Dato che ai sensi dell'art. 1423 cod. civ. il contratto nullo non può essere convalidato se la legge non dispone diversamente, il provvedimento dell'Ordine dei giornalisti, che iscriva un soggetto nel registro dei praticanti con effetto retroattivo ed attesti lo svolgimento della pratica per un periodo superiore a quello massimo di iscrizione nel registro, comporta che il periodo di praticantato riconosciuto, seppure utile ai fini dell'ammissione all'esame di abilitazione quale giornalista professionista, non vale, però, a convalidare un rapporto di lavoro affetto da nullità. Ne consegue che l'attività di praticantato giornalistico (o di giornalista professionista) espletata da soggetto non iscritto al relativo albo resta invalida, anche se, non essendo illecita nell'oggetto o nella causa, è produttiva di effetti per il tempo in cui il rapporto ha avuto esecuzione, secondo il disposto dell'art. 2126 cod. civ.. L'attività svolta conserva efficacia e rilevanza giuridica per il periodo in cui il rapporto ha avuto esecuzione e il lavoratore ha diritto al trattamento economico e previdenziale. In particolare, l'avvenuta iscrizione nel registro dei praticanti (seppure retroattiva, come nel caso di specie) comporta l'obbligo di assicurazione del praticante presso l'Istituto Nazionale di Previdenza dei Giornalisti Italiani, il cui fondamento è originato dall'iscrizione all'Albo e non solo dalla natura dell'attività svolta. (Cassazione Sezione Lavoro n. 14944 del 25 giugno 2009, Pres. Sciarelli, Rel. Mammone).
(in: http://www.legge-e-giustizia.it/index.php?option=com_content&task=view&id=3571&Itemid=131)
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Ente pubblico:contributi all'inpgi quando l'attività è giornalistica e non di mera comunicazione Tribunale di Roma (Lavoro, 11/02/2009, n. 125)
Ai sensi dell’artt. 76, L.388/2000 e 9, L.150/2000, anche con riferimento a personale operante in enti pubblici, ai fini dell’iscrizione all’INPGI sono necessari e sufficienti due requisiti: a) iscrizione all’Albo dei giornalisti (pubblicisti o professionisti) e/o al Registro dei praticanti; b) svolgimento di lavoro giornalistico subordinato. Così argomentando e richiamando al riguardo la circolare del Ministero del Lavoro del 24 settembre 2003, il Giudice del lavoro di Roma, ha respinto la tesi del Comune di Roma che si opponeva ad un’ingiunzione di pagamento in favore dell’INPGI di contributi e sanzioni per alcuni giornalisti, sostenendo la natura non giornalistica, ma di comunicazione, dell’attività svolta dai giornalisti oggetto del recupero e comunque l’inapplicabilità al Comune medesimo della L.388/00 e dell’art.9 della L.150. Sul punto, è stato precisato in sentenza che l’art. 76 L.388/00 si applica ai datori di lavoro, sia privati che pubblici, ed inoltre l’assenza di un Ufficio Stampa è irrilevante ai fini dell’iscrizione dei dipendenti all’INPGI. (www.inpgi.it)
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REGIONI: ALL’INPGI ANCHE CHI NON E’ ADDETTO AD UFFICIO STAMPA SE SVOLGE ATTIVITA’ GIORNALISTICA (Tribunale di Roma, Lavoro, 13/01/2009, n.19906)
Affinché sorga l’obbligo contributivo nei confronti dell’INPGI è sufficiente l’instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato avente ad oggetto attività giornalistica con un giornalista in possesso dello status di professionista, pubblicista o praticante. Ciò a prescindere dalla natura pubblica o privata del datore di lavoro, dalla contrattazione collettiva applicata al rapporto di lavoro e dalla circostanza che - nel caso di un ente pubblico – il giornalista sia stato addetto ad un Ufficio Stampa. Con tali argomentazioni, ed avendo acquisito in sede istruttoria la prova della natura giornalistica dell’attività svolta nonché (per alcuni giornalisti) anche del vincolo di subordinazione, il Tribunale di Roma ha condannato la Regione Toscana a regolarizzare presso l’INPGI 9 addetti stampa, 6 giornalisti reclutati come collaboratori autonomi e 2 giornalisti addetti al settore editoria e al servizio di comunicazione istituzionale. (www.inpgi.it)
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