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Il contributo di solidarietà chiesto
dall’Inpgi ai pensionati che lavorano
è una pretesa “illegittima”.
Franco Abruzzo: “Una sentenza del Tribunale
di Monza boccia il balzello di un’altra
cassa privatizzata. Bisogna ribellarsi e
dar vita a una rivolta contro le
assurde e illecite richieste dell’Istituto”


Si legge nella sentenza di Monza: “L’imposizione del contributo di solidarietà è quindi illegittima. Tale conclusione trova peraltro conferma anche nella previsione, contenuta nel medesimo art. 3, comma 12 cit., della necessità del “rispetto del principio del pro rata in relazione alle anzianità già maturate”. Tale principio infatti esclude la legittimità di provvedimenti che riducano pensioni già determinate e nella cui determinazione è stato appunto tenuto conto delle “anzianità già maturate”


Milano, 10 maggio 2006. Pubblichiamo il testo integrale della sentenza Ferraro n. 723/22 dicembre 2005 del Tribunale di   Monza (giudice Cristina  Dani), che dà anche ai pensionati Inpgi, che lavorano, una prospettiva di ottenere giustizia sul fronte del contributo di solidarietà, un “balzello” che è da eliminare  al più presto.  Sul punto Franco Abruzzo ha dichiarato:  “Una sentenza del Tribunale di Monza boccia il balzello di un’altra cassa privatizzata. Bisogna ribellarsi e dar vita a una rivolta contro le assurde e illecite  richieste dell’Istituto. Il contributo è una pretesa illegittima da parte dell’Inpgi”.


REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO


il Giudice del lavoro del Tribunale dì Monza dott. ssa Cristina Dani ha pronunciato la seguente


sentenza  nella causa iscritta al numero 1457/05 del ruolo generale lavoro, discussa all'udienza  del 22.12.05 promossa


da LUIGI FERRARO, elettiv. domiciliato in Monza, via Manzoni n. 11, presso l'avv. Luigi Peronetti, che lo rappresenta e difende unitamente all'aw. Anna Campilii come da mandato in calce al ricorso


ricorrente contro


CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA A FAVORE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI, in persona del Presidente pro tempore, elettiv. domiciliata in Monza, via Manzoni n. 46, presso l'aw. Luigi Guidi, rappresentata e, difesa dall'avv. Gaetano Veneto come da mandato in calce alla copia notificata del ricorso


convenuta


 


Oggetto: contributo di solidarietà gravante su pensione di vecchiaia


 

Svolgimento del processo

Con ricorso depositato in cancelleria in data 20 luglio 2005 il dott. Luigi Ferraro contestava la legittimità della trattenuta mensile che, con decorrenza dal 1.1.04, era stata operata sulla sua pensione di vecchiaia, in applicazione del cosiddetto 'contributo di solidarietà introdotto, in relazione ai trattamenti pensionistici erogati dalla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza a favore dei dottori commercialisti, dal 'Regolamento per la disciplina del regime previdenziale' adottato dai delegati della Cassa ed approvato con decreto interministeriale del 14.7.04.


In particolare deduceva che il contributo di solidarietà (a) comportava una decurtazione della pensione per un periodo (pati a 20 anni) tale da coprire l'intera aspettativa di vita del pensionato, (b) violava l'art. 2 della legge 21/86 in tema di criteri per la determinazione delle pensioni, (e) colpiva un diritto di aedito relativo ad una prestazione già liquidata, (d) non rispettava il principio del 'pro-rata in relazione alle anzianità già maturate' imposto dall'art. 3, comma 12, della legge 335/95, (e) contrastava con l'art. 23 Cost. in quanto integrante una prestazione patrimoniale non prevista dalla legge e (f) era volto a consentire il mantenimento di un basso livello di contribuzione da parte dei soci attuali della Cassa senza alcuna connessione con esigenze di effettiva solidarietà.


Chiedeva quindi che il Giudice dichiarasse l'illegittimità del contributo di solidarietà, intimasse alla Cassa di cessare le trattenute e condannasse la stessa alla restituzione delle somme indebitamente trattenute, oltre interessi.


Costituendosi in giudizio, la Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza a favore dei dottori commercialisti contestava la domanda e ne chiedeva il rigetto.


In particolare deduceva che l'introduzione del contributo di solidarietà trovava fondamento nei poteri attribuiti alla Cassa dall'art. 3, comma 12, della legge 335/95, che, allo scopo di assicurare l'equilibrio di bilancio in attuazione delle previsioni dell'art. 2 del d.lgs. 509/94, appunto consentiva egli enti previdenziali privatizzati di adottare 'provvedimenti di variazione delle aliquote contributive, di riparametrazione dei coefficienti di rendimento e di ogni altro criterio di determinazione dei trattamento pensionistico'. Descriveva poi i vari provvedimenti previsti dal Regolamento di Disciplina del Regime Previdenziale, adottato per far fronte agli squilibri strutturali e prospettici del sistema previdenziale dei dottori commercialisti, ed evidenziava i caratteri di, necessarietà e di improcrastinabilità delle misure economiche adottate in relazione all'esigenza di garantire l'equilibrio finanziario. Precisava inoltre che il contributo di solidarietà rappresentava uno strumento di contemperamento degli interessi dei pensionati e degli iscritti. Richiamava altresì quanto precisato da Corte Cost. 390/95 in tema di insussistenza di un diritto dell'iscritto alla intangibilità del trattamento pensionistico vigente al momento in cui ebbe inizio l'iscrizione. Deduceva poi - ravvisandovi elementi sulla cui base sostenere la legittimità del provvedimento -che il contributo di solidarietà operava solo su trattamenti pensionistici futuri rispetto alla data di entrata in vigore del Regolamento, era rispettoso del principio del pro rata, aveva carattere temporaneo e non incideva in modo irreversibile sui criteri di determinazione del trattamento pensionistico.


All'udienza odierna le parti discutevano la causa. Quindi il giudice pronunciava sentenza dando lettura del dispositivo.


 

Motivazione

1) Ai fini della decisione della presente controversa occorre esaminare i limiti e gli ambiti della potestà regolamentare attribuita alle Casse di Previdenza private dal D.Lgs. n. 509/94 e dall'art. 3, comma 12, della L. n. 335/95.


In proposito si ricorda che l'art. 3, comma 12, della L. n. 335/95 delimita i poteri delle Casse individuando le specifiche tipologie dei provvedimenti adottabili. In particolare le Casse possono, 'allo scopo dì assicurare l'equilibro di bilancio', adottare 'provvedimenti di variazione delle aliquote contributive, di riparametrazione dei coefficienti di rendimento o dì ogni altro criterio di determinazione del trattamento pensionistico nel rispetto del principio del pro rata in relazione alle anzianità già maturate'.


2)   Ciò posto, è necessario evidenziare che i provvedimenti legittimamente adottabili dalle Casse private in materia previdenziale rappresentano 'una sorta di numerus clausus'. (v., in questi esatti termini, Corte Cass. 22240/04)


Conseguentemente occorre verificare se l'introduzione di un contributo di solidarietà gravante su trattamenti pensionistici già determinati, e già oggetto di un provvedimento di liquidazione, sia o meno riconducibile ad uno dei provvedimenti previsti dall'articolo 3, comma 12, della legge n. 335/95.


3)  Ebbene, è innanzitutto palese la non riconducibilità dell'introduzione del predetto contributo a provvedimenti dì variazione delle aliquote contributive, che per  definizione concernono un reddito assoggettabile a contribuzione e non un trattamento  pensionistico già liquidato ed erogato.


Né, con tutta evidenza, l’imposizione del contributo di solidarietà integra un provvedimento di riparametrazione dei coefficienti di rendimento.


Si tratta quindi di valutare se tale imposizione sia sussumibile nell’ambito di “ogni altro criterio di determinazione del trattamento pensionistico”.


4) In realtà, ad avviso di questo giudice, il contributo di solidarietà è estraneo anche a tale ultima tipologia di provvedimento. Esso infatti non attiene ai criteri di determinazione del trattamento pensionistico, ma integra una decurtazione di un trattamento già determinato, costituendo rispetto ad esso un elemento esterno.


5) L’imposizione del contributo di solidarietà è quindi illegittima. Tale conclusione trova peraltro conferma anche nella previsione, contenuta nel medesimo art. 3, comma 12 cit., della necessità del “rispetto del principio del pro rata in relazione alle anzianità già maturate”. Tale principio infatti esclude la legittimità di provvedimenti che riducano pensioni già determinate e nella cui determinazione è stato appunto tenuto conto delle “anzianità già maturate”,


6) Va così dichiarata l’illegittimità delle trattenute operate dalla Cassa convenuta sulla pensione del ricorrente a titolo di contributo di solidarietà, con condanna della stessa a restituire le somme trattenute dal 1.1.04 alla data odierna, maggiorate degli interessi.


7) le spese del giudizio, nella misura liquidata in dispositivo, seguono la soccombenza e dovranno essere rifuse direttamente all’avv. Campilii antistataria.


 


P.Q.M.


 


Il Giudice, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., così provvede:


dichiara l’illegittimità delle trattenute operate dalla convenuta sulla pensione del


ricorrente a titolo di contributo si solidarietà;


condanna la convenuta a restituire al ricorrente le somme trattenute dal 1.1.04 alla data


odierna, oltre interessi;


condanna la convenuta a rifondere al ricorrente le spese di lite, liquidate in Euro 3.000,


di cui Euro 1.554,00 per diritti, Euro 1.100.00 per onorari ed il resto per spese (anche


generali), oltre accessori di legge, da rifondersi direttamente  all'avv.  Campilii,


antistataria.


Monza, 22 dicembre 2005


 


                                                                                II Giudice   


                                                            


 


IL CANCELLIERE C1


Anna TAGARELLI


 


TRIBUNALE DI MONZA


Depositato in Cancelleria


oggi 22.12.2005


Il Cancelliere


(f.to Tagarelli)


 


 





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