Dall’inviato Francesco De Bonis
Chianciano (Siena), 11 maggio 2009. La Corte costituzionale, con sentenza n. 30 del 13 gennaio 2004, ha ritenuto che il rispetto dei principi di sufficienza ed adeguatezza delle pensioni impone l’individuazione di un meccanismo in grado di assicurare “un reale ed effettivo adeguamento dei trattamenti di quiescenza alle variazioni del costo della vita”. Franco Abruzzo, già presidente dell’Ordine dei Giornalisti di Milano e difensore civico dei giornalisti, ha illustrato oggi una sua ricetta nel corso di una tavola rotonda nell’ambito del 46° Congresso nazionale della Federspev (Federazione Sanitari Pensionati) in corso all’Hotel Excelsior di Chianciano. Abruzzo ha chiesto alla Federspev – che pur rappresenta 300mila professionisti (medici, farmacisti e veterinari) e le vedove di questi professionisti – di lanciare una petizione al Parlamento, proponendo una tassazione legata all’età e a quote di pensione: a 65 anni il prelievo fiscale dovrebbe colpire il 75% dell’assegno; a 70 anni il 70%; a 80 anni il 60% e a 90 anni il 50 per cento. Il modello da seguire è quello in vigore in Germania, dove la tassazione grava sul 27% della pensione. Una percentuale improponibile per ltalia alla luce dell’attuale situazione economica.
Alla Tavola Rotonda hanno partecipato: Eumenio Miscetti, presidente nazionale della Federspev, Marco Perelli Ercolini, consigliere nazionale della Federspev e Michele Poerio, segretario nazionale della Confedir MIT. SI è parlato anche di pensioni d’annata, che non solo soffrono di una sperequazione cronica, ma sono fortemente penalizzate anche dall’aumento (vertiginoso) del costo della vita avvicinando drammaticamente anche i pensionati del ceto medio alle soglie della povertà. .L’intento della Tavola Rotonda era quello di innescare un vivace dibattito sui necessari atti legislativi e sulle iniziative di carattere operativo da promuovere per la salvaguardare l’avvenire di tutti i pensionati sanitari
In Francia, ai contribuenti che hanno superato i 65 anni di età viene concessa una deduzione dal reddito imponibile il cui importo dipende dal livello del reddito e che viene raddoppiata nel caso di soggetti invalidi a carico. In Spagna, l’agevolazione, per i contribuenti sopra i 65 anni, assume la forma di una detrazione di imposta di importo fisso e non soggetta a limiti di reddito. Nel Regno unito, invece, sono previste sia una deduzione sia una detrazione. Nel primo caso, l’agevolazione consiste nell’elevare la deduzione di base, spettante a tutti i contribuenti, considerando due fasce di età: i contribuenti tra i 65 e i 75 anni e quelli di età superiore ai 75 anni.
Ha detto ancora Abruzzo: “Il problema fondamentale è uno solo: creare un vasto fronte dei pensionati italiani. Mettere attorno a un tavolo tutte le sigle sindacali, che si occupano dei pensionati e proporre al Governo e al Parlamento una piattaforma, che non prescinda, comunque, dai doveri solidarietà sociale che vincolano anche i cittadini pensionati verso gli altri e verso i giovani in primo luogo. Ci dedicheremo a questa iniziativa con impegno, ma soprattutto con la convinzione che i quasi 18 milioni di pensionati devono far sentire la propria voce per ottenere Giustizia. Il primo obiettivo è quello di applicare il prelievo fiscale sul 75% dell’assegno a partire dai 65 anni di età per poi far diminuire questa percentuale man mano che si va avanti con l’età”.
La Corte Costituzionale, con la sentenza 30/2004, ha lanciato un monito severo alle Camere: “Il verificarsi di irragionevoli scostamenti dell'entità dei trattamenti di quiescenza rispetto alle effettive variazioni del potere dí acquisto della moneta, sarebbe indicativo dell'inidoneità del meccanismo in concreto prescelto ad assicurare al lavoratore e alla sua famiglia mezzi adeguati ad una esistenza libera e dignitosa nel rispetto dei principi e dei diritti sanciti dagli artt. 36 e 38 della Costituzione".
La rivalutazione annuale delle pensioni in base ad una percentuale fissata dall'Istat, con riferimento al decreto legislativo 503/1992 e alla legge 448/1998, non garantisce al 100% i pensionati dal rischio che in futuro possa diminuire il potere d'acquisto dell'euro rispetto all'originario trattamento di quiescenza. La sentenza sottolinea i principi giuridici dai quali non si può assolutamente derogare. In particolare, riconoscendo alla pensione natura di retribuzione differita, la Consulta ha da anni affermato che “essa deve essere proporzionata alla qualità e quantità di lavoro prestato e deve comunque essere idonea ad assicurare al lavoratore e alla sua famiglia un'esistenza libera e dignitosa, nel pieno rispetto dell'art. 36 della Costituzione”. A sua volta il successivo articolo 38 della Carta repubblicana riconosce il diritto dei lavoratori affinché siano previsti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità, vecchiaia e disoccupazione involontaria anche tramite organi ed istituti predisposti o integrati dallo Stato. In questo contesto, é particolarmente importante che siano individuate le modalità per garantire effettivamente che “il trattamento pensionistico sia adeguato non solo al momento del collocamento a riposo, ma anche successivamente, in relazione ai mutamenti del potere d'acquisto della moneta”. Da Chianciano è arrivata una proposta di adeguamento reale delle pensioni al costo della vita.
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SENTENZA N.30/ANNO 2004
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli articoli 1, comma 2, del decreto-legge 27 dicembre 1989, n. 413, (Disposizioni urgenti in materia di trattamento economico dei dirigenti dello Stato e delle categorie ad essi equiparate, nonché in materia di pubblico impiego), convertito in legge 28 febbraio 1990, n. 37; articolo 5 del decreto-legge 24 novembre 1990, n. 344, (Corresponsione ai pubblici dipendenti di acconti sui miglioramenti economici relativi al periodo contrattuale 1988-1990, nonché disposizioni urgenti in materia di pubblico impiego), convertito, con modificazioni, in legge 23 gennaio 1991, n. 21, articoli 2, 3 e 4 del decreto-legge 7 gennaio 1992, n. 5, (Autorizzazione di spesa per la perequazione del trattamento economico dei sottufficiali dell’arma dei Carabinieri in relazione alla sentenza della Corte costituzionale n. 277 del 3-12 giugno 1991 e all’esecuzione di giudicati, nonché perequazione dei trattamenti economici relativi al personale delle corrispondenti categorie delle altre forze di polizia), convertito, con modificazioni, in legge 6 marzo 1992, n. 216, promosso con ordinanza del 20 febbraio 2002 dalla Corte dei conti – sezione seconda giurisdizionale centrale, sull’appello proposto da Feliciani Nevio contro Ministero della difesa, iscritta al n. 148 del registro ordinanze 2002 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 15, prima serie speciale, dell’anno 2002.
Visti l’atto di costituzione dell’Università di Parma, nella qualità di erede di Feliciani Nevio nonché l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nell’udienza pubblica del 25 novembre 2003 il Giudice relatore Ugo De Siervo;
uditi gli avvocati Giuseppe Polini e Filippo De Jorio per l’Università di Parma, nella qualità di erede di Feliciani Nevio nonché l’Avvocato dello Stato Ignazio Francesco Caramazza per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Ritenuto in fatto
1. – Con ordinanza emessa in data 20 febbraio 2002, la Corte dei conti, sezione seconda giurisdizionale centrale, ha sollevato questione di legittimità costituzionale, con riferimento agli artt. 3, 36 e 38 della Costituzione, di “tutte o alcune” delle seguenti norme: art. 1, comma 2 del decreto-legge 27 dicembre 1989, n. 413 (Disposizioni urgenti in materia di trattamento economico dei dirigenti dello Stato e delle categorie ad essi equiparate, nonché in materia di pubblico impiego), convertito nella legge 28 febbraio 1990, n. 37; dell’art. 5 del decreto-legge 24 novembre 1990, n. 344 (Corresponsione ai pubblici dipendenti di acconti sui miglioramenti economici relativi al periodo contrattuale 1988-1990, nonché disposizioni urgenti in materia di pubblico impiego), convertito, con modifiche, dall’art. 1, comma 1, della legge 23 gennaio 1991, n. 21; degli artt. 2, 3 e 4 del decreto-legge 7 gennaio 1992, n. 5 (Autorizzazione di spesa per la perequazione del trattamento economico dei sottufficiali dell'arma dei Carabinieri in relazione alla sentenza della Corte costituzionale n. 277 del 3-12 giugno 1991 e all'esecuzione di giudicati, nonché perequazione dei trattamenti economici relativi al personale delle corrispondenti categorie delle altre forze di polizia), convertito, con modifiche, dall’art. 1 della legge 6 marzo 1992, n. 216.
La rimettente premette di essere chiamata a giudicare sull’appello proposto dal sig. Nevio Feliciani avverso la sentenza della sezione giurisdizionale della Corte dei conti per l’Emilia-Romagna n. 179 del 1995, con la quale era stata respinta la domanda del sig. Feliciani volta ad ottenere la ridefinizione del proprio trattamento pensionistico sulla base dei miglioramenti retributivi disposti con le leggi censurate.
Espone il giudice a quo di avere in precedenza già sollevato, avanti a questa Corte, in un giudizio analogo, questione di legittimità costituzionale delle disposizioni di legge in questa sede censurate, chiedendo che fosse accertato se tali norme violassero la “ragionevole corrispondenza” che, secondo la giurisprudenza costituzionale, deve sussistere tra trattamento di attività e trattamento di quiescenza. Nell’ordinanza di remissione, inoltre, si dà conto della sentenza n. 62 del 1999, con cui questa Corte aveva dichiarato non fondata la questione di costituzionalità delle norme censurate posta in quella circostanza.
La Corte dei conti, tuttavia, su conforme eccezione dell’appellante, solleva nuovamente la questione di legittimità costituzionale delle medesime disposizioni di legge sostenendo che, poiché nella sentenza n. 62 del 1999 la Corte non avrebbe valutato se fosse venuta meno la ragionevole corrispondenza tra pensione e stipendio, non avrebbe fugato i sospetti di incostituzionalità denunciati dal giudice a quo.
2. – In particolare, nell’ordinanza di rimessione si evidenzia che il rapporto tra pensione e trattamento di attività, instaurato con il decreto-legge 16 settembre 1987, n. 379 (Misure urgenti per la concessione di miglioramenti economici al personale militare e per la riliquidazione delle pensioni dei dirigenti civili e militari dello Stato e del personale ad essi collegato ed equiparato), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, primo comma, della legge 14 novembre 1987, n. 468, (e reso applicabile anche ai lavoratori collocati a riposo in data anteriore al 1° gennaio 1979 con la sentenza della Corte n. 1 del 1991), avrebbe subito una progressiva alterazione a seguito dei miglioramenti introdotti con le leggi n. 37 del 1990, n. 21 del 1991 e n. 216 del 1992 le quali avrebbero determinato, rispettivamente, un incremento degli assegni di attività del 15%, di un ulteriore 15% e del 9%. Da ciò sarebbe derivato “circa il 47% di decremento netto del trattamento pensionistico nei confronti di un pari grado che sia andato in pensione successivamente all’introduzione degli aumenti suddetti”. Tale divario tra pensioni e stipendi contrasterebbe con gli artt. 3, 36 e 38 della Costituzione. Le norme censurate infatti avrebbero determinato una ingiustificabile disparità di trattamento tra lavoratori collocati a riposo, dipendente dalla sola data di pensionamento, “non essendo ragionevole che tra due persone che hanno prodotto la stessa quantità e qualità di lavoro, ed abbiano la stessa posizione giuridica nei confronti della pubblica amministrazione, quello più anziano (e perciò con bisogni maggiori) riscuota uno stipendio differito, o pensione, vistosamente inferiore a quello di un suo collega più giovane (con bisogni minori) che abbia avuto lo stesso sviluppo di carriera”. Né a giustificazione di una tale disparità di trattamento potrebbero invocarsi, ad avviso della Corte dei conti, “difficoltà di bilancio”, del tutto inconferenti sul piano giuridico.
Pertanto, la rimettente chiede a questa Corte di verificare se sia stata vulnerata la ragionevole corrispondenza tra pensione e trattamento di attività e di dichiarare conseguentemente l’illegittimità costituzionale delle norme censurate nella parte in cui non prevedono l’estensione dei benefici da esse contemplati al personale già collocato in quiescenza.
3. – E’ intervenuta in giudizio l’Università di Parma, in persona del Rettore, quale erede universale di Feliciani Nevio, la quale ha chiesto l’accoglimento delle questioni sollevate dalla Corte dei conti. Nella propria memoria la parte privata dà ampiamente conto sia dei motivi della precedente ordinanza di rimessione della Corte dei conti, sia dell’istanza di revocazione, per errore di fatto, presentata avverso la sentenza n. 62 del 1999 e archiviata con decreto del Presidente della Corte.
Nel merito, lamenta la disparità di trattamento determinata dalle norme censurate in quanto gli aumenti da esse introdotti si applicherebbero unicamente a coloro che sono andati in pensione dopo il 1989, mentre ne resterebbero esclusi coloro che sono stati collocati a riposo anteriormente, nonostante abbiano prodotto la stessa quantità e qualità di lavoro. Secondo la difesa, le norme censurate, inoltre, avrebbero reintrodotto il fenomeno delle “pensioni d’annata” censurato dalla Corte con la sentenza n. 1 del 1991.
Osserva ancora la parte privata che la giurisprudenza costituzionale, fino al 1993, ha sempre ribadito l’esistenza dei principi di proporzionalità della pensione rispetto alla retribuzione, della ragionevole corrispondenza tra trattamento di quiescenza e trattamento di attività, carattere imprescindibile dell’art. 36 della Costituzione, collegamento continuo tra pensione e retribuzione anche nel prosieguo.
Successivamente, invece, la Corte si sarebbe fatta carico delle esigenze connesse alle “disponibilità di bilancio”, così affermando che le esigenze del diritto devono cedere di fronte a quelle dell’economia e delle scelte politiche, con conseguente “affievolimento di ogni aspettativa giuridica di cui non si riconosca la fondamentalità”.
Le norme censurate contrasterebbero con gli artt. 3, 36 e 38 della Costituzione in quanto avrebbero determinato un divario tra il dirigente militare pensionato anteriormente all’entrata in vigore delle norme censurate e quello collocato a riposo successivamente, di circa 20 milioni di lire all’anno, “con l’aggravante che il pensionato più anziano ha bisogni – intuitivamente – maggiori del pensionato più giovane”.
4. – E’ intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, per mezzo dell’Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata manifestamente infondata. Priva di pregio sarebbe infatti la censura di “omessa pronuncia” mossa dalla rimettente avverso la sentenza di questa Corte n. 62 del 1999 in quanto essa sarebbe correttamente e congruamente motivata. Nel merito delle censure prospettate dalla Corte dei conti, la difesa erariale, richiamando le considerazioni svolte nella memoria depositata nel giudizio concluso con la sentenza n. 62 del 1999 e che viene allegata, sostiene che rientrerebbe nei poteri del legislatore modificare leggi preesistenti ponendo limiti temporali di efficacia delle nuove norme e che, comunque, non sussisterebbe alcun principio che imponga l’automatico adeguamento delle pensioni alle retribuzioni.
5. – Nel corso dell’udienza pubblica la parte privata, dopo aver ribadito le argomentazioni svolte nella memoria ed aver insistito per l’accoglimento della questione, ha – in subordine – richiesto a questa Corte una decisione monitoria con la quale si inviti il legislatore a rendere obbligatorio, in ogni futura disposizione legislativa o contratto collettivo nazionale di lavoro, pubblico o privato, l’inserimento di una previsione che tenga conto dei lavoratori già in quiescenza.
Considerato in diritto
1. – La Corte dei conti, sezione seconda giurisdizionale centrale, dubita, con riferimento agli artt. 3, 36 e 38 della Costituzione, della legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 2, del decreto-legge 27 dicembre 1989, n. 413 (Disposizioni urgenti in materia di trattamento economico dei dirigenti dello Stato e delle categorie ad essi equiparate, nonché in materia di pubblico impiego), convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 37; dell’art. 5 del decreto-legge 24 novembre 1990, n. 344 (Corresponsione ai pubblici dipendenti di acconti sui miglioramenti economici relativi al periodo contrattuale 1988-1990, nonché disposizioni urgenti in materia di pubblico impiego), convertito, con modifiche, dall’art. 1, comma 1, della legge 23 gennaio 1991, n. 21; degli artt. 2, 3 e 4 del decreto-legge 7 gennaio 1992, n. 5 (Autorizzazione di spesa per la perequazione del trattamento economico dei sottufficiali dell'arma dei Carabinieri in relazione alla sentenza della Corte costituzionale n. 277 del 3-12 giugno 1991 e all'esecuzione di giudicati, nonché perequazione dei trattamenti economici relativi al personale delle corrispondenti categorie delle altre forze di polizia), convertito, con modifiche, dall’art. 1 della legge 6 marzo 1992, n. 216.
Ritiene la Corte rimettente che le norme censurate, poiché non estendono i benefici da esse contemplati per il personale in servizio anche al personale già collocato in quiescenza anteriormente alla data della loro entrata in vigore, contrasterebbero con gli artt. 3, 36 e 38 della Costituzione, in quanto creerebbero una ingiustificata disparità di trattamento tra pensionati, determinata unicamente dalla data in cui sono stati collocati a riposo, nonostante essi abbiano prodotto la stessa quantità e qualità di lavoro. Le medesime norme, inoltre, avrebbero determinato un irragionevole divario tra stipendi e pensioni di dimensioni intollerabili, violando il principio di proporzionalità ed adeguatezza della pensione.
2. – La riproposizione da parte dello stesso giudice rimettente – sia pure nell’ambito di un diverso giudizio – di una questione già esaminata e le interpretazioni della precedente giurisprudenza costituzionale in materia alla base dell’ordinanza di rimessione, rendono opportuno riesaminare la questione alla luce delle più recenti evoluzioni normative, al tempo stesso ripercorrendo – a fini chiarificatori – le soluzioni cui è pervenuta questa Corte in tema di perdurante adeguatezza dei trattamenti pensionistici nel settore del pubblico impiego.
Riconoscendo alla pensione natura di retribuzione differita, la Corte costituzionale ha sempre affermato che essa deve essere proporzionata alla qualità e quantità di lavoro prestato e deve comunque essere idonea ad assicurare al lavoratore e alla sua famiglia un’esistenza libera e dignitosa, nel pieno rispetto dell’art. 36 Cost.
L’art. 38, secondo e quarto comma, della Costituzione, inoltre, riconosce il diritto dei lavoratori a “che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria” anche tramite “organi ed istituti predisposti o integrati dallo Stato”.
L’azione di integrazione anche economica tramite interventi a carico della finanza pubblica appare tanto più necessaria in presenza di un significativo allungamento della vita dei cittadini, e del conseguente prolungamento del periodo nel quale è anzitutto il trattamento pensionistico ad assicurare un’esistenza libera e dignitosa al pensionato e ai suoi familiari (pur senza escludere la necessità di forme di assistenza sociale e sanitaria pienamente adeguate).
In questo contesto, è particolarmente importante che siano individuate le modalità per garantire effettivamente che il trattamento pensionistico sia adeguato non solo al momento del collocamento a riposo, ma anche successivamente, in relazione ai mutamenti del potere d’acquisto della moneta (si vedano, in particolare, le sentenze n. 409 del 1995; n. 96 del 1991; n. 501 del 1988).
Mentre non esiste un principio costituzionale che possa garantire l’adeguamento costante delle pensioni al successivo trattamento economico dell’attività di servizio corrispondente, l’individuazione di meccanismi che assicurino la perdurante adeguatezza delle pensioni è riservata alla valutazione discrezionale del legislatore, operata sulla base di un “ragionevole bilanciamento del complesso dei valori e degli interessi costituzionali coinvolti (…), compresi quelli connessi alla concreta e attuale disponibilità delle risorse finanziarie e dei mezzi necessari per far fronte ai relativi impegni di spesa” (sentenza n. 119 del 1991; nello stesso senso, cfr. ordinanza n . 531 del 2002; sentenze n. 457 del 1998 e n. 226 del 1993), ma con il limite, comunque, di assicurare “la garanzia delle esigenze minime di protezione della persona” (sentenza n. 457 del 1998).
Questa Corte ha peraltro affermato che l’eventuale verificarsi di un irragionevole scostamento tra i due trattamenti – ove siano comparabili i relativi profili professionali – può costituire un indice della non idoneità del meccanismo scelto dal legislatore ad assicurare la sufficienza della pensione in relazione alle esigenze del lavoratore e della sua famiglia (sentenza n. 409 del 1995; n. 226 del 1993).
3. – Per un lungo periodo, in realtà, il legislatore nazionale ha cercato di garantire un collegamento delle pensioni relative al settore del pubblico impiego alla successiva dinamica retributiva, ma a questa scelta sembra aver da tempo ormai rinunciato, sia per evidenti problemi relativi alla finanza pubblica, sia anche per profonde trasformazioni che sono intervenute nella disciplina del pubblico impiego. Al di là di singole leggi per specifiche categorie, con le quali nel passato si era provveduto ad adeguare le pensioni al successivo andamento dei livelli retributivi, con la legge 29 aprile 1976, n. 177 (Collegamento delle pensioni del settore pubblico alla dinamica delle retribuzioni. Miglioramento del trattamento di quiescenza del personale statale e degli iscritti alle casse pensioni degli istituti di previdenza) è stato configurato un meccanismo di perequazione automatica che avrebbe consentito l’adeguamento periodico delle pensioni di tutte le diverse categorie del pubblico impiego agli incrementi stipendiali intervenuti, secondo un indice che avrebbe dovuto essere concordato tra il Governo e le parti sindacali. Rimasta inapplicata questa legge, il medesimo intento successivamente è stato ancora perseguito, ma sempre più raramente, con alcune leggi ad hoc.
Nell’ambito di questo tipo di legislazione, quando la riliquidazione appariva affetta da irragionevoli disparità di trattamento, questa Corte è stata chiamata a sindacarne la legittimità costituzionale: ad esempio, ciò è avvenuto con la sentenza n. 1 del 1991 (richiamata impropriamente dalla Corte dei conti e dalla parte privata), concernente la riliquidazione per legge delle pensioni dei dirigenti, civili e militari, dello Stato, effettuata sulla base di incrementi stipendiali successivi al collocamento a riposo, ma irragionevolmente limitata ai soli lavoratori collocati in quiescenza a partire da una certa data e dalla quale erano invece esclusi coloro che erano andati in pensione anteriormente.
Peraltro il legislatore, già in periodo alquanto risalente, al fine di garantire il mantenimento del potere di acquisto delle pensioni in generale, aveva disposto l’adeguamento dei trattamenti pensionistici agli indici reali di svalutazione (art. 21 della legge 27 dicembre 1983, n. 730, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 1984” e art. 24 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 1986”); su questa linea, soprattutto in epoca più recente, il legislatore per fronteggiare gravi esigenze di contenimento della spesa pubblica ed allo scopo – enunciato nell’art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421 (Delega al Governo per la razionalizzazione e la revisione delle discipline in materia di sanità, di pubblico impiego, di previdenza e di finanza territoriale) – di stabilizzare il rapporto tra spesa previdenziale e prodotto interno lordo, ha consapevolmente svincolato i trattamenti pensionistici dall’andamento delle successive retribuzioni e cercato di salvaguardarne nel tempo il potere d’acquisto e l’adeguatezza attraverso il solo meccanismo della perequazione automatica dell’importo alle variazioni del costo della vita.
In attuazione di tale delega, il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503 (Norme per il riordinamento del sistema previdenziale dei lavoratori privati e pubblici a norma dell’articolo 3 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), ha disposto – all’art. 11 – che gli aumenti a titolo di perequazione automatica delle pensioni si applicano sulla base del solo adeguamento al costo della vita con cadenza annuale e con effetto dal 1° gennaio di ogni anno, stabilendo che tali aumenti vengano calcolati “applicando all’importo della pensione spettante alla fine di ciascun periodo la percentuale di variazione che si determina rapportando il valore medio dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per famiglie di operai e impiegati, relativo all’anno precedente il mese di decorrenza dell’aumento, all’analogo valore medio relativo all’anno precedente”. La stessa norma, peraltro, rinviava ad ulteriori aumenti eventualmente stabiliti con la legge finanziaria, in relazione all’andamento dell’economia nazionale.
Successivamente, la legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure di stabilizzazione della finanza pubblica), all’art. 59, comma 4, ha disposto che la perequazione automatica delle pensioni, prevista dal citato articolo 11, costituisca, a decorrere dal 1998, l’unica forma di adeguamento delle prestazioni pensionistiche, “con esclusione di diverse forme, ove ancora previste, di adeguamento anche collegate all’evoluzione delle retribuzioni di personale in servizio”.
Le modalità di applicazione del meccanismo di rivalutazione delle pensioni sono state definite dall’art. 34 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo), mentre l’art. 69 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2001) ha fissato la misura entro la quale si applica l’indice di rivalutazione automatica a decorrere dal 1° gennaio 2001 (limitandola al 90%, per le fasce di importo dei trattamenti pensionistici compresi tra tre e cinque volte il trattamento minimo INPS, e al 75% per le fasce di importo superiori a cinque volte il predetto trattamento minimo).
In attuazione delle disposizioni sopra richiamate, annualmente, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, adottato di concerto con il Ministro del lavoro, viene determinata la percentuale di variazione sulla cui base devono essere calcolati gli aumenti di perequazione automatica delle pensioni.
Se questa recente evoluzione legislativa è chiaramente orientata nel senso di salvaguardare nel tempo il potere d’acquisto e l’adeguatezza dei trattamenti pensionistici unicamente attraverso il meccanismo della perequazione automatica dell’importo alle variazioni del costo della vita, essa risulta sostanzialmente anche coerente sia con il prevalente carattere contributivo assunto dal sistema pensionistico a seguito della riforma introdotta dalla legge 8 agosto 1995, n. 335 (Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare), sia anche con la profonda riforma che ha interessato il pubblico impiego ed in particolare la dirigenza pubblica, il cui trattamento economico è, per la parte accessoria, correlato alle funzioni attribuite, alle connesse responsabilità ed ai risultati conseguiti (art. 24 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”).
Mentre tutto ciò rende sempre più difficile riferirsi allo scostamento tra le pensioni e le successive modificazioni dei diversi trattamenti stipendiali, il perdurante necessario rispetto dei principi di sufficienza ed adeguatezza delle pensioni impone al legislatore, pur nell’esercizio del suo potere discrezionale di bilanciamento tra le varie esigenze di politica economica e le disponibilità finanziarie, di individuare un meccanismo in grado di assicurare un reale ed effettivo adeguamento dei trattamenti di quiescenza alle variazioni del costo della vita (ordinanza n. 241 del 2002; ordinanza n. 439 del 2001; ordinanza n. 254 del 2001). Con la conseguenza che il verificarsi di irragionevoli scostamenti dell’entità delle pensioni rispetto alle effettive variazioni del potere d’acquisto della moneta, sarebbe indicativo della inidoneità del meccanismo in concreto prescelto ad assicurare al lavoratore e alla sua famiglia mezzi adeguati ad una esistenza libera e dignitosa nel rispetto dei principi e dei diritti sanciti dagli artt. 36 e 38 della Costituzione.
4. – Sulla base delle considerazioni svolte, è possibile esaminare le censure mosse dalla rimettente.
Infondata è la questione sollevata con riferimento all’art. 3 della Costituzione.
Le norme impugnate si limitano a disporre aumenti stipendiali per il personale in servizio alla data della loro entrata in vigore, mentre non contengono alcuna disposizione relativamente al trattamento economico del personale già in quiescenza.
Alla luce del costante orientamento di questa Corte, la circostanza che il legislatore, nel prevedere un incremento delle retribuzioni del personale in servizio, non lo abbia esteso anche alle pensioni già liquidate, non costituisce violazione di alcun canone costituzionale.
Indubbiamente tale mancata estensione produce uno scostamento tra trattamenti pensionistici maturati in tempi diversi, ma, a differenza di quanto sostiene la rimettente, tale conseguenza non contrasta di per sé con l’art. 3 della Costituzione, essendo giustificata dal diverso trattamento economico di cui i lavoratori hanno goduto durante il rapporto di servizio e che era vigente nei diversi momenti in cui i relativi trattamenti pensionistici sono maturati (ordinanza n. 162 del 2003; sentenza n. 180 del 2001).
5. – Anche la questione prospettata con riferimento agli artt. 36 e 38 della Costituzione, è infondata.
Il rispetto dell’art. 36 Cost., in origine assicurato da un trattamento proporzionato alla qualità e quantità di lavoro prestato, è stato successivamente perseguito con un meccanismo di adeguamento al costo della vita (previsto dal d.lgs. n. 503 del 1992 e dalla legge n. 448 del 1998 sopra richiamati), che il giudice rimettente non ha preso in considerazione in rapporto alla permanente necessità che il trattamento pensionistico rimanga adeguato ad assicurare al lavoratore ed alla sua famiglia un’esistenza libera e dignitosa.
PER QUESTI MOTIVI LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 2 del decreto-legge 27 dicembre 1989, n. 413 (Disposizioni urgenti in materia di trattamento economico dei dirigenti dello Stato e delle categorie ad essi equiparate, nonché in materia di pubblico impiego), convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 1990, n. 37; dell’art. 5 del decreto-legge 24 novembre 1990, n. 344, (Corresponsione ai pubblici dipendenti di acconti sui miglioramenti economici relativi al periodo contrattuale 1988-1990, nonché disposizioni urgenti in materia di pubblico impiego), convertito, con modifiche, dall’art. 1, comma 1, della legge 23 gennaio 1991, n. 21; degli artt. 2, 3 e 4 del decreto-legge 7 gennaio 1992, n. 5 (Autorizzazione di spesa per la perequazione del trattamento economico dei sottufficiali dell'arma dei Carabinieri in relazione alla sentenza della Corte costituzionale n. 277 del 3-12 giugno 1991 e all'esecuzione di giudicati, nonché perequazione dei trattamenti economici relativi al personale delle corrispondenti categorie delle altre forze di polizia), convertito con modifiche, dall’art. 1 della legge 6 marzo 1992, n. 216, sollevate dalla Corte dei conti, sezione seconda giurisdizionale centrale, in riferimento agli artt. 3, 36 e 38 della Costituzione, con l’ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 gennaio 2004.
Riccardo CHIEPPA, Presidente
Ugo DE SIERVO, Redattore
Depositata in Cancelleria il 23 gennaio 2004.
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LA PENSIONE A CONGRESSO.
“I politici dovrebbero riflettere:
detassare le pensioni sarebbe un
doveroso atto di giustizia sociale”
Questo argomento verrà dibattuto 46° Congresso nazionale della FEDER.S.P.EV. (Federazione Sanitari Pensionati e Vedove) che si terrà dal 10 al 13 maggio presso il Centro Congressi dell’Hotel Excelsior di Chianciano Terme. Franco Abruzzo auspica “un grande fronte di tutti i pensionati italiani per individuare un meccanismo serio che adegui le pensioni al costo della vita. La richiesta è: tassare il 75% dell'assegno".
Roma, 3 maggio 2009. “I politici dovrebbero riflettere: detassare le pensioni”sarebbe un doveroso atto di giustizia sociale. Questo argomento verrà dibattuto 46° Congresso nazionale della FEDER.S.P.EV. (Federazione Sanitari Pensionati e Vedove) che si terrà dal 10 al 13 maggio p.v. presso il Centro Congressi dell’Hotel Excelsior di Chianciano Terme. Il programma dei lavori prevede anche per lunedì 11 maggio alle ore 11 la Tavola Rotonda: “Pensioni d’annata, pensioni dannate. Il dramma tocca in particolare i pensionati del ceto medio” la cui pensione perde ogni mese valore rispetto al continuo aumento dei generi di consumo. Alla Tavola Rotonda parteciperanno: Eumenio Miscetti, presidente nazionale della Federspev, Marco Perelli Ercolini, consigliere nazionale della Federspev, Michele Poerio, segretario nazionale della Confedir MIT e Giuseppe Garraffo, segretario generale della CISL Medici. Modera Franco Abruzzo, giornalista professionista. Oggi le pensioni d’annata non solo soffrono di una sperequazione cronica, ma sono fortemente penalizzate anche dall’aumento (vertiginoso) del costo della vita avvicinando drammaticamente anche i pensionati del ceto medio alle soglie della povertà. .L’intento della Tavola Rotonda è quello di innescare un vivace dibattito sui necessari atti legislativi e sulle iniziative di carattere operativo da promuovere per la salvaguardare l’avvenire di tutti i pensionati sanitari. (da: http://www.culturalnews.it/dettaglio.asp?id=13766). °°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
Appello di Franco Abruzzo (Difensore civico dei giornalisti):
“Bisogna creare un grande fronte di tutti
i pensionati italiani per individuare un
meccanismo serio che adegui le pensioni
al costo della vita. Un primo obiettivo
potrebbe essere quello di applicare il
prelievo fiscale sul 75% dell’assegno
a partire dai 65 anni di età per poi far
diminuire questa percentuale
man mano che si va avanti con l’età".
Roma, 3 maggio 2009. La Corte costituzionale, con sentenza n. 30 del 13 gennaio 2004, ha ritenuto che il rispetto dei principi di sufficienza ed adeguatezza delle pensioni impone l’individuazione di un meccanismo in grado di assicurare “un reale ed effettivo adeguamento dei trattamenti di quiescenza” alle variazioni del costo della vita. Quella sentenza è rimasta inascoltata. “In Germania, -come scrive Lisa Bartoli (Cgil-Spi) -, i redditi da pensione sono sottoposti a tassazione solo per una quota pari al 27 per cento. In Francia, ai contribuenti che hanno superato i 65 anni di età viene concessa una deduzione dal reddito imponibile il cui importo dipende dal livello del reddito e che viene raddoppiata nel caso di soggetti invalidi a carico. In Spagna, l’agevolazione, per i contribuenti sopra i 65 anni, assume la forma di una detrazione di imposta di importo fisso e non soggetta a limiti di reddito. Nel Regno unito, invece, sono previste sia una deduzione sia una detrazione. Nel primo caso, l’agevolazione consiste nell’elevare la deduzione di base, spettante a tutti i contribuenti, considerando due fasce di età: i contribuenti tra i 65 e i 75 anni e quelli di età superiore ai 75 anni”. .Il problema fondamentale è uno solo: creare un vasto fronte dei pensionati italiani. Mettere attorno a un tavolo tutte le sigle sindacali, che si occupano dei pensionati e proporre al Governo e al Parlamento una piattaforma, che non prescinda, comunque, dai doveri solidarietà sociale che vincolano anche i cittadini pensionati verso gli altri e verso i giovani in primo luogo. Ci dedicheremo a questa iniziativa con impegno, ma soprattutto con la convinzione che i quasi 18 milioni di pensionati devono far sentrire la propria voce per ottenere Giustizia. Un primo obiettivo potrebbe essere quello di applicare il prelievo fiscale sul 75% dell’assegno a partire dai 65 anni di età per poi far diminuire questa percentuale man mano che si va avanti con l’età.
Franco Abruzzo-Difensore civico dei giornalisti italiani
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In: http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=107
Richiamo della Corte costituzionale al Parlamento (sentenza 30/2004): “C’è uno scostamento irragionevole tra i trattamenti dell’Inps e l’effettiva variazione del potere d’acquisto”
“PENSIONI, NON BASTA L’ADEGUAMENTO ISTAT”
di PIERLUIGI FRANZ
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In: http://www.spi.cgil.it/3/530/1694/schedabase.asp
CGIL-SPI
La proposta del Sindacato pensionati
MENO TASSE SULLE PENSIONI
dI LISA BARTOLI
Per lo Spi Cgil, uscito dal XVII congresso di Montesilvano, rivalutare le pensioni rappresenta la priorità delle priorità. I dati sulla condizione degli anziani, esposti al rischio di una nuova povertà a causa della perdita del potere d’acquisto, richiedono un impegno del sindacato per sollecitare la realizzazione di un nuovo patto fiscale, in grado di migliorare le condizioni di vita, aumentando i redditi disponibili di coloro che più di tutti in questi anni hanno pagato sulla propria pelle le politiche liberiste del governo Berlusconi. E’ partendo da questa premessa che lo Spi Cgil si fa promotore di una proposta che riguarda il fisco: cioè la possibilità di ridurre il carico fiscale sui redditi da pensione. La proposta sarà presentata al XV congresso confederale di Rimini, sottoforma di emendamento al documento congressuale.
L’ipotesi nasce da una diversa interpretazione (sempre sotto il profilo fiscale) dei redditi da pensione, che in Italia, a tutti gli effetti sono assimilati a quelli da lavoro e, dunque, subiscono una imposizione sproporzionata che contribuisce a ridurre di fatto il reddito disponibile delle persone più anziane. Ciò succede nonostante i redditi da pensione scaturiscano da un risparmio accumulato (i contributi pagati lungo l’arco della vita lavorativa) e, quindi, hanno natura diversa dai salari.
Come riferisce il IX rapporto Cer-Spi Cgil “Gli anziani in Europa, edizioni Laterza, si tratta di una esperienza già sperimentata in alcuni paesi europei. In Germania, per esempio, i redditi da pensione sono sottoposti a tassazione solo per una quota pari al 27 per cento. In questo modo, la maggior parte di essi risulta di fatto esente dall’imposta personale. In altri paesi, invece, la tutela che i sistemi di imposizione personale riservano al reddito percepito dagli anziani passa sia attraverso deduzioni o detrazioni specifiche differenziate per l’età dei contribuenti, sia con l’agevolazione indiretta dei redditi da pensione che, generalmente costituiscono la più importante fonte di reddito dei soggetti anziani.
In Francia, per esempio, ai contribuenti che hanno superato i 65 anni di età viene concessa una deduzione dal reddito imponibile il cui importo dipende dal livello del reddito e che viene raddoppiata nel caso di soggetti invalidi a carico. In Spagna, l’agevolazione, per i contribuenti sopra i 65 anni, assume la forma di una detrazione di imposta di importo fisso e non soggetta a limiti di reddito. Nel Regno unito, invece, sono previste sia una deduzione sia una detrazione. Nel primo caso, l’agevolazione consiste nell’elevare la deduzione di base, spettante a tutti i contribuenti, considerando due fasce di età: i contribuenti tra i 65 e i 75 anni e quelli di età superiore ai 75 anni. Nel secondo caso, la detrazione, ancora differenziata per età, spetta a soggetti sposati o vedovi. In entrambi i casi, il trattamento differenziale tende a ridursi al crescere del reddito, fino ad eguagliare l’importo della deduzione di base spettante a tutti i contribuenti.
Per lo Spi Cgil, tutte queste esperienze possono servire ad avviare anche in Italia una riflessione che, nell’ambito di un nuovo patto fiscale, ponga al centro del dibattito la questione di una tassazione agevolata per le pensioni.
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Comunicato Stampa
FEDER.S.P.EV.
46° CONGRESSO NAZIONALE
Chianciano Terme
10/13 maggio 2009
“Atto di giustizia sociale: Detassare le Pensioni”
“Un primo obiettivo potrebbe essere quello di applicare il prelievo fiscale sul 75% dell’assegno a partire dai 65 anni di età per poi far diminuire questa percentuale con l’avanzare dell’età”. “Detassare le pensioni” è quanto chiedono i sanitari (medici, veterinari, farmacisti) pensionati e le loro vedove rappresentati dalla FEDERSPEV che protestano vivamente per la progressiva perdita di potere di acquisto delle loro pensioni.
Roma, 6 maggio 2009. Si è svolta oggi a Roma la conferenza stampa di presentazione del 46° Congresso nazionale della FEDER.S.P.EV. (Federazione Sanitari Pensionati e Vedove) dal titolo emblematico: “Atto di giustizia sociale: detassare le pensioni” che si terrà dal 10 al 13 maggio p.v. presso il Centro Congressi dell’Hotel Excelsior di Chianciano Terme.
All’incontro con una qualificata platea di giornalisti del settore erano presenti il dr. Eumenio Miscetti, presidente nazionale della Federspev, il prof. Marco Perelli Ercolini, consigliere nazionale della Federspev, il prof. Michele Poerio, segretario nazionale organizzativo della CONFEDIR MIT e un vero e proprio esperto in materia come il giornalista Franco Abruzzo.
“Non è giusto che la pensione – ha affermato il presidente Miscetti - destinata a sopperire alle innumerevoli, indifferibili e irrinunciabili esigenze dell’anziano, non di rado solo e disabile, sia considerata reddito tassabile ”. “L’assegno di pensione – ribadisce il prof. Marco Perelli Ercolini - seppur inteso come “retribuzione differita” si riduce in realtà ad una misera indennità del postlavorativo”. Una soluzione nell’’alveo della logica è indispensabile e improcrastinabile.
“Un primo obiettivo potrebbe essere quello di applicare il prelievo fiscale sul 75% dell’assegno a partire dai 65 anni di età per poi far diminuire questa percentuale con l’avanzare dell’età - sostiene Franco Abruzzo - che auspica un grande fronte di tutti i pensionati italiani per individuare un meccanismo serio che adegui le pensioni al costo della vita emulando anche modelli tedesco, francese, spagnolo e inglese.
Nel programma congressuale a Chianciano Terme è altresì prevista lunedì 11 maggio alle ore 11 la Tavola Rotonda: “Pensioni d’annata, pensioni dannate. Il dramma dei pensionati del ceto medio” che affronterà la spinosa problematica delle criticità delle pensioni.
Oggi le pensioni d’annata non solo soffrono di una sperequazione cronica, ma sono fortemente penalizzate anche dall’aumento (vertiginoso) del costo della vita avvicinando drammaticamente anche i pensionati del ceto medio alle soglie della povertà.
“Negli ultimi 15 anni - sottolinea il prof. Michele Poerio - le nostre pensioni a causa del meccanismo di perequazione automatica hanno perso in termini di rivalutazione monetaria fino al 70% quelle medio basse e fino al 40% quelle medio alte. Non ci sentiamo affatto colpevoli di chiedere il giusto corrispettivo del tanto che abbiamo versato in tantissimi anni di lavoro! Ci sentiamo invece in diritto ed in dovere di denunciare un "furto di previdenza" e di diritti!
Chiediamo, pertanto, al Governo che l'indicizzazione delle pensioni diventi piena e non calcolata attraverso aliquote decrescenti per fasce crescenti di importo; un aumento della quota di reversibilità; una detassazione adeguata delle pensioni; un paniere ISTAT adeguato ai bisogni "veri" dei pensionati. Chiediamo a chi ci governa di dare dimostrazione che questo Paese intende tutelare in maniera adeguata una categoria di cittadini che ha contribuito tanto all'economia nazionale ed alla sua crescita; a lui chiediamo per il futuro, e con forza, certezza di tenuta del potere d'acquisto delle nostre pensioni di oggi e di domani”.
Info:www.federspev.it
I colleghi giornalisti che vogliano partecipare al Congresso possono rivolgersi a Paola Stefanucci al 347.6843236 o inviare un’e-mail a studio.montparnassa@tele2.it o paola.stefanucci@tele2.it