Milano-Roma, 29 maggio 2009. La gestione separata dell’Inpgi (o Inpgi/2) ha dal 6 marzo un nuovo regolamento, che ha sancito l’allineamento dell’Inpgi/2 all’Inps/2 nel campo delle aliquote (ex legge 247/07) applicabili ai giornalisti titolari di un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa così come impone l’art. 1, comma 80, della legge 24 dicembre 2007 n. 247. L’articolo 54 del regolamento in particolare stabilisce che “per quanto non previsto nel presente regolamento in favore dei cococo, si fa rinvio alle disposizioni di legge e regolamentari che disciplinano la previdenza e l’assistenza in favore dei lavoratori parasubordinati, iscritti alla Gestione Separata di cui all’art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995 n. 335”. E’ un rinvio molto ampio e vincolante alla gestione separata dell’Inps. Il comma 26 disciplina appunto la gestione separata dell’Inps “finalizzata all'estensione dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti ai soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo”. Un altro articolo del regolamento, il 45, riconosce ai cococo il “diritto all’assegno per il nucleo familiare nei casi in cui almeno il 70 per cento del reddito complessivo familiare, percepito nell’anno solare precedente il 1° luglio, sia costituito da redditi derivanti da attività di collaborazione coordinata e continuativa…L’assegno è pagato nella misura prevista per i cococo nella Gestione Separata Inps e viene corrisposto solo per i mesi coperti da contribuzione effettivamente versata”. Il terzo richiamo, contenuto nell’articolo 32, concerne l’adeguamento ai canoni Inps per quanto riguarda il cumulo. Dice l’articolo 32: “alle pensioni corrisposte dalla Gestione Separata dell’Inpgi trovano applicazione le disposizioni di legge che disciplinano il cumulo nella corrispondente Gestione Separata dell’Inps”.
Nel dm o282 del 2 maggio 1996 (che è il regolamento dell’Inps/2) non si parla della libertà di cumulo per i pensionati autonomi. Evidentemente il punto di riferimento in materia è la normativa generale. Anche per i pensionati autonomi, quindi, valgono le regole fissate nella legge 133/2008, a favore dei pensionati di anzianità iscritti alla gestione principale. L’Inps accorda dal 1° gennaio di quest’anno la piena libertà di cumulo ai suoi pensionati.
Da tutta questa premessa emerge dunque che i pensionati dell’Inpgi/2, come i colleghi dell’Inps/2, godono della piena libertà di cumulo, mentre i giornalisti pensionati dell’Inpgi/1 godono di una limitatissima libertà di cumulo (contenuta oggi entro i 9mila euro, che dovrebbero diventare 20mila quanto prima). Due pesi e due misure. Eppure l'articolo 19 del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112 (convertito in legge 6 agosto 2008, n. 133), “dispone che con effetto dal 1° gennaio 2009 le pensioni di anzianità a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive ed esclusive della medesima sono totalmente cumulabili con i redditi da lavoro autonomo e dipendente”. Tale scenario era stato anticipato dalle sentenze 437/2002 e 137/2006 della Corte costituzionale. L’Inpgi sin dal 1951 (legge 1564) è sostitutivo dell’Inps, principio ribadito dall’articolo 76 (punto 4) della legge 388/2000: “Le forme previdenziali gestite dall'Inpgi devono essere coordinate con le norme che regolano il regime delle prestazioni e dei contributi delle forme di previdenza sociale obbligatoria, sia generali che sostitutive".
Il legislatore ha da tempo fissato un principio interpretativo regolatore della materia, quando, con il secondo comma dell’articolo 73 della legge n. 448/1998 (legge finanziaria per il 1999), ha stabilito, in tema di trattamenti previdenziali obbligatori, che l’esclusione degli enti privatizzati, regolati dal Dlgs n. 509/1994, dall’ambito di applicazione delle leggi generali debba essere esplicitamente prevista dalla legge e che in assenza di tale esplicita esclusione si determina automaticamente l’applicazione delle relative disposizioni. La legge 133/2008 non contiene alcuna esclusione dell’Inpgi dal rispetto della normativa generale.
Se l’Inpgi è una cassa privatizzata non può non comportarsi come quelle degli avvocati e dei ragionieri, che, dopo specifiche sentenze della Corte costituzionale, riconoscono la libertà di cumulo ai propri iscritti; se è, ed è, ente sostitutivo dell’Inps, l’Inpgi deve seguire la normativa dell’Inps come impongono il punto 4 dell’articolo 76 della legge n. 388/2000 e l’articolo 19 della legge 133/2008, Non c’è una terza via. Il principio costituzionale dell’uguaglianza di trattamento non lascia spazi di manovra. Sulle ricadute sostanziali dell’articolo 3 della Costituzione, la Corte costituzionale ha scritto, con la sentenza 437/2002, parole univoche e limpide: "E’, infatti, da osservare anzitutto che il perseguimento dell’obiettivo tendenziale dell’equilibrio di bilancio non può essere assicurato da parte degli enti previdenziali delle categorie professionali ……con il ricorso ad una normativa che, trattando in modo ingiustificatamente diverso situazioni sostanzialmente uguali, si traduce in una violazione dell’art. 3 della Costituzione. L’iscrizione ad albi o elenchi per lo svolgimento di determinate attività è, infatti, prescritta a tutela della collettività ed in particolare di coloro che dell’opera degli iscritti intendono avvalersi".
L’articolo 2 della legge 1564/1951 dice qualcosa in più del punto 4 dell’articolo 76 della legge 388/2000: “Le misure dei contributi dovuti all'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani «Giovanni Amendola» dai datori di lavoro per i giornalisti da essi dipendenti e le prestazioni che l'Istituto è tenuto ad erogare a favore dei propri iscritti non possono essere inferiori a quelle stabilite per le corrispondenti forme di previdenza e di assistenza obbligatorie”. Accade, invece, che l’Inpgi non si è adeguato ancora all’Inps in tema di libertà di cumulo, mentre gli editori continuano a pagare all’Istituto 7 punti percentuali in meno di oneri sociali rispetto a quanto versano all’Inps per i dipendenti non giotnalisti!
L’art. 72 della legge 388/2000 fissa lo stesso principio della “manovra Tremonti”, ma per i pensionati di vecchiaia: “1. A decorrere dal 1° gennaio 2001 le pensioni di vecchiaia e le pensioni liquidate con anzianità contributiva pari o superiore a 40 anni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative della medesima, anche se liquidate anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, sono interamente cumulabili con i redditi da lavoro autonomo e dipendente”.
L’Inpgi finora si è rifiutato di applicare l’articolo 19 della legge 133/2008, che consente la libertà di cumulo per i pensionati di anzianità (quelli di vecchiaia ne godono dal 1° gennaio 2001). Che farà ora l’Inpgi con la legge 133/2008, qualora le aziende dovessero applicare il nuovo articolo 33 del Contratto? Continuerà a negare a questi suoi iscritti (messi d’autorità in quiescenza ad appena 59 anni di età) un diritto garantito dal Parlamento e dalla Corte costituzionale? E’ lecito negare il diritto al lavoro a professionisti di 59 anni?
Va detto anche che le ragioni invocate dall’Inpgi (“a salvaguardia dell’equilibrio di bilancio”) per giustificare le restrizioni alla libertà di cumulo sono cadute in maniera definitiva con l’accollo dei prepensionamenti e della cassa integrazione allo Stato e agli editori. Resta in piedi, invece, la discriminazione tra donne e uomini. Le giornaliste raggiungono l’età pensionabile a 60 anni, mentre i giornalisti devono aspettare i 65 anni. Conseguentemente le donne a 60 anni hanno, comunque, piena libertà di cumulo. Anche qui due pesi e due misure con una pesantissima disparità di trattamento ai danni degli uomini.
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GIORNALE E GIORNALISTA PREVIDENZA SOCIALE Previdenza sociale, in genere PROFESSIONI INTELLETTUALI Professioni intellettuali, in genere AVVOCATO E PROCURATORE - ALBO - SPECIALE - Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani (I.N.P.G.I.) - Dipendenti - Iscrizione all'albo speciale degli avvocati - Ammissibilità - Fondamento. L'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani (I.N.P.G.I.) rientra tra gli enti pubblici per i cui dipendenti l'art. 3 del r.d.l. n. 1578 del 1933 prevede, consentendone l'iscrizione in un elenco speciale annesso all'albo professionale, una deroga al principio della incompatibilità dell'esercizio della professione di avvocato con la qualità di dipendente, atteso che dalla disciplina normativa dell'attività svolta dall'INPGI risulta la natura pubblica delle funzioni assistenziali e previdenziali svolte, analoghe, se non identiche, alle funzioni degli enti pubblici di previdenza e assistenza, restando irrilevanti la natura privata dell'ente e del rapporto di lavoro. (Cassa con rinvio, Cons. Naz. Forense Roma, 16 luglio 2007) (Cass. civ. Sez. Unite Sent., 16-07-2008, n. 19496; G.C. c. Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Roma; FONTI Mass. Giur. It., 2008; CED Cassazione, 2008; RIFERIMENTI GIURISPRUDENZIALI Vedi Cass. civ. Sez. Unite, 03-05-2005, n. 9096). |
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