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IL SOLE 24 ORE del 23 aprile 2009
I chiarimenti delle Entrate.
Niente prelievo per
il danno all'immagine.
LA CONDIZIONE - Per l'Agenzia è necessaria la prova concreta sulla natura del risarcimento

di Alessandro Mastromatteo
e Benedetto Santacroce

Non sono fiscalmente imponibili le somme erogate per danno all'immagine o per perdita di opportunità professionali a condizione che ne sia fornita la relativa prova. Si tratta di risarcimenti corrisposti per danno emergente e, in quanto tali, privi di natura economica e irrilevanti a fini impositivi. Questi i principali chiarimenti forniti dall'agenzia delle Entrate con la risoluzione 106 del 22 aprile, che ha richiamato a tal fine alcune sentenze della Corte di cassazione.


La richiesta di parere era stata formulata da una direzione regionale cui il contribuente aveva presentato, ai sensi dell'articolo 38 del Dpr 602/73, un'istanza di rimborso delle ritenute applicate sulle somme percepite a seguito di accordi transattivi. A seguito dell'anticipata cessazione dalla carica ricoperta, era stata infatti avanzata una richiesta di risarcimento dei danni subiti non solo a titolo di perdita di redditi ma anche come lesione dell'immagine e delle opportunità professionali. Circostanza, questa, espressamente evidenziata negli accordi transattivi sottoscritti. Di conseguenza, ad avviso dell'istante, non doveva essere applicata la ritenuta d'acconto del 20% sulla quota parte delle somme percepite a ristoro del danno all'immagine, come quantificate dalla consulenza tecnico-contabile di parte.


L'agenzia delle Entrate, richiamando numerose sentenze della Cassazione (da ultimo la 28887 del 23 settembre 2008), ricorda come sul piano fiscale le somme erogate, che trovano titolo nella necessità di ristorare danni all'immagine propriamente detti, devono considerarsi non imponibili. Infatti, ai sensi dell'articolo 6, comma 2 del Tuir, i proventi conseguiti in sostituzione dei redditi e le indennità ottenute, anche in forma assicurativa, a titolo di risarcimento di danni consistenti nella perdita di redditi, esclusi quelli dipendenti da invalidità permanente o morte, costituiscono redditi della stessa categoria di quelli sostituiti o perduti. Devono, quindi, essere tassate le indennità corrisposte a titolo risarcitorio quando hanno una funzione sostitutiva o integrativa del reddito del percipiente per sostituire mancati guadagni (lucro cessante). Non assumono invece rilevanza reddituale le indennità risarcitorie erogate al fine di reintegrare il patrimonio del soggetto o per risarcire la perdita economica subita (danno emergente). Il tutto risulta subordinato alla presentazione di prove concrete circa la natura delle somme, la cui verifica rimane comunque di competenza dell'ufficio chiamato a erogare il rimborso. In assenza di specifici elementi di prova risultanti dagli atti transattivi conclusi, può essere però utilizzato ogni elemento utile fornito dal contribuente.


 





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