IL SOLE 24 ORE del 24 aprile 2009 Corte di cassazione Non c'è mobbing se la lavoratrice è «intemperante» LE PRECISAZIONI - Negato il risarcimento perché la dipendente aveva un carattere difficile e il titolare aveva provveduto a trasferirla
di Giuseppe Bulgarini d'Elci
Con due decisioni depositate il 21 aprile la Corte di cassazione è tornata a occuparsi di temi tra i più dibattuti in materia di rapporto di lavoro, essendosi la prima pronuncia incentrata sulla condotta disciplinarmente censurabile del lavoratore in periodo di malattia e la seconda, invece, sull'idoneità di una condizione di conflittualità aziendale ad integrare la fattispecie della condotta vessatoria risarcibile.
La prima sentenza (n. 9474) precisa che lo svolgimento da parte del lavoratore, assente dal servizio per uno stato di malattia, di attività ludico ricreative e di una ulteriore attività lavorativa costituisce condotta gravemente inadempiente rispetto all'obbligo di favorire il recupero della propria integrità psicofisica. Nella fattispecie, il lavoratore era stato licenziato perchè, nello stesso periodo in cui risultava assente dal lavoro per malattia, era stato visto guidare la motocicletta, andare in spiaggia e, inoltre, prestare una seconda attività lavorativa. La Cassazione ha ritenuto che siffatta condotta del lavoratore, consistita nello svolgimento di un'attività lavorativa ed extra lavorativa in costanza di malattia, risultasse idonea a ledere i doveri di correttezza e di buona fede nell'esecuzione del contratto di lavoro, posto che il fatto di guidare la moto, di andare in spiaggia e di prestare una attività alternativa di lavoro sono indici di scarsa attenzione verso la propria salute e comportano un ritardo colpevole nella guarigione.
Con la seconda sentenza (n. 9477) la Suprema Corte ha confermato una precedente decisione della Corte d'Appello di Milano, che aveva escluso il risarcimento richiesto da una dipendente sul piano della salute, della professionalità ed esistenziale in relazione al clima di conflitto insorto nel reparto aziendale.La Cassazione dà conto e attribuisce rilievo assorbente alla circostanza, da un lato, che allo stato di conflittualità aveva contribuito la dipendente con i propri problemi caratteriali e, d'altro lato, che i responsabili aziendali si erano adoperati per risolvere la situazione negativa disponendo il trasferimento della lavoratrice ad altro reparto.
La conflittualità interna all'azienda e le iniziative vessatorie asseritamente subite dalla dipendente non sono idonee, secondo la lettura dei fatti ribadita dalla Suprema Corte, ad integrare gli estremi di una condotta persecutoria e non legittimano una richiesta di risarcimento, laddove vi sia stato il concorso della lavoratrice con le sue intemperanze caratteriali e sia stato ulteriormente accertato che il datore di lavoro aveva tentato, attraverso i responsabili aziendali, di arginare il problema e recuperare uno spirito positivo di collaborazione.
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