La Corte costituzionale, con la sentenza 137/2006, ha dichiarato illegittimo il secondo comma dell’articolo 3 della legge 20 ottobre 1982 n. 773 (Riforma della Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore dei geometri). Questo comma subordinava “la corresponsione della pensione (di anzianità) alla cancellazione dall'albo dei geometri”. La corresponsione della pensione di anzianità, dice ancora il comma citato, “è incompatibile con l'iscrizione a qualsiasi albo professionale o elenco di lavoratori autonomi e con qualsiasi attività di lavoro dipendente”.
La Corte costituzionale sottolinea che “è già stata chiamata a scrutinare disposizioni analoghe a quella in esame, concernenti la disciplina della pensione di anzianità di altre categorie professionali, e ne ha dichiarato la illegittimità costituzionale. E, se è vero che in quei casi era stata rilevata la contrarietà delle norme censurate al parametro di cui all’art. 3 della Costituzione (uguaglianza, ndr), non evocato dall’attuale remittente, è anche vero che ne fu affermata la illegittimità anche per la violazione dell’art. 4 (primo comma) della Costituzione (diritto al lavoro, ndr)., in ragione della compressione del diritto al lavoro, come nel caso in esame (sentenze n. 73 del 1992 e n. 437 del 2002). La Corte, poiché non rinviene argomenti che possano indurre a discostarsi dall’orientamento espresso con le sentenze citate, ritiene che esso debba essere ribadito”.
La sentenza della Corte costituzionale è un duro monito indiretto anche per l’Inpgi, anche se il Regolamento dell’Istituto tratta in maniera più morbida i pensionati di anzianità. Si legge nell’articolo 15 del regolamento:
“Le pensioni di anzianità non sono cumulabili con i redditi da lavoro dipendente nella loro interezza. Sono, invece, cumulabili con quelli da lavoro autonomo fino al limite massimo dei 7.746 Euro. La quota di reddito eccedente tale limite è incumulabile fino a concorrenza del 50% del predetto trattamento pensionistico, al netto della quota cumulabile.
Il limite dei 7.746 euro è rivalutato ogni anno secondo i coefficienti Istat (è di euro 8.662,45 nel 2006, ndr).
Le pensioni di anzianità sono equiparate, agli effetti del cumulo, alle pensioni di vecchiaia quando i titolari compiono l'età prevista per le pensioni di vecchiaia ovvero quando sono state liquidate con almeno 40 anni di contribuzione”.
Ma è indubbio che anche l’Inpgi, sia pure fino al compimento del 65° anno, comprime il principio costituzionale del diritto al lavoro e l’altro principio inviolabile dell’uguaglianza giuridica ed economica. Il regolamento dell’Istituto, attaccando il diritto al lavoro dei pensionati di anzianità e dei pensionati di vecchiaia anticipata (paragonati assurdamente ai primi), entra in conflitto con l’articolo 3 (12° comma) della legge 335/1995 (“riforma Dini delle pensioni”). Le disposizioni della legge 335/1995 “costituiscono – si legge nell’articolo 1 (punto 2) della stessa legge - princìpi fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica”. Il 12° comma dell’articolo 3, “nel rispetto dei princìpi di autonomia affermati dal decreto legislativo 30 giugno 1994 n. 509, relativo agli enti previdenziali privatizzati, allo scopo di assicurare l'equilibrio di bilancio in attuazione di quanto previsto dall'articolo 2 (comma 2) del predetto decreto legislativo” prevede misure precise quali sono i “provvedimenti di variazione delle aliquote contributive, di riparametrazione dei coefficienti di rendimento o di ogni altro criterio di determinazione del trattamento pensionistico nel rispetto del principio del pro rata in relazione alle anzianità già maturate rispetto alla introduzione delle modifiche derivanti dai provvedimenti suddetti”. Il divieto di cumulo non rientra tra le “manovre” a disposizione delle casse privatizzate per assicurare la stabilità delle gestioni. L’Inpgi, per di più, è l’unica cassa privatizzata che è sostitutiva dell’Inps tenuta, in base all’articolo 76 della legge 388/2000, “a coordinare le sue forme previdenziali con le norme che regolano il regime delle prestazioni e dei contributi delle forme di previdenza sociale obbligatoria, sia generali che sostitutive”. Ne consegue che l’Inpgi è obbligata, sul fronte del cumulo, ad applicare le regole generali previste per l’Inps e per gli istituti sostitutivi dell’Inps qual è l’Inpgi.
La Corte Costituzionale, nella sentenza del 7 novembre 2002 n. 437, ha sancito, con riferimento alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore dei ragionieri periti commerciali, che neppure il riferimento alle esigenze di bilancio, in sé particolarmente pressanti per gli enti previdenziali privatizzati, potrebbe giustificare un regime deteriore in materia di cumulo tra pensione di anzianità e reddito da lavoro (autonomo): vero è infatti che, una volta ammessa la compatibilità della pensione di anzianità con lo svolgimento di un lavoro autonomo o subordinato, “il perseguimento dell’obiettivo tendenziale dell’equilibrio di bilancio non può essere assicurato da parte degli enti previdenziali delle categorie professionali con il ricorso ad una normativa che, trattando in modo ingiustificatamente diverso situazioni sostanzialmente uguali, si traduce in una violazione dell’art. 3 della Costituzione”.
Contrariamente alle altre Casse privatizzate, l’Inpgi non è ente previdenziale di soli liberi professionisti ma, in prevalenza, ente previdenziale di dipendenti di case editrici quali sono appunto nella grande maggioranza i giornalisti. Tale fondamentale principio si legge con chiarezza anche in una sentenza della Corte Costituzionale, la n. 214 del 1972 (presidente Costantino Mortati), che recita: “….. è insussistente l'analogia che vi sarebbe, a detta dell'ordinanza, fra la cassa di previdenza dei giornalisti e quelle degli avvocati, dei dottori commercialisti, dei ragionieri, e dei geometri. Invero, né i giornalisti sono liberi professionisti, né la loro cassa di previdenza ha gli stessi compiti delle casse che gestiscono la previdenza a favore dei sopraindicati esercenti professioni liberali. È vero, peraltro, che dalla legge che disciplina la loro attività (legge 3 febbraio 1963, n. 69) i giornalisti sono qualificati giornalisti-professionisti, ma tale denominazione è loro conferita al solo fine di distinguerli dai "pubblicisti", per quanto concerne la professionalità dell'impegno di lavoro dei primi, che deve essere esclusivo e continuativo, cosa che non occorre invece per quegli altri che, unitamente all'attività giornalistica, possono anche esercitare altre professioni o impieghi (art. 1, comma quarto, detta legge). Comunque sia poi in merito a tale qualificazione, certo è che i giornalisti-professionisti sono lavoratori dipendenti, il cui rapporto dì lavoro è regolato da contratti collettivi, onde è certo che liberi professionisti o professionisti, nel senso tradizionale, essi non sono. Ancora meno sussiste poi una analogia tra la struttura e gli scopi della cassa dei giornalisti e le finalità di quella dei liberi professionisti di cui sì è detto, perché la prima, e cioè l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani "Giovanni Amendola" (legge 20 dicembre 1951, n. 1564), cui possono iscriversi solo i giornalisti che hanno in atto un rapporto di lavoro, sostituisce a tutti gli effetti le corrispondenti forme di previdenza ed assistenza obbligatorie(art. 1) e cioè non solo quelle attinenti alla pensione di vecchiaia e invalidità, ma anche quelle che la disoccupazione involontaria, la tubercolosi, le malattie e gli assegni famigliari (art. 3), mentre le ricordate casse di liberi professionisti hanno compiti ben più limitati e circoscritti…….”.
*presidente dell’Ordine dei Giornalisti della Lombardia