Home     Cercadocumenti     Chi è     Link  

Cerca documenti
Cerca:
in:


Documenti
Attualità
Carte deontologiche
CASAGIT
Corte di Strasburgo
Deontologia e privacy
Dibattiti, studi e saggi
Diritto di cronaca
Dispensa telematica per l’esame di giornalista
Editoria-Web
  » FNSI-Giornalismo dipendente
Giornalismo-Giurisprudenza
I fatti della vita
INPGI 1 e 2
Lavoro. Leggi e contratti
Lettere
Ordine giornalisti
Premi
Recensioni
Riforma professione
Scuole di Giornalismo e Università
Sentenze
Storia
Tesi di laurea
TV-Radio
Unione europea - Professioni
  FNSI-Giornalismo dipendente
Scarica il documento   Stampa

Il “fuoco amico” del Governo Prodi
affonda la piattaforma della Fnsi:
si allontana per i giornalisti free lance
il tariffario delle prestazioni autonome,
ma resta in piedi quello
indicativo e non vincolante dell’Ordine
previsto da una norma regolamentare.

Nel dl previsto il taglio ai contributi
a favore dei giornali organi di partito e/o
di movimenti “fantasma”. Ridotti (- 30%)
i compensi ai consiglieri degli Ordini.
Le collaborazioni pagate solo tramite banca.

In allegato il testo dl Dl

di Franco Abruzzo/presidente OgL


Milano, 6 luglio 2006. Il “fuoco amico” del  Governo Prodi ha affondato quella parte della piattaforma contrattuale  della Fnsi, che prevede un tariffario per le prestazioni autonome (dei giornalisti professionisti free lance)  con queste precise parole: “Si chiede, inoltre, la definizione di un tariffario delle prestazioni autonome rapportato alla specificità della prestazione (notizia, articolo, inchiesta) e al mezzo di diffusione (quotidiani, periodici, giornali elettronici). I compensi dovranno essere maggiorati quando si riferiscano ad avvenimenti che richiedano la presenza del giornalista nei giorni domenicali e festivi infrasettimanali”. Il decreto legge, varato il 30 giugno dal  Consiglio dei Ministri e pubblicato il 4 giugno in “Gazzetta Ufficiale” (n. 223/32006), stabilisce, per quanto riguarda le “attività libero professionali e intellettuali”,  che “vengano abrogate le disposizioni normative e regolamentari che prevedono la fissazione di tariffe obbligatorie fisse o minime e il divieto di pattuire compensi parametrati al raggiungimento degli obiettivi perseguiti”. E’ evidente che l’abrogazione riguarda le tariffe in vigore, ma è evidente che non se ne possano fissare di nuove, soprattutto tenendo conto che il Contratto dei giornalisti, con il Dpr 153/1961, ha assunto forza di legge. Anche per  i  giornalisti professionisti free lance, però, decade


a) il divieto, anche parziale, di pubblicizzare i titoli e le specializzazioni professionali, le caratteristiche del servizio offerto e il prezzo delle prestazioni.


b) il divieto di fornire all'utenza servizi professionali di tipo interdisciplinare da parte di società di persone o associazioni tra professionisti, fermo restando che il medesimo professionista non può partecipare a più di una società e che la specifica prestazione deve essere resa da uno o più professionisti previamente indicati, sotto la propria personale responsabilità.


Potrebbe sopravvivere il Tariffario dell’Ordine dei giornalisti,  - varato ogni anno dal Consiglio nazionale  con riferimento agli articoli 2, 11 e 35 delle legge professionale n. 69/1963 nonché agli articoli  2230, 2231 e 2233 del Codice civile -,  che ha carattere non obbligatorio, indicativo e  non  vincolante. Il tariffario in sostanza è una “tabella dei compensi minimi inderogabili, al netto delle contribuzioni previdenziali, per le prestazioni professionali autonome dei giornalisti (locatio operis) non regolate dal contratto collettivo di lavoro perché non comportanti subordinazione anche se costituenti cessioni di diritto d'autore”. I minimi del Tariffario sono valorizzati dai  presidenti regionali dell’Ordine quando rilasciano il parere di congruità  (ex artt. 2233 Cc nonché 636 Cpc) ai  giornalisti, che hanno deciso di citare in giudizio gli editori, che hanno omesso il pagamento delle collaborazioni.  Recita l’articolo 636 Cc: “Il parere non occorre se l'ammontare delle spese e delle prestazioni è determinato in base a tariffe obbligatorie (che oggi  sono state cancellate, ndr). Il giudice, se non rigetta il ricorso, deve attenersi al parere nei limiti della somma domandata, salva la correzione degli errori materiali”. Questo articolo dovrebbe voler dire che il parere riguarda prestazioni non regolate da tariffe obbligatorie (come sono quelle dei giornalisti). Se così fosse, rimarrebbero in piedi il tariffario dell’Ordine nazionale e i pareri di congruità dei presidenti degli Ordini regionali.


Secondo gli articoli articoli 2225 e  2233 del Cc, il  corrispettivo (o compenso), se non è convenuto dalle parti e non può essere determinato secondo le tariffe o gli usi, è determinato dal giudice. In ogni caso la misura del compenso deve essere adeguata all'importanza dell'opera e al decoro della professione”. Questi articoli  conferiscono una supplenza ai giudici, che dovrebbero determinare in via autonoma l’entità dei compensi spettanti ai giornalisti liberi professionisti vittime dei “tempi lunghi” o delle dimenticanze degli editori.


 Il decreto legge, però, fa saltare l’articolo 633 del Cc in base al quale “il giudice competente pronuncia ingiunzione di pagamento…  se il credito riguarda onorari, diritti o rimborsi spettanti ai notai a norma della loro legge professionale oppure ad altri esercenti una libera professione o arte, per la quale esiste una tariffa legalmente approvata”. Come dire: se non c’è più la tariffa legalmente approvata non c’è più il decreto di ingiunzione di pagamento. Un bel rebus, che rafforza la pretesa degli editori di pagare le collaborazioni secondo i loro comodi.  L’articolo 20-ter (Commissioni del Consiglio nazionale) del Dpr 115/1965  dice che “per l'esercizio delle funzioni cui è preposto, il Consiglio nazionale si avvale, in sede consultiva o referente, delle seguenti commissioni:


a) commissione giuridica, composta da sette consiglieri nazionali, con funzioni consultive, competente - con riferimento all'attività di studio in funzione dei compiti di cui alla lettera a) dell'art. 20 della legge - sulle iniziative dirette alla tutela delle attribuzioni, della dignità e dell'esercizio della professione, alla salvaguardia della libertà di stampa ed alla determinazione degli onorari, diritti e relative tariffe”. Il  Consiglio nazionale in sostanza tutela la dignità della professione con la “determinazione degli onorari, diritti e relative tariffe”. Il tariffario dell’Ordine dei Giornalisti ha quell’imprimatur  di approvazione legale/amministrativa previsto  dall’articolo 633 del Cpc. L’articolo 20-ter è stato aggiunto al Dpr 115/1965 dall’art. 4  del Dpr. 3 maggio 1972 n. 212 (Gazz. Uff. 29 maggio 1972 n. 138).


Il dl 233/2006 promette battaglia  agli editori, che pagano in nero i loro collaboratori:  “I compensi in denaro per l'esercizio di arti e professioni sono riscossi – dice l’articolo 35 del  dl - esclusivamente mediante assegni non trasferibili o bonifici ovvero altre modalità di pagamento bancario o postale nonché mediante sistemi di pagamento elettronico, salvo per importi unitari inferiori a 100 euro”. Anche i giornalisti free lance “sono obbligati a tenere uno o più conti correnti bancari o postali ai quali affluiscono, obbligatoriamente, le somme riscosse nell'esercizio dell'attività e dai quali sono effettuati i prelevamenti per il pagamento delle spese”.


L’articolo 20 limita il “soccorso” dello Stato all’editoria. L'autorizzazione di spesa, - di cui alla legge 25 febbraio 1987, n. 67, come determinata dalla tabella C della legge 23 dicembre 2005, n. 266 -, è ridotta di 1 milione di euro per l'anno 2006 e di 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2007.  Con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sono rideterminati i contributi e le provvidenze per l'editoria di cui alla legge 7 agosto 1990 n. 250. La dotazione relativa all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1 della legge 24 febbraio 1992 n. 225, - come determinata dalla tabella C della legge 23 dicembre 2005 n. 266 -, è ridotta di 39 milioni di euro per l'anno 2006.


L’articolo 29 del dl taglia del 30% (rispetto al 2005) i compensi ai membri degli organi collegiali e degli altri organismi, anche monocratici, comunque denominati, operanti nelle amministrazioni  pubbliche previste dall’articolo 1 (comma 2) del Dlgs 165/2001 e, quindi, anche ai consiglieri nazionali e regionali dell’Ordine dei Giornalisti (ente pubblico non economico ex art. 1, comma 2,  del  Dlgs 165/2001).  Va precisato al riguardo che i consiglieri e i revisori dell’Ordine di Milano svolgono il loro mandato, come si diceva nell’800, a titolo gratuito e onorifico.


Tutte queste misure sono operative dal giorno della pubblicazione del dl nella “Gazzetta Ufficiale della Repubblica”.


Concludendo,  l’articolo 2 del dl parla delle tariffe proprie di coloro che svolgono “attività libero professionali e intellettuali”, cioè di coloro che hanno sostenuto (ex art. 33, V comma, della Costituzione) “un esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio professionale”. In una parola il dl si riferisce ai professionisti  iscritti nei vari Ordini e Collegi.


…………………..


DECRETO-LEGGE 4 luglio 2006, n. 223 Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonchè interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale. (GU n. 153 del 4-7-2006) - testo in vigore dal 4  luglio 2006


 


Articolo 2. Disposizioni urgenti per la tutela della concorrenza nel settore dei servizi professionali


1. In conformità al principio comunitario di libera concorrenza ed a quello di libertà di circolazione delle persone e dei servizi, nonchè al fine di assicurare agli utenti un'effettiva facoltà di scelta nell'esercizio dei propri diritti e di comparazione delle prestazioni offerte sul mercato, dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogate le disposizioni legislative e regolamentari che prevedono con riferimento alle attività libero professionali e intellettuali:


a) la fissazione di tariffe obbligatorie fisse o minime ovvero il divieto di pattuire compensi parametrati al raggiungimento degli obiettivi perseguiti;


b) il divieto, anche parziale, di pubblicizzare i titoli e le specializzazioni professionali, le caratteristiche del servizio offerto e il prezzo delle prestazioni;


c) il divieto di fornire all'utenza servizi professionali di tipo interdisciplinare da parte di società di persone o associazioni tra professionisti, fermo restando che il medesimo professionista non può partecipare a più di una società e che la specifica prestazione deve essere resa da uno o più professionisti previamente indicati, sotto la propria personale responsabilità.


2. Sono fatte salve le disposizioni riguardanti l'esercizio delle professioni reso nell'ambito del Servizio sanitario nazionale o in rapporto convenzionale con lo stesso, nonchè le eventuali tariffe massime prefissate in via generale a tutela degli utenti.


3. Le disposizioni deontologiche e pattizie e i codici di autodisciplina che contengono le prescrizioni di cui al comma 1 sono adeguate, anche con l'adozione di misure a garanzia della qualità delle prestazioni professionali, entro il 1° gennaio 2007. In caso di mancato adeguamento, a decorrere dalla medesima data le norme in contrasto con quanto previsto dal comma 1 sono in ogni caso nulle.


 


Articolo 20. Presidenza del Consiglio dei Ministri


1. L'autorizzazione di spesa di cui alla legge 25 febbraio 1987, n. 67, come determinata dalla tabella C della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è ridotta di 1 milione di euro per l'anno 2006 e di 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2007.


2. In relazione a quanto disposto dal comma 1, con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sono rideterminati i contributi e le provvidenze per l'editoria di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 250.


3. La dotazione relativa all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, come determinata dalla tabella C della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è ridotta di 39 milioni di euro per l'anno 2006.


 Articolo 29. Contenimento spesa per commissioni comitati ed altri organismi


1. Fermo restando il divieto previsto dall'articolo 18, comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, la spesa complessiva sostenuta dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, per organi collegiali e altri organismi, anche monocratici, comunque denominati, operanti nell e predette amministrazioni, è ridotta del trenta per cento rispetto a quella sostenuta nell'anno 2005. Ai suddetti fini le amministrazioni adottano con immediatezza, e comunque entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le necessarie misure di adeguamento ai nuovi limiti di spesa. Tale riduzione si aggiunge a quella prevista dall'articolo 1, comma 58, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.


 6. Le disposizioni del presente articolo non trovano diretta applicazione alle regioni, alle province autonome, agli enti locali e agli enti del Servizio sanitario nazionale, per i quali costituiscono disposizioni di principio ai fini del coordinamento della finanza pubblica.


 


Articolo 35. (Misure di contrasto dell' evasione e dell'elusione fiscale)


Comma 12. All'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dopo il secondo comma sono aggiunti i seguenti: "I soggetti di cui al primo comma sono obbligati a tenere uno o più conti correnti bancari o postali ai quali affluiscono, obbligatoriamente, le somme riscosse nell'esercizio dell'attività e dai quali sono effettuati i prelevamenti per il pagamento delle spese.


I compensi in denaro per l'esercizio di arti e professioni sono riscossi esclusivamente mediante assegni non trasferibili o bonifici ovvero altre modalità di pagamento bancario o postale nonché mediante sistemi di pagamento elettronico, salvo per importi unitari inferiori a 100 euro".


 


 


 


 







Sito aggiornato al 5 febbraio 2025
Già editore/proprietario/direttore: Franco Abruzzo (3.8.1939-12.4.2025) Per qualsiasi informazione rivolgersi a Vittoria Abruzzo vittoria.abruzzo@gmail.com
© Copyright 2003-2025 Franco Abruzzo, successori e rispettivi titolari - Tutti i diritti riservati
Provider-distributore: Aruba.it SpA (www.aruba.it) - piazza Garibaldi 8 / 52010 Soci (AR)