di Titti Santamato-ANSA
Roma, 16 giugno 2009. Non solo la stampa: è allarme
anche dalla Rete per il disegno di legge sulle Intercettazioni. Sotto la
lente, la parte del provvedimento che disciplina l'istituto della rettifica
che, in caso di approvazione definitiva, si estenderebbe anche a tutti i
siti Internet, blog compresi. In particolare, tra i passaggi sotto accusa
del comma 28 dell'articolo 1 del ddl, l'obbligo per il responsabile di
qualsiasi sito informatico (e quindi non solo delle testate giornalistiche
online) alla rettifica, secondo quanto prevede la legge sulla stampa (n. 47
dell'8 febbraio 1948), fino a ipotizzare la cancellazione del testo ritenuto
diffamatorio. Se si omette di adempiere a quest'obbligo entro 48 ore (come
avviene appunto per le testate giornalistiche), il responsabile del sito
verrebbe condannato ad una sanzione pecuniaria. "E' un provvedimento
superfluo - dice Andrea Monti, esperto di diritto della Rete e presidente
dell'Alcei, l'associazione per la libertà nella comunicazione elettronica
interattiva -. L'articolo 27 della Costituzione, al comma 1, già prevede un
principio generale di responsabilità. Se in un blog c'é un utente che
diffama può già essere citato a rispondere penalmente o civilmente". Tra le
maglie interpretative del comma 28, emergerebbero però altri punti
controversi, come la sostituzione dell'obbligo di rettifica con quello della
cancellazione del testo ritenuto diffamatorio e la reperibilità delle
persone responsabili dei contenuti, con conseguente, eventuale, obbligo di
registrazione per chiunque vada in Rete. "Anche questi sono superflui,
perché già disciplinati dalla legge vigente - aggiunge l'avv. Monti - Anzi
l'obbligo della cancellazione non fa altro che creare una serie di norme in
contrasto tra loro, quindi aumentare la confusione e diminuire la tutela
effettiva per chi viene diffamato. Inoltre, per quel che riguarda la
reperibilità, l'azione della polizia postale ha dimostrato che si può
identificare chiunque voglia usare sistemi per mascherare la proprià
identità. In breve - conclude Monti - non bisogna concentrasi sugli aspetti
tecnologici, la libertà di pensare è la stessa a prescindere dal mezzo che
si usa. Non c'é una regolamentazione speciale se si sta usando Internet.
Basta avere come riferimento gli articoli 15, 21 e 27 della Costituzione e
rileggere le proposte della maggioranza e dell'opposizione alla luce di
questi tre articoli". Dello stesso parere l'Associazione italiana internet
provider, che raggruppa 50 operatori per un totale di 2,5 miliardi e mezzo
di fatturato annuo. "Non c'é bisogno di una legislazione aggiuntiva è già
tutto definito dal codice penale e dalla Costituzione - afferma il
presidente Paolo Nuti -. E' un modo grave per mettere un bavaglio ad una
forma nuova di comunicazione che mette in crisi il potere. Inoltre, se
passasse, questo comma ci danneggerebbe economicamente e non solo per il
pagamento dei danni diffamatori: se si sposta la responsabilità di chi
compie un illecito al fornitore del servizio o dell'accesso - conclude - di
fatto non può che portare alla sospensione di questi servizi". (ANSA).