IL COMPENSO PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI VA DETERMINATO SECONDO TARIFFA SOLO NEL CASO IN CUI NON SIA STATO LIBERAMENTE PATTUITO in base all'art. 2233 cod. civ. (Cassazione Sezione Lavoro n. 15062 del 26 giugno 2009, Pres. Sciarelli, Rel. Meliadò).
Il compenso per prestazioni professionali va determinato in base alla tariffa ed adeguato all'importanza dell'opera solo nel caso in cui esso non sia stato liberamente pattuito. L'art. 2233 cod. civ. pone una gerarchia di carattere preferenziale tra i vari criteri di determinazione del compenso, attribuendo rilevanza in primo luogo alla convenzione che sia intervenuta fra le parti, poi, solo in mancanza di quest'ultima, e in ordine successivo, alle tariffe e agli usi e, infine, alla determinazione del giudice.
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