnsi?
Possibili centinaia di cause.
(La sentenza è in coda)

E' importante che la Corte Costituzionale abbia qualificato "diritto vivente" l'orientamento giurisprudenziale della Cassazione secondo cui l'illegittimità del termine comporta la stabilizzazione, a tempo indeterminato, del rapporto di lavoro, in conformità con le indicazioni emergenti dalla normativa europea e dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione.

di TONI MIRABILE

Caro Franco, intanto grazie per la notizia che chissà come mai non trova spazio adeguato in nessun altro sito o blog specializzato. La sentenza della Corte Costituzionale sul lavoro a termine cambia gli equilibri nel mondo del lavoro e dunque anche in quello giornalistico. Si dice che il posto fisso non esiste più (non per tutti, aggiungo io),  ma ora questa sentenza spariglia la situazione e sancisce il principio secondo cui le assunzioni a tempo determinato debbano costituire l’eccezione rispetto alla regola che è quella del rapporto di lavoro a tempo indeterminato.  Una sentenza "storica", come la definisci, credo meriti un approfondimento e una spiegazione applicativa più dettagliata. E' quello che mi aspetto da te al più presto. Cosa accadrà ora, dopo che la Consulta  ha sancito che l'illegittimità del termine comporta la stabilizzazione del rapporto di lavoro e non più soltanto una vaga "monetizzazione" degli illeciti? Ci sarà una corsa alle carte bollate? I  vertici della nostra categoria devono cominciare a ripensare a cosa fare dei tanti giornalisti che da anni o decenni vanno avanti a contratti a termine. E' importante che la Corte Costituzionale abbia qualificato "diritto vivente" l'orientamento giurisprudenziale della Cassazione secondo cui l'illegittimità del termine comporta la stabilizzazione, a tempo indeterminato, del rapporto di lavoro, in conformità con le indicazioni emergenti dalla normativa europea e dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione.


Dopo la pronuncia della Consulta non sarà possibile abbandonare alla propria sorte il popolo del precariato, quei giornalisti che lavorano fianco a fianco e al pari di altri colleghi ma che drammaticamente, perché è un dramma perdere il lavoro, sono dei “Dead man walking”, per citare un bel film di Tim Robbins.  Colleghi che per la loro condizione di precarietà nella gran parte dei casi non hanno accesso al pari degli altri agli integrativi aziendali, agli scatti di anzianità e tante volte, diciamolo, alle “attenzioni” dei comitati di redazione.


I tempi che stiamo attraversando sono difficili: la crisi economica, il crollo della pubblicità, i conti in rosso delle aziende editoriali stanno portando fuori dalle redazioni centinaia se non migliaia di colleghi. Per lo più giornalisti che per la loro anzianità versavano "tanto" alle nostre casse previdenziali. Chi rimpiazzerà queste entrate visto che di nuove assunzioni in giro non se ne vedono? Ho sentito colleghi contenti di andare in prepensionamento e altri, invece, più amareggiati. Peggio di loro, però, stanno quei colleghi che avevano in atto dei contratti a termine e che sono stati i primi a perdere il lavoro. E parlo non soltanto di "primi contratti" ma di ultraquarantenni con famiglia a carico che da anni entrano ed escono dalle redazioni con contratti reiterati anche tre, quattro o ancora più volte.


Ora arriva il fischio di rigore della Corte Costituzionale e le squadre in campo non possono più continuare la partita facendo melina. Vanno impugnati tutti i contratti a termine che non riportavano correttamente i dettami che la Corte Costituzionale ha ritenuto insostituibili e inviolabili. In caso di assunzioni per necessità sostitutive, nel contratto dovevano essere indicati sia il nome del lavoratore sostituito sia la causale della sostituzione. Questa regola è stata osservata? Credo di no.


Mi auguro tu voglia analizzare a fondo anche la questione relativa al riconoscimento del diritto di retroattività  in merito all'esigenza di specificazione della causale di assunzione: chi ha avuto contratti, diciamo così, non regolari secondo la sentenza della Corte Costituzionale ma non è andato davanti al giudice, ora cosa potrà fare? E con quali possibili risultati? Personalmente mi auguro che questa sentenza apra le porte dei tribunali, anche per chiedere una dovuta giustizia. Non c’è altra soluzione. So bene che la sentenza della  Consulta ha spazzato via l’articolo 4/bis del dlgs 368/2001 introdotto dalle legge 133/2008 e che, quindi, torniamo al 1° agosto 2008. Il sindacato  ha la forza e la volontà  di far rispettare  la sentenza della Consulta?  Tanti colleghi aspettano una risposta.


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Testo in: http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=4090


Corte costituzionale:


una sentenza storica


(pubblicata in allegato)


in nome del principio


dell’uguaglianza.


 


Giustizia per i precari


(anche giornalisti):


sì alla stabilizzazione,


no al solo indennizzo.


 


Cancellato l’articolo 4/bis


del dlgs 368/01 introdotto


dalle legge 133/2008.


 


“Nel merito le questioni sollevate in riferimento all'art. 3 Cost. dalle Corti d'appello di Genova e di Roma e dai Tribunali di Roma, Ascoli Piceno, Trieste e Viterbo sono fondate. In effetti, situazioni di fatto identiche (contratti di lavoro a tempo determinato stipulati nello stesso periodo, per la stessa durata, per le medesime ragioni ed affetti dai medesimi vizi) risultano destinatarie di discipline sostanziali diverse (da un lato, secondo il diritto vivente, conversione del rapporto in rapporto a tempo indeterminato e risarcimento del danno; dall'altro, erogazione di una modesta indennità economica), per la mera e del tutto casuale circostanza della pendenza di un giudizio alla data (anch'essa sganciata da qualsiasi ragione giustificatrice) del 22 agosto 2008 (giorno di entrata in vigore dell'art. 4-bis del d.lgs. n. 368 del 2001, introdotto dall'art. 21, comma 1-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112). Siffatta discriminazione è priva di ragionevolezza, né è collegata alla necessità di accompagnare il passaggio da un certo regime normativo ad un altro. Infatti l'intervento del legislatore non ha toccato la disciplina relativa alle condizioni per l'apposizione del termine o per la proroga dei contratti a tempo determinato, ma ha semplicemente mutato le conseguenze della violazione delle previgenti regole limitatamente ad un gruppo di fattispecie selezionate in base alla circostanza, del tutto accidentale, della pendenza di una lite giudiziaria tra le parti del rapporto di lavoro”.


 


TESTO DELLA SENTENZA IN ALLEGATO:


clicca su http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=4090


 


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