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Dibattito alla Camera.
Aigi all’attacco contro
le chiusure corporative
presenti nella riforma
dell'ordinamento forense.

Il giurista d’impresa italiano
rischia il soffocamento mentre
in Europa non c'è differenza
tra avvocati autonomi e dipendenti!

Grandi e medie aziende sempre di più sono dotate di un Ufficio legale interno, ma questa professione in Italia è ancora priva di uno status professionale riconosciuto formalmente.

Milano, 4 maggio 2009. AIGI, l’associazione italiana dei Giuristi d’Impresa (ossia dei legali che forniscono alle aziende presso cui sono dipendenti assistenza e consulenza stragiudiziale), esprime la sua posizione e offre una serie di indicazioni mirate a integrare alcune delle proposte di legge in corso di discussione al Parlamento sulla riforma dell’Ordinamento Forense, nelle quali la figura del giurista d’impresa praticamente non è stata presa in considerazione. Infatti, nonostante le grandi e spesso le medie aziende italiane siano dotate internamente di un Ufficio Legale, questa professione è ancora PRIVA del riconoscimento di uno status professionale in Italia. E i disegni di legge sulla riforma della Professione di Avvocato attualmente in esame, non solo non tengono conto degli avvocati "in-house" e di tutta la categoria dei Giuristi d’Impresa, ma prevedono gravi limitazioni all’attività stessa attualmente svolta dai legali interni. Inoltre fanno venir meno il diritto all’iscrizione o reiscrizione all’Albo degli Avvocati, bloccando di fatto il passaggio di carriera da avvocato interno all’azienda ad avvocato esterno. Questa situazione è ancora più grave se si considera che nella maggioranza dei paesi europei ed in quelli anglosassoni, non vi è differenza fra avvocato libero professionista e avvocato dipendente: un allineamento con gli altri paesi sarebbe opportuno considerando anche la grossa presenza di multinazionali in Italia.


Quattro sono gli interventi richiesti e riguardano i seguenti punti:


1. Riserve ai soli Avvocati iscritti all’Albo, ulteriori rispetto al diritto a rappresentare il cliente in


giudizio


2. Requisiti per l’iscrizione e la reiscrizione all’Albo


3. Incompatibilità con la professione di Avvocato


4. Riconoscimento della Figura del Giurista d’Impresa.


1. Riserve ai soli Avvocati iscritti all’Albo. Le proposte in discussione ipotizzano la riserva ai soli Avvocati iscritti all’Albo dell’esercizio delle attività di assistenza nei procedimenti di fronte alle autorità amministrative indipendente e a ogni altra amministrazione pubblica, nei procedimenti tributari, nelle mediazioni e conciliazioni, nonché della consulenza legale e assistenza stragiudiziale in ogni campo del diritto. Per l’Aigi, spiega l’avvocato e presidente dell’associazione Giovanna Ligas, «è necessaria la cancellazione di queste riserve, perché in contrasto con le norme del Trattato CE in materia di libera prestazione dei servizi e libertà di stabilimento, nonché con le norme a tutela della concorrenza, come già affermato dall’Autorità  Antitrust e dalla Commissione CEE».


Secondo l’associazione è un dato incontrovertibile che l'imprenditore possa "acquistare" la conoscenza giuridica di cui ha bisogno sia all'interno dell'azienda (ricorrendo ai contratti di lavoro tipici o atipici), sia all'esterno (ricorrendo ai servizi offerti sul mercato da società, professionisti o consulenti), a sua insindacabile scelta. «Moltissime aziende hanno costituito Uffici Legali interni», prosegue Ligas, «con giuristi d’impresa, che svolgono, in forma sempre più ampia e consolidata, attività di consulenza legale e di assistenza stragiudiziale in ogni campo del diritto (contenzioso escluso), in forma identica a quella dei consulenti esterni; le medesime considerazioni valgono anche per i legali delle associazioni di categoria».


2. Requisiti per l’iscrizione e reiscrizione all’Albo. Le proposte in esame ipotizzano anche l’impossibilità di iscrizione o reiscrizione all’Albo degli avvocati decorsi 5 anni dalla data di superamento dell’esame di abilitazione. L’Aigi, a tale proposito, vorrebbe il ripristino del diritto alla iscrizione o reiscrizione senza limiti temporali e senza condizioni diverse da quelle che costituiscono presupposto per la prima iscrizione, perché l’apposizione di un limite temporale suscita forti perplessità sotto il profilo della legittimità, anche costituzionale, di configurare una abilitazione professionale come “a termine” (non risulta che vi siano norme di questo tipo per altri Albi professionali).


Inoltre la limitazione, afferma Ligas, «appare irragionevole nei confronti di chi, abilitato a svolgere una professione e cancellatosi dall’Albo, o non iscrittosi, solo per l’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato, continua a svolgere a tempo pieno attività di natura legale».


3. Incompatibilità.  i prevede inoltre tra le incompatibilità con la professione di avvocato, quella derivante da «… qualsiasi attività di lavoro subordinato, pubblico o privato», salva l’iscrizione nell’Elenco speciale per gli avvocati di enti pubblici e per i docenti di materie giuridiche. L’Aigi chiaramente punta a cancellare queste incompatibilità, in quanto danno luogo a una disparità di trattamento tra aziende pubbliche e private operanti nei medesimi settori economici, «effettuando un'evidente violazione degli art. 3 e 41 della Costituzione».


Nella realtà i passaggi dall’attività di avvocato a quella di giurista d’impresa, e viceversa, si fanno sempre più ricorrenti proprio per l’analoga natura delle due attività, in particolare nell’attività stragiudiziale. «La  disparità di trattamento a carico degli avvocati che lavorano come giuristi d’impresa» sottolinea Ligas, «risulta evidente anche alla luce della legislazione che disciplina l’attività di tutti gli altri professionisti dipendenti, come commercialisti, ingegneri o medici». Inoltre, non si capisce perché, gli avvocati dipendenti di enti pubblici e società ex pubbliche, oggi privatizzate, possano continuare invece ad essere iscritti all’Elenco speciale, anche se la loro attività, ruolo e posizione, di fatto, in nulla differiscono da quella degli avvocati operanti nelle imprese private». Aigi propone quindi, per i Giuristi di impresa che abbiano conseguito il titolo di avvocato, la creazione di un Elenco speciale annesso all’Albo degli avvocati e tenuto dai Consigli dell’Ordine, che consenta ai giuristi d’impresa di mantenere le prerogative degli iscritti e di potere, al termine del rapporto di lavoro subordinato, iscriversi (o reiscriversi) all’Albo ordinario.


Nel contratto di lavoro deve essere garantita autonomia e indipendenza di giudizio intellettuale e tecnica.


Per l’iscrizione all’Elenco speciale, si propone quindi «una disciplina analoga a quella degli Avvocati dipendenti di Enti Pubblici, che preveda la presentazione di una dichiarazione del datore di lavoro dalla quale risulti la stabile costituzione di un Ufficio Legale, con specifica ed esclusiva attribuzione della trattazione degli affari legali del datore di lavoro». Andrebbero ampliate anche le regole sull’accesso alla professione e sul praticantato, integrando la pratica negli studi legali con la pratica nelle aziende i cui servizi legali siano diretti da un giurista d’impresa avvocato.


4. La Figura del Giurista d’Impresa. La nuova riforma dell’Ordinamento forense, a ben 76 anni di distanza dalla data di approvazione della vigente legge professionale, dovrebbe regolamentare anche questa figura professionale, ossia quella del Avvocato o Laureato in giurisprudenza, che opera nell’ambito di un rapporto di lavoro subordinato e fornisce assistenza e consulenza stragiudiziale (esclusa la difesa in giudizio), finalizzate alla tutela degli interessi dell’impresa o gruppo di appartenenza.


I requisiti soggettivi per l’attribuzione della qualifica di Giurista d’Impresa devono essere identificati nell’appartenenza ad una Associazione di Categoria, con Obblighi e Prerogative opportunamente definiti, con l’obbligo di rispettare la deontologia forense e quella dell’associazione di appartenenza, nonché gli obblighi in materia di riservatezza e di formazione continua.


Affinché vengano prese in considerazione nella preparazione del testo definitivo della riforma, Aigi ha indirizzato le sue proposte al senatore Valentino, relatore all’interno del gruppo ristretto della Commissione Giustizia del Senato che sta lavorando alla redazione del Disegno di Legge. «Non ci mettiamo contro l’avvocatura», conclude Ligas, «gli studi legali e i liberi professionisti sono nostri abituali interlocutori e partner di lavoro: il nostro obiettivo è solo quello di evitare di perdere un’occasione unica come questa per colmare una storica lacuna dell’ordinamento forense».



Per ulteriori informazioni e approfondimenti, contattare Lorella Gerosa, via e-mail lorella.gerosa@gmail.com - oppure via telefono allo 346 969 2511.


Milano, 4 maggio 2009


 


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Posizione di AIGI in riferimento alla riforma  dell’Ordinamento Forense.


 


AIGI (Associazione Italiana Giuristi d’Impresa) nell’ambito della discussione sulla legge di riforma


dell’Ordinamento Forense esprime la sua posizione e propone alcuni semplici emendamenti ai progetti di riforma della Professione Forense:


 DDL n. 1198 presentato al Senato dal Sen. Mugnai l’11 novembre 2008, attualmente in discussione in Commissione Giustizia


 DDL n. 711 presentato il 29 maggio 2008 dal Sen. Casson e


 DDL predisposto dal Consiglio Nazionale Forense, su sollecitazione del Ministro Alfano.


Quattro sono gli interventi richiesti e riguardano i seguenti punti:


1. Riserve ai soli Avvocati iscritti all’Albo, ulteriori rispetto al diritto a rappresentare il cliente in giudizio


2. Requisiti per l’iscrizione e la reiscrizione all’Albo


3. Incompatibilità con la professione di Avvocato


4. Riconoscimento della Figura del Giurista d’Impresa.


1. Riserve ai soli Avvocati iscritti all’Albo, (ulteriori rispetto al diritto a rappresentare il cliente in giudizio)


PROPOSTA DI LEGGE:


Viene ipotizzata una riserva ai soli Avvocati iscritti all’Albo dell’attività di assistenza nei procedimenti di fronte alle autorità amministrative indipendenti e ad ogni altra amministrazione pubblica, nelle mediazioni e conciliazioni, nelle attività di assistenza in procedimenti di natura tributaria, e nella consulenza legale e assistenza stragiudiziale in ogni campo del diritto.


SOLUZIONE PROPOSTA DA AIGI:


Cancellazione di questa riserva, perché in contrasto con le norme del Trattato CE in materia di libera prestazione dei servizi e libertà di stabilimento, nonché con le norme a tutela della concorrenza, come già affermato dall’Autorità AntiTrust (AGCM) e dalla Commissione CEE.


Conclusione supportata anche da Mario Siragusa, autorevole Avvocato e docente di diritto comunitario.


APPROFONDIMENTO:


E’ un dato incontrovertibile che l'imprenditore possa "acquistare" la conoscenza giuridica di cui ha bisogno sia all'interno dell'azienda (ricorrendo ai contratti di lavoro tipici o atipici), sia all'esterno (ricorrendo ai servizi offerti sul mercato da società, professionisti o consulenti), a sua insindacabile scelta.


Moltissime (e tutte le più rilevanti) aziende hanno costituito Uffici Legali interni, scegliendo così di ricorrere anche alle prestazioni del cosiddetto Giurista d’Impresa, che svolge, in forma sempre più ampia e consolidata, attività di consulenza legale, di assistenza stragiudiziale in ogni campo del diritto (contenzioso escluso), in forma identica a quella dei consulenti esterni; le medesime considerazioni valgono anche per i legali delle associazioni di categoria.


La riserva inserirebbe nell'ordinamento un obbligo di essere assistiti sempre da un Avvocato (esterno alla azienda) anche:


 nei procedimenti davanti alle Autorità indipendenti, nei procedimenti tributari o davanti a qualsiasi altra amministrazione pubblica o , laddove invece la parte poteva presentarsi personalmente o con l’assistenza di altri professionisti,


 nei procedimenti di mediazione e di conciliazione, con la preclusione per le imprese di presentarsi personalmente o mediante l'ausilio dei propri legali interni e per il cittadino/consumatore/utente di farsi rappresentare e difendere da associazioni di categoria o da altri consulenti esperti nelle materie oggetto della conciliazione/mediazione.


Questa limitazione porterebbe la perdita di competitività nel mercato, con detrimento anche per il


consumatore finale. Più in generale, sottrarebbe alla fruibilità non solo delle imprese, ma della collettività, risorse oggi presenti sul mercato dei servizi professionali in regime di libera concorrenza.


Le proposte legislative, infatti, sembrano riservare ai soli iscritti all’Albo ogni tipo di parere e di assistenza all'Impresa, ancorché in materia strettamente tecnica, come ad esempio, quelle relative all'ambiente, alla sicurezza ed igiene del lavoro, alla protezione dei dati o a regolamentazioni specifiche in tema di concorrenza, telecomunicazioni, energia, etc.


2. Requisiti per l’iscrizione e reiscrizione all’Albo


PROPOSTA DI LEGGE:


Viene ipotizzata l’impossibilità di iscrizione o reiscrizione all’Albo degli Avvocati decorsi 5 anni dalla data di superamento dell’esame di abilitazione.


SOLUZIONE PROPOSTA DA AIGI:


Ripristino del diritto alla iscrizione o reiscrizione senza limiti temporali e senza condizioni diverse da quelle che costituiscono presupposto per la prima iscrizione, perché:


 l’apposizione di un limite temporale suscita forti perplessità sotto il profilo della legittimità, anche costituzionale, di configurare una abilitazione professionale come “a termine”: non risulta che vi siano norme di questo tipo per altri Albi professionali,


 la limitazione appare irragionevole nei confronti di chi, abilitato a svolgere una professione e


cancellatosi dall’Albo, o non iscrittosi, solo per l’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato,


continua a svolgere a tempo pieno attività di natura legale.


APPROFONDIMENTO:


L'atto di iscrizione ad un Albo ha natura sostanzialmente dichiarativa del possesso di tutti i requisiti di idoneità a svolgere un'attività di interesse pubblico: si tratta cioè di un mero atto di accertamento di condizioni preesistenti. L’apposizione di un limite temporale sarebbe in contrasto con questa finalità e ingiustificata nei confronti di coloro che hanno effettivamente svolto un'attività giuridico/legale, come nel caso dei Giuristi d’Impresa.


In diversi Paesi Europei non vi è differenza nella normativa applicabile e nelle prerogative/obblighi tra  Avvocato libero professionista e Avvocato dipendente (Giurista d’Impresa): è il caso, ad esempio, di Spagna, Regno Unito, Irlanda, Germania e altri, oltre che degli USA e dei rimanenti paesi anglosassoni.


3. Incompatibilità con la professione di Avvocato


PROPOSTA DI LEGGE:


Vengono previste incompatibilità con la professione di Avvocato, tra le quali viene confermata quella derivante da «… qualsiasi attività di lavoro subordinato, pubblico o privato …», salva l’iscrizione nell’Elenco speciale per gli Avvocati di enti pubblici e per i docenti di materie giuridiche.


SOLUZIONE PROPOSTA DA AIGI:


Cancellare queste incompatibilità, in quanto:


 danno luogo ad un disparità di trattamento tra aziende pubbliche e private operanti nei medesimi


settori economici, effettuando un'evidente violazione dell'art. 3 della Costituzione sotto il duplice


profilo dell'uguaglianza formale e di quella sostanziale,


 determinano una sostanziale violazione dell'art. 41 della stessa, poiché interferiscono in modo


determinante sulla libertà di iniziativa economica delle aziende private.


APPROFONDIMENTO:


Molti Giuristi d’Impresa hanno conseguito l’abilitazione all’esercizio della professione forense, ma non hanno potuto iscriversi all’Albo degli Avvocati, o hanno dovuto cancellarsi, per l’incompatibilità di tale iscrizione con la posizione di lavoratore subordinato. Nella realtà, i passaggi dall’attività di Avvocato a quella di Giurista d’Impresa, e viceversa, si fanno sempre più ricorrenti (anche più volte in carriera) proprio per l’analoga natura delle due attività, in particolare nell’attività stragiudiziale.


La disparità di trattamento a carico degli Avvocati che lavorano come Giuristi d’Impresa alle dipendenze di aziende o enti privati risulta evidente anche alla luce della legislazione che disciplina l’attività di tutti gli altri professionisti dipendenti, come commercialisti, ingegneri, medici, etc.: categorie a cui è legislativamente permesso mantenere l’iscrizione all’Albo anche in caso di attività professionale svolta nell’ambito di un rapporto di lavoro subordinato. A questa evidente disparità legislativa a livello italiano si aggiunge inoltre una disparità legislativa rispetto ai Paesi dell’Unione Europea. Gli Avvocati dipendenti di enti pubblici e società ex pubbliche, oggi privatizzate, continuano invece ad essere iscritti all’Elenco speciale, anche se la loro attività, ruolo e posizione, di fatto, in nulla differiscono da quella degli Avvocati operanti in imprese e enti privati.


La cancellazione di tale disparità di trattamento potrebbe concretarsi in senso positivo con l’istituzione di un Elenco speciale (annesso all’Albo) degli Avvocati dipendenti di società ed enti privati, con le seguenti caratteristiche:


I. Elenco speciale annesso all’Albo degli Avvocati


E’ necessario prevedere che i Giuristi d’Impresa abilitati (cioè gli Avvocati Giuristi d’Impresa) vengano iscritti in un Elenco speciale annesso all’Albo degli Avvocati e tenuto dai Consigli dell’Ordine, che consenta ai  soggetti interessati di mantenere le prerogative degli iscritti e di potere, al termine del rapporto di lavoro subordinato, iscriversi (o reiscriversi) all’Albo ordinario.


II. Disciplina degli Avvocati dipendenti di società ed enti privati


Nel contratto di lavoro deve essere garantita autonomia e indipendenza di giudizio intellettuale e tecnica. Si propone quindi, per l’iscrizione all’Elenco speciale, una disciplina analoga a quella degli Avvocati dipendenti di Enti Pubblici, che preveda la presentazione di una dichiarazione del datore di lavoro dalla quale risulti la stabile costituzione di un Ufficio Legale, con specifica ed esclusiva attribuzione della trattazione degli affari legali del datore di lavoro.


III. Accesso alla professione e al praticantato


Le medesime logiche dovrebbero essere applicate alle previsioni sull’accesso alla professione e al


praticantato, integrando la pratica presso Studi Legali con la pratica svolta presso Aziende i cui servizi legali siano diretti da un Avvocato Giurista d’Impresa.


4. Riconoscimento della Figura del Giurista d’Impresa


La riforma dell’Ordinamento forense dovrebbe considerare l’improcrastinabile necessità, anche alla luce dell’esperienza europea, di disciplinare nell’ambito della legge di riforma dell’Ordinamento Forense la professione del Giurista d’Impresa e la proposta di AIGI in merito è sintetizzata nei seguenti 4 punti:


I. Definizione di Giurista d’Impresa


E’ considerato “Giurista d’Impresa” il soggetto, sia Avvocato sia Laureato in giurisprudenza, che opera nell’ambito di un rapporto di lavoro subordinato, fornendo assistenza e consulenza stragiudiziale (esclusa la difesa in giudizio), finalizzate alla tutela degli interessi dell’impresa o gruppo di appartenenza.


II. Requisiti soggettivi


I requisiti soggettivi per l’attribuzione della qualifica di Giurista d’Impresa devono essere identificati nell’appartenenza ad una Associazione di Categoria, che rivesta condizioni di rappresentatività a livello nazionale, e nel possesso di requisiti morali.


III. Obblighi a carico del Giurista d’Impresa


- Rispettare la deontologia forense e quella dell’associazione di appartenenza, fermo restando che la


potestà disciplinare dell’associazione di appartenenza non può pregiudicare la potestà disciplinare del datore di lavoro,


- Riservatezza,


- Formazione continua (al pari di quanto previsto per gli Avvocati iscritti all’Albo).


IV. Prerogative del Giurista d’Impresa


- Affermazione dei principi di indipendenza ed autonomia nelle valutazioni giuridiche rese dai Giuristi d’Impresa nel rispetto di tale indipendenza e autonomia da parte del datore di lavoro,


- Riconoscimento del segreto professionale nella corrispondenza tra il Giurista d’Impresa e la società datore di lavoro, comprese le società del gruppo di appartenenza,


- Attribuzione ai pareri legali resi dal Giurista d’Impresa Avvocato al datore di lavoro della medesima tutela dei pareri resi da Avvocati iscritti all’Albo degli Avvocati.


Milano, 4 maggio 2009


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RIFORMA FORENSE: PER ASLA, AIGI, ASSONIME E CONFINDUSTRIA VA RIVISTA LA PROPOSTA DEL CNF  in: http://www.toplegal.it/approfondimento.asp?id=5968


Proporre delle integrazioni che riconoscano il ruolo e la funzione delle "categorie moderne" dell'avvocatura. Con questo obiettivo, Asla (associazione degli studi associati), Aigi (giuristi d'impresa), Assonime e Confindustria si sono messe all'opera per produrre un documento da sottoporre al ministro della Giustizia, Angelino Alfano e al Parlamento al fine di integrare la proposta di legge presentata dal Cnf in materia di riordino della professione forense.


Nei prossimi giorni, i rappresentanti delle suddette organizzazioni e associazioni prepareranno una proposta congiunta che punterà a far rientrare in manera adeguata nella nuova legge professionale anche le figure del giurista d'impresa e dell'avvocato d'affari.


A muovere queste organizzazioni è una ritrovata consapevolezza del ruolo sociale ed economico che particolari categorie di avvocati svolgono nel sistema Paese. Un ruolo a cui non si fa alcun accenno nel testo di legge presentato dal Cnf lo scorso 27 febbraio che pure aveva la pretesa di godere di un consenso pressoché unanime all'interno dell'universo professionale.


 


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