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Pretese Inpgi/2, legge e Cassazione.///
Il diritto di ottenere il versamento
relativo a contributi pregressi
si estingue trascorsi cinque anni
dalla data del mancato pagamento.


Sono tanti – e chi ci scrive se ne è reso conto – i colleghi tirati per i capelli nella spirale diabolica dell’Inpgi 2. E sono tanti e fondati i motivi della protesta dilagante che cresce ogni giorno tra i giornalisti che hanno scelto la prestazione autonoma, ovvero la condizione di libero professionista. Oltre a chi ha ricevuto ingiunzioni di pagamento, c’è anche chi ha provveduto sollecitamente al pagamento di quanto richiesto, con anticipo sulla scadenza indicata, e che ha poi avuto la sgradita sorpresa di vedersi recapitare una cartella esattoriale con la imposizione della stessa somma già versata. Quel che è peggio senza neppure ottenere ascolto dalla dirigente dell’Inpgi 2, Giuseppina Cappa, alla quale si è rivolto per ottenere spiegazioni: non una risposta, non un cenno rassicurante, né a quanti hanno telefonato, né a quanti hanno inviato allarmate lettere raccomandate. Ma veniamo al dunque, alla sostanza della questione, alla valutazione della legittimità, o meno, del preteso recupero di contribuzioni arretrate da parte dell’ente previdenziale. Il diritto di ottenere il versamento relativo a contributi pregressi si estingue trascorsi cinque anni dalla data del mancato pagamento e non – come assume Inpgi 2 – dal momento in cui lo stesso istituto ne prende conoscenza,  attraverso possibili comunicazioni dell’Agenzia delle Entrate, magari sei, sette o, addirittura, dieci anni dopo. A questo proposito la legge e la giurisprudenza parlano chiaro. E neppure il lavoratore autonomo che esprimesse la volontà di recuperare a fini previdenziali periodi lavorativi antecedenti un quinquennio dalla data della richiesta, potrebbe farlo. “Nella materia previdenziale – ha avuto modo di precisare e chiarire in più occasioni la Cassazione, n. 6340, n. 330/02, n.11140/01 – a differenza che in quella civile, il regime della prescrizione già maturata è sottratto alla disponibilità delle parti. Pertanto deve escludersi la sussistenza di un diritto dell’assicurato a versare i contributi previdenziali prescritti (di conseguenza dell’ente previdenziale a pretenderne il pagamento)”. Costante giurisprudenza della Suprema Corte precisa, senza possibilità di equivoci, che “il credito contributivo ha  una sua esistenza autonoma che prescinde dalla richiesta di adempimento fattane dall’ente previdenziale, e insorge nel momento in cui matura il periodo lavorativo cui si riferisce, momento dal quale decorre il termine prescrizionale dello stesso credito contributivo”.  Nessuna deroga è prevista neppure per enti previdenziali cosiddetti “privatizzati”, in quanto il decreto legislativo n. 5009/94 , mentre ha mutato la natura giuridica delle Casse, facendone enti privati, nulla ha innovato in ordine al rapporto previdenziale tra l’ente e gli iscritti che resta assoggettato agli stessi principi e alle stesse regole della previdenza obbligatoria, con le particolarità previste dalla stessa legge n.335/95”. (cfr., ex multis, Cass., n. 5522/03, n. 330/02).


La Suprema Corte ha poi aggiunto – a ribadire autorevolmente il concetto già sopra esposto – “che nell’obbligazione contributiva la prescrizione estintiva si atteggia in modo diverso dalla prescrizione regolata dal codice civile”, di modo che “l’ente previdenziale creditore non può pretenderla, né riceverla” (Cass.,  11116/02, n.9525/02, n. 9408/02).


Ce n’è abbastanza, dunque, per dimostrare l’illegittimità di talune azioni messe in atto da Inpgi 2  (e tra queste quelle descritte nella lettera del collega) . Ma occorre rilevare la gravità di altri comportamenti che caratterizzano la gestione di Inpgi 2: innanzitutto  il difetto di un minimo necessario di elementare e doveroso “bon ton” che la dottoressa Cappa , funzionaria di un ente fondato, amministrato e finanziato con il denaro di giornalisti, dovrebbe invece osservare (e pretendere venga osservato dai suoi collaboratori) nei confronti dei giornalisti medesimi, che chiedono a pieno titolo all’ente previdenziale la tutela dei propri diritti (e non di essere pesantemente vessati), evitando di rivolgersi loro con lettere dai toni ultimativi, sovente ruvidi, minacciosi e sgarbati, e dando udienza alle loro legittime richieste di spiegazioni, rispondendo alle loro lettere, che rimangono invece sistematicamente inevase, mentre la sua “gioiosa macchina da guerra” procede inesorabile, senza ma e senza se,  verso il fine della riscossione coatta, costi quel che costi. Soprattutto considerando – e non è riscontro di scarso rilievo – che con  “quel che costi” si  può perfino arrivare a configurare un altro serio difetto operativo, che i giuristi definiscono mala gestio, come quando vengono messi a ruolo importi errati da riscuotere a mezzo esattoria, con cartelle che devono poi essere stralciate, con conseguente inevitabile e indebito onere finanziario per l’Inpgi,  ugualmente costretto a pagare gli aggi esattoriali.


“Che fare, come devo comportarmi?“: al collega che ha proposto il pressante interrogativo potremmo rispondergli consigliando di non pagare, se le cose stanno come le ha descritte, di fare opposizione nei modi e nei termini che gli sono consentiti dalla legge, ma spetta lui decidere. Ciò che dice la Legge, ora gli può apparire più chiaro.


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 Una lettera straziante: “Possibile che


l’Inpgi/2 sia gestito con arroganza?”


Da qualche tempo ascoltavo le lamentele di colleghi free-lance che, come me, vivono di collaborazioni a quotidiani e periodici, senza avere un rapporto di dipendenza diretta da un’azienda editoriale. Giornalisti liberi professionisti, dunque, che denunciavano vere e  proprie vessazioni a cui venivano sottoposti, attraverso lettere dal tono perentorio e minaccioso, inviate loro dalla previdenza dei giornalisti INPGI 2. Gli si ingiungeva di pagare, entro termini temporali ristretti, somme, spesso rilevanti, relative a contributi arretrati non mai versati alla Previdenza medesima, pena l’avvio  di severe azioni legali nei loro confronti. In alcuni casi, a breve distanza dalla lettera intimidatoria, faceva seguito una cartella esattoriale. L’alternativa era (ed è) una sola: pagare entro una data fissata o rischiare il pignoramento di beni personali. Finire nelle “grane”, insomma, e vedersi costretti anche a sborsare ulteriore denaro per farsi assistere da un avvocato e fare opposizione alla ingiunzione giudiziaria. Una collega era stata chiamata a dover pagare per periodi lontanissimi, a ritroso di quasi dieci anni. Mi parevano, francamente, delle esagerazioni.


Possibile, mi chiedevo, che l’Ente previdenziale dei giornalisti sia gestito con tanta arroganza, fino al punto di pretendere pagamenti per contribuzioni arretrate che mi sembra assurdo chiedere, dal momento che in quegli anni lontani non era previsto che dovessero essere pagati? Dubbio ingiustificato. Ho avuto modo, purtroppo, di rendermene conto personalmente, qualche giorno fa, aprendo la cassetta delle lettere. Dentro c’era una missiva, firmata dalla dottoressa Giuseppina Cappa di  Inpgi 2 (quel Cerbero insensibile ad ogni grido di dolore, già indicatomi da molti amici e colleghi) che mi intimava di provvedere, senza ritardi, al pagamento di un congruo “gruzzoletto”  per colmare il vuoto esistente nella mia posizione previdenziale negli anni ’96, ’97, ‘98. Ma, a parte ogni altra considerazione, non si prescrive dopo cinque anni il diritto per l’ente previdenziale di chiedere contributi arretrati? Ho telefonato all’Inpgi, a Roma, ma dopo lunga inutile attesa “in linea”, ho dovuto mio malgrado rinunciare a chiedere spiegazioni alla signora Cappa. Ho inviato una lettera, ma non ho ottenuto risposta. Che devo fare? Vi prego, aiutatemi, fornitemi lumi, la spada di Damocle della inGiustizia  sta per calare sulla mia testa canuta…


Cordiali saluti. 



 

                                                                                                Lettera firmata

 


 


 


 


 





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