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Diffamazione a mezzo stampa.
Risarcimento del danno in
sede civile: la prescrizione
è decennale e decorre dalla
data in cui la sentenza penale di
condanna sia divenuta irrevocabile.
Così la Corte di Cassazione.

di Sabrina PERON
avvocato in Milano

La Corte di Cassazione, con la sentenza che qui si pubblica, precisa i termini entro i quali si prescrive il risarcimento del danno in sede civile per le ipotesi diffamatorie, nel caso in cui il Giudice penale abbia già accertato la sussistenza del reato disponendo la liquidazione del danno in separata sede.


La fattispecie in esame traeva causa del precedente giudizio d’appello che aveva rigettato la domanda attorea sul presupposto che “l'azione civile risarcitoria, anche in ipotesi che il fatto sia considerato dalla legge quale reato, si prescrive nei termini indicati dai primi due commi dell'art. 2947 c.c. (nella fattispecie anni 5) decorrenti dalla data in cui la sentenza penale è divenuta irrevocabile (nella specie 3.12.1990), a prescindere dalla costituzione di parte civile”.


Tale decisione è stata cassata (con rinvio ad altra sezione della stessa Corte d’Appello) poiché secondo la giurisprudenza costante della stessa Cassazione “l'obbligazione risarcitoria scaturente dall'illecito aquiliano, normalmente soggetta alla prescrizione breve ex art. 2947 c.c., per effetto di una pronuncia di condanna generica al risarcimento del danno, emessa anche a seguito di procedimento penale in favore del danneggiato costituitosi parte civile, diventa soggetta alla prescrizione decennale “ex iudicato”, ai sensi dell'art. 2953 c.c., con decorrenza dalla data in cui la sentenza di condanna sia divenuta irrevocabile” (cfr ex multis: Cass. 14.12.2002, n. 17949; Cass. 23.05.2003, n. 8154).


Ora, secondo la sentenza in commento, tale principio si applica anche nell’ipotesi di condanna generica. In quest’ipotesi difatti - pur difettando l'attitudine all'esecuzione forzata - vi è pur sempre una statuizione autonoma contenente l'accertamento dell'obbligo in via strumentale rispetto alla successiva determinazione del quantum.


La Corte di Cassazione, ha quindi, affermato in materia il seguente principio di diritto: “nel caso in cui il giudizio penale si sia concluso con una sentenza che contiene anche la condanna generica al risarcimento dei danni a carico del responsabile civile ed in favore del danneggiato costituitosi parte civile, la successiva azione volta alla quantificazione del danno è soggetta al termine decennale di prescrizione, ex art. 2953 c.c., con decorrenza dalla data in cui la sentenza di condanna sia divenuta irrevocabile, e non al termine di prescrizione di cui all'art. 2947 c.c., comma 3”.


Principio che non si pone in contrasto con l’orientamento, sempre espresso dalla Cassazione, secondo cui ai sensi dell'art. 2947 c.c., l'azione civile risarcitoria, se vi è stata sentenza penale, si prescrive nei termini indicati dai primi due commi dello stesso articolo, decorrenti dalla data in cui essa è divenuta irrevocabile, a prescindere dalla costituzione di parte civile del danneggiato. Difatti, tale arresto si riferisce alla diversa ipotesi in cui non vi sia stata una statuizione civile di condanna nella sentenza penale, divenuta irrevocabile, e vengano esaminate solo le questioni del termine e del dies a quo della prescrizione di un illecito civile costituente anche reato, concludendosi correttamente che in questo caso l'applicazione dell'art. 2947 c.c., comma 3, prescinde dal fatto che il danneggiato si sia costituito parte civile nel processo penale.


 


Cassazione civile sez. III,  sentenza 19 febbraio 2009 n. 4054


LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE


SEZIONE TERZA CIVILE


Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:


Dott. DI NANNI Luigi Francesco - Presidente -


Dott. CALABRESE Donato - Consigliere -


Dott. SEGRETO Antonio - rel. Consigliere -


Dott. CHIARINI Maria Margherita - Consigliere -


Dott. AMENDOLA Adelaide - Consigliere -


ha pronunciato la seguente:


sentenza


sul ricorso 6547/2005 proposto da:


V.C., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE G.MAZZINI 88, presso lo studio dell'avvocato VITALONE Wilfredo, che lo rappresenta e difende giusta delega in calce al ricorso;


- ricorrenti -


contro


R.E., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA RODI 32, presso lo studio dell'avvocato FLAMMINII MINUTO ALESSANDRA, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato PASINI LUIGI giusta delega a margine del controricorso;


- controricorrenti -


avverso la sentenza n. 665/2004 della CORTE D'APPELLO di ROMA, Prima Sezione Civile, emessa il 28/01/04, depositata il 09/02/2004; R.G.N.


2754/2001.


udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 16/01/2009 dal Consigliere Dott. ANTONIO SEGRETO;


udito l'Avvocato Francesco S. PETTINARI (per delega avv. Wilfredo VITALONE);


udito l'Avvocato Martino Umberto CHIOCCI (per delega avv. Luigi PASINI);


udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FUCCI Costantino, che ha concluso per l'accoglimento del 1 motivo assorbiti gli altri motivi di ricorso.


 


FATTO. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO


Con citazione notificata il 10.10.1996 V.C. conveniva davanti al Tribunale di Roma il giornalista R.E. per ottenere la sua condanna al risarcimento dei danni non patrimoniali nella misura di L. cento milioni, conseguenti alla diffamazione subita da articoli pubblicati sul giornale "(OMISSIS)" dei giorni (OMISSIS).


Assumeva l'attore che il procedimento penale per il reato di diffamazione a mezzo stampa si era concluso in primo grado con la condanna penale del convenuto e del direttore responsabile del giornale, nonché con la condanna al risarcimento del danno da liquidarsi in separata sede, mentre la sentenza di appello aveva dichiarato non doversi procedere contro gli imputati perché il reato era estinto per amnistia, con conferma della statuizione civile di condanna; che tale sentenza era divenuta irrevocabile il 3.12.1990.


Il tribunale rigettava la domanda per avere il V. già conseguito il risarcimento dal coobbligato solidale P.P. in sede transattiva.


Proponeva appello il V..


La corte di appello di Roma, con sentenza depositata il 9.2.2004 rigettava l'appello, ritenendo prescritta la domanda del V., in quanto, secondo la Corte Territoriale, l'azione civile risarcitoria, anche in ipotesi che il fatto sia considerato dalla legge quale reato, si prescrive nei termini indicati dai primi due commi dell'art. 2947 c.c. (nella fattispecie anni 5) decorrenti dalla data in cui la sentenza penale è divenuta irrevocabile (nella specie 3.12.1990), a prescindere dalla


costituzione di parte civile.


Avverso questa sentenza ha proposto ricorso per cassazione V. C..


Resiste con controricorso R.E..


 


DIRITTO. MOTIVI DELLA DECISIONE


1.1. Preliminarmente va osservato che nessun effetto processuale deriva dal decesso del ricorrente, dichiarato all'odierna udienza dal difensore. Infatti nel giudizio di Cassazione, che è dominato dall'impulso d'ufficio, non trova applicazione l'istituto della interruzione del processo per uno degli eventi previsti dagli artt. 299 cod. proc. civ., e segg., onde, una volta instauratosi il giudizio, il decesso del ricorrente, comunicato dal suo difensore, non produce l'interruzione del giudizio (Cass. Sez. Unite, 21/06/2007, n. 14385).


1.2. Con il primo motivo di ricorso il ricorrente lamenta la violazione dell'art. 2953 c.c., e, dell'art. 2947 c.c., commi 1 e 2, in relazione all'art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5.


Assume il ricorrente che erratamente la sentenza impugnata ha ritenuto che la prescrizione del diritto al risarcimento del danno, in fattispecie di illecito civile costituente anche reato, decorre, ai sensi dell'art. 2947 c.c., dalla data in cui la sentenza penale è divenuta irrevocabile, per un periodo di tempo pari a quello indicato nell'art. 2947 c.c., commi 1 e 2, essendo irrilevante l'eventuale costituzione di parte civile.


Assume il ricorrente che nella fattispecie la sentenza penale conteneva anche la statuizione civile della condanna al risarcimento del danno in favore della costituita parte civile (cioè l'attuale ricorrente), con la conseguenza che il termine prescrizionale era decennale, a norma dell'art. 2953 c.c..


2.1. Il motivo è fondato.


Secondo la giurisprudenza costante di questa Corte l'obbligazione risarcitoria scaturente dall'illecito aquiliano, normalmente soggetta alla prescrizione breve ex art. 2947 c.c., per effetto di una pronuncia di condanna generica al risarcimento del danno, emessa anche a seguito di procedimento penale in favore del danneggiato costituitosi parte civile, diventa soggetta alla prescrizione decennale "ex iudicato", ai sensi dell'art. 2953 c.c., con decorrenza dalla data in cui la sentenza di condanna sia divenuta irrevocabile (Cass. 14/12/2002, n. 17949; Cass. 23/05/2003, n. 8154).


Ciò va condiviso sulla base della considerazione che la condanna generica, pur difettando dell'attitudine all'esecuzione forzata, costituisce una statuizione autonoma contenente l'accertamento dell'obbligo in via strumentale rispetto alla successiva determinazione del "quantum" (Cass. 26 luglio 1996, n. 6757; Cass. 15 settembre 1995, n. 9771).


Va, quindi, affermato il seguente principio di diritto: "Nel caso in cui il giudizio penale si sia concluso con una sentenza che contiene anche la condanna generica al risarcimento dei danni a carico del responsabile civile ed in favore del danneggiato costituitosi parte civile, la successiva azione volta alla quantificazione del danno è soggetta al termine decennale di prescrizione, ex art. 2953 c.c., con decorrenza dalla data in cui la sentenza di condanna sia divenuta irrevocabile, e non al termine di prescrizione di cui all'art. 2947 c.c., comma 3.


2.2. Nè si pone in contrasto con il predetto orientamento il precedente di questa Corte, citato dalla sentenza impugnata, secondo cui ai sensi dell'art. 2947 c.c., l'azione civile risarcitoria, se vi è stata sentenza penale, si prescrive nei termini indicati dai primi due commi dello stesso articolo, decorrenti dalla data in cui essa è divenuta irrevocabile, a prescindere dalla costituzione di parte civile del danneggiato (Cass. 14/05/1998, n. 4867).


Tale arresto si riferisce alla diversa ipotesi in cui non vi sia stata una statuizione civile di condanna nella sentenza penale, divenuta irrevocabile, e vengano esaminate solo le questioni del termine e del dies a quo della prescrizione di un illecito civile costituente anche reato, concludendosi correttamente che in questo caso l'applicazione dell'art. 2947 c.c., comma 3, prescinde dal fatto che il danneggiato si sia costituito parte civile nel processo penale.


2.3. Nella fattispecie la pronunzia di condanna di R.E. al risarcimento del danno da liquidarsi in separata sede in favore dell'attore, costituitosi parte civile, emessa dal Tribunale di Roma, con la sentenza penale confermata sul punto in sede di appello e divenuta irrevocabile il 3.12.1990, come accertato dalla sentenza impugnata, comportava che nella fattispecie il termine prescrizionale fosse quello decennale decorrente dalla data di formazione del giudicato e cioè dal 3.12.1990.


Ne consegue che la sentenza impugnata che ha rigettato per prescrizione la domanda, proposta con citazione notificata il 10.10.1996, è errata in diritto.


3. L'accoglimento del primo motivo comporta l'assorbimento dei restanti.


La sentenza va, quindi, cassata e la causa va rinviata, anche per la liquidazione delle spese di questo giudizio di cassazione, ad altra sezione della corte di appello di Roma, che si uniformerà al principio di diritto di cui al punto 2.1.


P.Q.M.


Accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti i restanti. Cassa l'impugnata sentenza e rinvia la causa ad altra sezione della Corte di appello di Roma, anche per le spese di questo giudizio di Cassazione.


Così deciso in Roma, il 16 gennaio 2009.


Depositato in Cancelleria il 19 febbraio 2009





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