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CONTRATTO. Il 5 maggio (h 11)
nella Sala Verde di Palazzo Chigi
l’incontro Sacconi, Bonaiuti,
Fnsi e Fieg per la presa
d’atto del Governo delle
clausole del nuovo Cnlg e
del protocollo sulle garanzie
sociali (prepensionamenti e
Cigs). Il primo aumento (140
euro) sarà corrisposto (in
diverse aziende) a fine maggio.

IN CODA - Sezioni unite civili della Cassazione (sentenza 16 luglio 2008 n. 19497): “L’Inpgi ha natura pubblica. La disciplina legislativa rende l'Istituto un unicum nel panorama degli enti previdenziali privatizzati dal dlgs 509/94”

NOTA di FRANCO ABRUZZO

Roma, 24 aprile 2009. L’accordo tra Fnsi e Fieg del 27 marzo è formato da due documenti: il  nuovo Contratto e il “Protocollo sugli ammortizzatori sociali” (prepensionamenti ex legge 416/1981 e Cigs). Questo protocollo prevede espressamente la stesura di un “Regolamento” del Fondo “a contabilità separata e gestione paritetica tra le parti” finalizzato ad intervenire in tema di prepensionamenti e Cigs. Di questo tema hanno parlato oggi i tecnici del Ministero del Lavoro, della Fieg e della Fnsi (rappresentata al massimo livello da Franco Siddi). L’incontro ufficiale avverrà il 5 maggio nella Sala Verde di Palazzo Chigi presenti il ministro del Lavoro/Affari Sociali Maurizio Sacconi e il sottosegretario all’Editoria Paolo Bonaiuti. In questa occasione il Governo prenderà atto, con un protocollo ufficiale,  della volontà delle parti trasfusa nel Regolamento (che potrebbe far  parte del Cnlg).


In particolare il Ministero del Lavoro d’intesa con il Ministero dell’Economia dovrà recepire l’accordo  tra le parti sugli ammortizzatori sociali e sullo stato di crisi “non rilevabile unicamente dai bilanci aziendali ma anche da riscontrabili indicatori oggettivi, presenti e prospettici esterni che abbiano incidenza su una critica situazione dell’impresa e possano pregiudicarne il buon andamento operativo. Tali indicatori in particolare dovrebbero registrare un andamento involutivo tale da rendere necessari interventi per il ripristino dei corretti equilibri economico-finanziari e gestionali”. Verrà creato, come detto,  un Fondo (che avrà un suo Regolamento specifico) per far fronte ai prepensionamenti: gli editori che faranno ricorso ai prepensionamenti dal 2009  è scritto nel “Protocollo sugli ammortizzatori sociali” - dovranno versare il 30 per cento della riserva matematica per ogni giornalista che intendono prepensionare. Anche la Cigs passa in carico agli editori, che verseranno all’Inpgi una quota dello 0,50, mentre un altro 0,10 sarà a carico dei lavoratori, per alimentare un Fondo per la Cassa integrazione speciale (il gettito per l’Inpgi sarà di 5/6 milioni di euro all’anno).  Finora la Cigs ha gravato sull’Inpgi per intero. La stesura del  Regolamento non è una passeggiata in quanto implica la soluzione di delicati problemi giuridici. Le leggi  2 e 14/2009 prevedono l’intervento dello Stato per i prepensionamenti con un esborso di una cifra fino a 20 milioni annui di euro; se l’operazione costerà di più, gli editori dovranno sborsare  gli euro indispensabili. Questo intervento degli editori va definito in una norma chiara e vincolante.


Fra i patti Fnsi-Fieg c’è quello che prevede una diversa regolamentazione dei prepensionamenti (art, 37 della legge 416/1981) da parte dell’Inpgi. Per le pensioni di vecchiaia anticipata (o prepensionamenti), il  Regolamento Inpgi prevede una decurtazione percentuale del trattamento, legata in maniera direttamente proporzionale agli anni di anticipo rispetto all'età pensionabile prevista per la pensione di vecchiaia. Tale decurtazione non è, però, fissa, ma è ricalcolata annualmente e diminuisce con il progredire degli anni, fino a scomparire al compimento dell'età pensionabile prevista per la pensione di vecchiaia (65 anni).  Le percentuali di abbattimento sono così articolate: a chi mancano 7 anni per raggiungere i 65 anni la decurtazione è del 29,17%, percentuale che poi diventa del 26,09 (con 6 anni); del 22,73% con 5; del  19,05% con 4; del 15,00% con 3; del 10,53%  con 2 e del 5,56% con un solo anno. Al compimento dei  65 anni la  pensione viene percepita per intero. Il CdA dell’Inpgi si accinge, a partire dal 5 maggio, a varare una delibera, che cancella le decurtazioni. La delibera dovrà poi  essere approvata dai ministeri vigilanti (Economia e Lavoro), i quali devono ancora pronunciarsi sulla delibera che allarga la libertà di cumulo fino a 20mila euro, mentre crescono le pressioni per la piena libertà di cumulo. La libertà di cumulo riguarda in particolare sia i  prepensionati (parificati, dal punto 4 dell'articolo 37 della legge 416/81, ai percettori della pensione di anzianità) sia i giornalisti con 59 anni di età e 35 anni di contributi, che quest’anno possono essere licenziati dalle imprese editoriali in base al nuovo articolo 33 del Cnlg. I giornalisti 59enni  (anch'essi pensionati di anzianità) sono all’attacco e firmano diffide rivolte a Franco Siddi di non avallare in maniera definitiva il Cnlg. Ma il Cnlg è già in vigore in quanto è stato approvato  all’unanimità dalla Giunta esecutiva della Fnsi nonché a titolo consultivo dall’assemblea dei presidenti delle associazioni regionali, dal Consiglio nazionale, dall’assemblea dei Cdr e dalla  Commissione contratto. I giornalisti 59enni in verità fanno pressione per ottenere – e hanno ragione – la libertà di cumulo (sancita dalla legge 133/2009 e da due sentenze della Corte costituzionale), che hanno superato e distrutto alla radice, anche con l’aiuto della Cassazione, i pareri contrari dell’Ufficio legale e della direzione generale dell’Inpgi. Questi pareri avevano il punto forte nella circostanza che l’Istituto doveva fronteggiare le uscite per prepensionamenti e Cigs,  che ora sono finanziati dallo Stato e dagli editori.


Non tutte le aziende pagheranno, con lo stipendio di aprile, il primo aumento contrattuale di 140 euro. Il conguaglio sarà fatto con lo  stipendio di  maggio. Così assicurano fonti della Fieg.


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Sezioni unite civili della  Cassazione (sentenza 16 luglio 2008  n. 19497): “L’Inpgi ha natura  pubblica. La disciplina legislativa rende l'Istituto un unicum nel panorama degli enti previdenziali privatizzati dal dlgs 509/94”


Le sezioni unite civili della Cassazione, con la sentenza 19497/2008, riconoscono che l’Inpgi è una “istituzione pubblica”, confermando quanto avevano scritto  con la sentenza 13398 dell’8 giugno 2007 e che cioè “le casse dei professionisti sono organismi di diritto pubblico”.  Si legge nella sentenza 19497/2008: “La disciplina legislativa rende l'INPGI un unicum nel panorama degli enti previdenziali privatizzati e, in particolare, delle casse di previdenza dei liberi professionisti, non solo perché la previdenza e l'assistenza erogata dall'istituto sostituisce le corrispondenti forme di assistenza e previdenza obbligatorie, ma anche in quanto tali forme comprendono prestazioni (come la cassa integrazione, i prepensionamenti, il t.f.r., l'erogazione delle tre ultime mensilità) che normalmente sono a carico dello Stato e, comunque, non sono erogate dalla casse di previdenza dei liberi professionisti. Inoltre l'INPGI assicura soggetti di un rapporto di lavoro subordinato (mentre l'assicurazione dei giornalisti liberi professionisti è oggetto di una gestione sperata) ed eroga prestazioni in base al principio di automaticità e quindi indipendentemente dal versamento dei contributi; è dotato di specifici e penetranti poteri pubblicistici (può irrogare sanzioni amministrative con ordinanza di ingiunzione e ha poteri ispettivi per l'accertamento dei crediti contributivi); è soggetto al controllo generale di gestione della corte dei conti e alla giurisdizione contabile per responsabilità amministrativa per danno erariale; è assoggettato alle norme sulla totalizzazione dei periodi assicurativi proprie degli enti pubblici e di quelle dei soggetti privati………Ora, dalla disciplina normativa dell'attività dell'INPGI emergono una pluralità di elementi dai quali risulta che l'istituto svolge funzioni diverse dai soggetti previdenziali privati e analoghe, se non identiche, alle funzioni degli enti pubblici di previdenza e assistenza. Infatti: a) la provvista finanziaria non proviene da contribuzioni dei professionisti, ma dall'obbligatorio contributo dei datori di lavoro (la gestione dei contributi dei liberi professionisti è autonoma e separata da quella ordinaria); b) la previdenza e l'assistenza erogate dall'istituto sostituiscono, a differenza di quelle delle casse di previdenza dei liberi professionisti, le forme di previdenza e assistenza obbligatorie e consistono in prestazioni analoghe a quelle a carico dello Stato”.


Le sezioni unite civili della Cassazione, con la sentenza 19497/2008, hanno accolto i ricorsi proposti dagli avvocati dell’Inpgi, Angelini, Giordano e Leto, avverso la decisione del Consiglio Nazionale Forense, che aveva negato l’iscrizione nell’elenco speciale aggiunto all’Albo degli Avvocati, necessaria per patrocinare direttamente le cause della Fondazione.  Gli avvocati dell’Inpgi, con questa sentenza, sono stati di fatto parificati ai legali interni dell’Inps, La Cassazione arriva a questa conclusione riconoscendo che l’Inpgi è una “istituzione pubblica”, come ha sostenuto nel suo ricorso l’avvocato Angelini.


(L'intera sentenza è pubblicata in: http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=2499)


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I nuovi minimi contrattuali dell'ipotesi d'accordo Fieg-Fnsi  per il biennio 2009-2011.


Roma,   9 aprile 2009.  Pubblichiamo una tabella con riportati i nuovi minimi contrattuali per il biennio 2009-2011 contenuti nell'ipotesi d'accordo per il rinnovo del contratto 2009-20013 sottoscitta da Fieg e Fnsi.  La tabella è pubblicata in http://www.fnsi.it/ArchivioPdf/tabella_nuovi_minimi_cngl2009-2012.pdf


Cliccando qui sotto si possono leggere i nuovi minimi di stipendio con la contingenza incorporata nel minimo: http://www.quartopotere.org/news/images/stories//tabella_minimi_+_contingenza.pdf


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L'ipotesi d'accordo per il rinnovo del contratto Fieg-Fnsi e l'accordo sugli ammortizzatori sociali sottoscritti la notte del 27 febbraio 2009 sono pubblicati  in:


http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=3591


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Testo in: http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=1880


PREVIDENZA DEI GIORNALISTI


RICERCA DI FRANCO ABRUZZO


Numerose sentenze della Consulta


dicono che l’Inpgi è  ente pubblico:


“Le casse privatizzate) mantengono


il carattere pubblicistico dell’attività


istituzionale di previdenza e assistenza”.


“Le casse sono organismi di diritto


pubblico” sentenziano le sezioni unite


civili della Corte di  Cassazione.


L’uguaglianza di trattamento


prevale sulle esigenze di bilancio.


I pensionati di anzianità potranno


(dal primo gennaio 2009)


cumulare l’assegno con i redditi


di lavoro dipendente (o autonomo):


la sentenza 437/2002 della Consulta


ormai è legge (art. 19 del dl 112/08).


 

 


INDICE


1. Sentenza 214/1972 della Corte costituzionale: “Insussistente l'analogia fra la cassa di previdenza dei giornalisti e quelle degli avvocati, dei dottori commercialisti, dei ragionieri e dei geometri”.


2. Corte costituzionale (sentenza 248/1997). Le casse privatizzate (come l’Inpgi) mantengono “il carattere pubblicistico dell’attività istituzionale di previdenza e assistenza””.


APPENDICE - Il Sole 24 Ore” del 15 marzo 2008. Per le Casse nuovo passo  nella difficile autonomia


di Guglielmo Saporito

3. Sentenza 15/1999 della Corte costituzionale: “L’autonomia organizzativa non esclude l’eventuale indicazione di limiti entro i quali l’autonomia debba essere esercitata”.

4. La Corte costituzionale (sentenza 437/2002) limita l’autonomia dell’Inpgi, ritenendo prevalente il diritto all’uguaglianza sulle esigenze di bilancio. 


5. Sentenza 384/2005 della Corte costituzionale. Lavoro/spettano allo Stato vigilanza e sanzioni. (Gli ispettori Inpgi parificati a quelli Inps, Inail ed Enpals).


6. Sentenza 137/2006 della Corte costituzionale, che è un duro monito indiretto anche per l’Inpgi: “I pensionati di anzianità possono cumulare l’assegno con i redditi di lavoro dipendente (o autonomo)”.


7.  Sentenza 23 gennaio 2006 n. 182 del Consiglio di Stato: “Le casse privatizzate sono enti pubblici. Lo dice una direttiva comunitaria”.


8. Cassazione (sezione lavoro, sentenza n.7010/2005): “Le casse privatizzate non hanno il potere di incidere sulla normativa in materia di contributi e prestazioni”.


9. Cassazione (sezione lavoro, sentenza n. 22240/2004): “Gli enti previdenziali privatizzati non possono adottare, in funzione dell'obiettivo di assicurare equilibri di bilancio e stabilità delle rispettive gestioni, provvedimenti che - lungi dall'incidere sui criteri di determinazione del trattamento pensionistico - impongano un massimale (tetto) allo stesso trattamento”.


10.  Sentenza n. 3005/2004 del Consiglio di Stato: “Non è consentito  all’Inpgi di prescindere dal sistema generale della previdenza sociale”.


11. Sentenza n. 6680/2002 della sezione lavoro della Cassazione: “L’Inpgi, che esercita una funzione pubblica, deve applicare la legge 388/2000”.


12.  Cassazione: “L’Inpgi ha il potere di adottare autonome deliberazioni in materia di regime sanzionatorio e di condono per inadempienze contributive”.


13. Tribunale civile di  Milano (sentenza n. 9571 decisa il 10 febbraio e depositata il 22 aprile 2005, giudice R. Punzo): “Dal gennaio 2003 per i giornalisti Inpgi  l’art  44  della legge 289/02 (Finanziaria per il 2003) ha introdotto il regime della totale cumulabilità tra pensioni di anzianità con redditi da lavoro di qualunque natura”. La Corte d’Appello (sezione lavoro), con la sentenza 190/2007, conferma  la sentenza di I grado.

14. Sentenza 4364/05 del Tar Lazio: “Natura pubblica dell’attività svolta dalle casse dei professionisti”.

15. Sentenza 5280/2003 del  Tar Lazio: “Necessario il coordinamento tra i regimi previdenziali Inps/Inpgi. L'Inpgi non può derogare alle norme generali”.  


16. Sentenza n. 9/2006 della Corte dei Conti del Lazio: “Rimane pubblica la natura dell'attività istituzionale dell’Inpgi, che è vigilato dal Ministero del Lavoro e dalla Corte dei conti”.


17. Un’altra conferma della veste pubblica dell’ente previdenziale dei giornalisti.  Anche per l'Inpgi versamenti unitari (come per Inps, Enpals, Inail, Inpdap).


18. Istituto nazionale di Statistica (comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 174 del 28 luglio 2006):Elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato, individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 5, della legge 30 dicembre 2004 n. 311 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale - legge finanziaria 2005). Ma il Tar Lazio (sentenza 1938/2008) dice no.


19. Le contorsioni di giudizio della Cassazione (sezione lavoro)  sui poteri sanzionatori dell’Inpgi: due sentenze danno carta bianca all’Istituto di decidere quel che vuole, ma altre tre sono di segno opposto. La Corte costituzionale limita (sul cumulo) l’autonomia delle casse privatizzate ritenendo prevalente il diritto all’uguaglianza sulle esigenze di bilancio. 


20. Cassazione (sezioni unite civili, sentenza 13398 dell’8 giugno 2007): “Le casse dei professionisti sono organismi di diritto pubblico”.


21. Sezioni unite civili della  Cassazione (sentenza 16 luglio 2008  n. 19497): “L’Inpgi ha natura  pubblica. La disciplina legislativa rende l'Istituto un unicum nel panorama degli enti previdenziali privatizzati dal dlgs 509/94”

22. PICCOLO MASSIMARIO.

23.  Appendice normativa.


 


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