di Luigi Caiazza
La valutazione del rischio da parte dei datori di lavoro riguarda anche la stabilità psicologica del lavoratore. Tra i nuovi obblighi che, in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro, entreranno in vigore sabato prossimo, 16 maggio (si veda «Il Sole 24 Ore» di ieri), c'è anche quello di valutare l'esposizione dei lavoratori a rischi particolari, tra cui quelli collegati allo stress lavoro-correlato (Slc).
La novità era stata introdotta dal decreto legislativo 81/08 (articolo 28, comma 1) che, nell'individuare i contenuti oggetto della valutazione del rischio da parte del datore di lavoro e nel prevedere una serie di interventi, ha soffermato la propria attenzione anche sui rischi derivanti dallo stress lavoro-correlato, il tutto in linea con quanto disposto dall'Accordo europeo dell'8 ottobre 2004.
Per garantirne una corretta applicazione, il nuovo obbligo sarà esercitato dal responsabile del servizio di prevenzione e protezione che, sulla base di quanto disposto dall'articolo 32, comma 2, del Dlgs 81/08, dovrà possedere, tra gli altri requisiti, un attestato di frequenza, con verifica di apprendimento, a specifici corsi di formazione in materia di prevenzione e, appunto, di protezione anche dai rischi «da stress lavoro-correlato» (articolo 28, comma 1).
Il testo dell'Accordo quadro europeo dell'8 ottobre 2004 tra Unice-Ueapme, Ceep e Ces prevedeva che l'intesa sarebbe stata applicata entro tre anni dalla sua sottoscrizione. La Commissione della Comunità europee ha invitato le parti sociali ad avviare negoziati in tema di Slc e, quasi in coincidenza con l'emanazione del Testo unico, l'Accordo è stato recepito dalle Confederazioni datoriali italiane e da quelle dei lavoratori, con l'Accordo interconfederale del 9 giugno 2008 (anche se i tre anni inizialmente previsti dall'Accordo erano già trascorsi).
Lo Slc, che non è una malattia ma una situazione di prolungata tensione, può ridurre l'efficienza sul lavoro e può influire negativamente sullo stato di salute del lavoratore. È una particolarità di stress che può riguardare ogni luogo di lavoro e ogni lavoratore, indipendentemente dalla dimensione del l'azienda, dal settore di attività o dalla tipologia del contratto o del rapporto di lavoro. Lo Slc, dunque, è una condizione che può essere accompagnata da disturbi o disfunzioni di natura fisica, psicologica o sociale. Nasce dal fatto che alcuni soggetti, esposti a una prolungata tensione, non si sentono in grado di corrispondere alle richieste o alle aspettative che vengono in loro riposte.
L'individuazione dello stress lavoro-correlato, come precisato dall'Accordo europeo, richiederà un'analisi dei fattori che lo determinano: l'inadeguatezza nella gestione dell'organizzazione e dei processi di lavoro (disciplina dell'orario di lavoro, grado di autonomia, corrispondenza tra le competenze e i requisiti professionali richiesti ai lavoratori, carichi di lavoro); condizioni di lavoro e ambientali (esposizione a comportamenti illeciti, rumore, calore, sostanze pericolose); comunicazione (ad esempio, incertezza in ordine alle prestazioni richieste) e fattori soggettivi (è il caso di tensioni emotive e sociali). Sulla base dei risultati di queste valutazioni, scatterà la fase operativa, con il datore di lavoro che dovrà, con la collaborazione dei lavoratori e/o dei loro rappresentanti, adottare le misure adatte per prevenire, eliminare o ridurre i rischi.
Nell'immediato, c'è però da risolvere un problema che potrebbe influire in maniera negativa sulla divulgazione del l'Accordo quadro europeo: il testo è in inglese, ad oggi non esiste una versione ufficiale in lingua italiana.
Le misure
Comunicazione prioritaria
Per eliminare o ridurre i problemi da stress lavoro-correlato vanno chiariti ai lavoratori gli obiettivi e la politica dell'azienda
Il coinvolgimento di tutti
Bisogna garantire ai singoli gruppi di lavoro un coinvolgimento adeguato, tenendo conto anche della contrattazione collettiva. Una strategia potrebbe essere quella di migliorare l'organizzazione e i processi di lavoro
Il valore della competenza
Il datore di lavoro deve puntare sulla formazione dei dirigenti e dei lavoratori. L'obiettivo è quello di accrescere la loro conoscenza delle cause dello stress
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IL SOLE 24 ORE 12/5/2009
Sicurezza lavoro. Da sabato datori obbligati a considerare le conseguenze psicologiche della cattiva organizzazione
Un documento valuta lo stress
La consegna del piano al rappresentante dei lavoratori prova la data certa - GLI ALTRI ADEMPIMENTI - Infortuni con almeno un giorno di prognosi comunicati all'Inail e annotati sul Registro Abolite le visite preassuntive
di Luigi Caiazza
L'iter delle correzioni non stoppa l'entrata in vigore, da sabato prossimo 16 maggio, di nuovi obblighi in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro.
Dopo il parere negativo formulato dalla Conferenza Stato-Regioni lo schema del decreto correttivo al Testo unico approvato a fine marzo da Palazzo Chigi sarà trasmesso questa settimana al Parlamento nella versione originaria. Il Governo terrà poi conto dei rilievi espressi dalle Autonomie e dalle parti sociali, nonché delle eventuali osservazioni delle commissioni parlamentari, nella stesura definitiva del provvedimento. La delega dovrà essere attuata, in ogni caso, entro il 16 agosto 2009.
Da sabato, intanto, saranno operative le norme relative alle comunicazioni degli infortuni all'Inail, agli ulteriori contenuti del documento della sicurezza, all'apposizione della data certa e al divieto delle visite preassuntive. In materia di comunicazioni all'Inail, tutti i datori di lavoro rientranti nel campo di applicazione del Testo unico, dovranno comunicare gli infortuni con prognosi di invalidità di almeno un giorno, escluso quello dell'evento. Poiché non è stato ancora abolito il registro infortuni, questi dovranno essere ugualmente annotati sul registro. Il documento della sicurezza dovrà essere integrato, sempre dal 16 maggio, della valutazione relativa al fattore di rischio connesso allo stress da lavoro correlato. Questo riguarderà le eventuali conseguenze di natura psicologica che potrebbero derivare, per esempio, dalla non corretta organizzazione del lavoro, dai ritmi lavorativi o da incompatibilità ambientali. Lo stesso documento della sicurezza, sempre dal 16 maggio, dovrà recare la data "certa" della sua elaborazione che, secondo le ipotesi formulate da più parti, potrebbe anche coincidere con la data di consegna di copia del documento stesso al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (Rls).
Anche le visite mediche preassuntive saranno sottoposte a un preciso divieto. Il medico competente, presente in tutte le aziende dove è obbligatoria la sorveglianza sanitaria, dal 16 maggio non potrà più sottoporre i lavoratori che dovranno essere assunti a visita medica preassuntiva. Il lavoratore potrà essere sottoposto a visita medica di idoneità soltanto dopo che l'assunzione sia avvenuta, seppure prima di essere addetto alle mansioni per le quali è stato assunto e per le quali sussiste l'obbligo della sorveglianza sanitaria e, quindi, della visita medica preventiva.
Per completezza, bisogna rilevare che il decreto legislativo 81/2008 non prevede esplicitamente sanzioni sull'obbligo del rischio da lavoro correlato, sull'apposizione della data certa sul documento della sicurezza e sul divieto della visita preassuntiva da parte del medico competente.
Il 16 maggio infine scade l'adempimento (stabilito dall'articolo 18, comma 1, lettera a) del Dlgs. 81) in ordine alla comunicazione annuale all'Inail del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. Al Consiglio nazionale dei consulenti del lavoro stanno arrivando diverse segnalazioni e richieste di chiarimenti su questo punto, a partire dalle modalità di compilazione del prospetto telematico contenuto nella sezione «punto cliente» e dalle aziende che, pur avendo una sola unità produttiva, sono in possesso di più posizioni («Pat») assicurative.
Le novità
I nuovi adempimenti
Sabato prossimo, 16 maggio, entreranno in vigore le norme relative alle comunicazioni degli infortuni all'Inail, agli ulteriori contenuti del documento sulla sicurezza, alla data certa e al divieto delle visite preassuntive
I termini di applicazione di questi obblighi, previsti dal decreto legislativo n. 81/2008, sono stati differiti al 16 maggio 2009, a seguito dall'ultimo «milleproroghe»
Valutazione dei rischi
Il documento della sicurezza dovrà essere integrato dalla valutazione relativa al fattore di rischio connesso allo stress da lavoro correlato. Rischio che riguarderà le conseguenze psicologiche che potrebbero derivare, per esempio, dalla non corretta organizzazione del lavoro, dai ritmi lavorativi, da incompatibilità ambientali
La data certa
Il documento della sicurezza, sempre dal 16 maggio, dovrà recare la data "certa" della sua elaborazione che, secondo le ipotesi formulate da più parti, potrebbe anche coincidere con la data di consegna di copia del documento stesso al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (Rls), quando questi ne faccia richiesta al datore
Visite mediche
Il medico competente, presente in tutte le aziende dove è obbligatoria la sorveglianza sanitaria, dal 16 maggio non potrà più sottoporre i lavoratori che dovranno essere assunti a visita medica preassuntiva. Il lavoratore potrà essere sottoposto a visita medica di idoneità dopo l'assunzione e prima di essere addetto alle mansioni per le quali è stato assunto