Caro Franco, a proposito di una tua frase, (" è difficile che un giornalista possa essere distaccato o trasferito contro la sua volontà") sulla quale non posso non concordare, consentimi di rilevare il trattamento di (notevole) miglior favore che hanno i giornalisti rispetto a tutti gli altri lavoratori (dirigenti d'azienda compresi).
In via generale, infatti, per il trasferimento (mutamento definitivo della sede di lavoro) l'unica condizione richiesta dalla legge (il 2103 del Codice civile, come modificato dall'art. 13 dello Statuto dei lavoratori) è soltanto l'esistenza di motivi tecnici, organizzativi e produttivi. In presenza di tali motivi, l'eventuale rifiuto del lavoratore legittima il licenziamento. Il CCNL giornalisti, all'art. 22, prevede invece espressamente una serie di notevoli limitazioni del potere datoriale, richiedendi innanzitutto il consenso del giornalista, nonchè l'obbligo del datore di sentire il parere del CdR
Per quel che concerne il distacco, sempre in via generale, l'art. 30 della Legge Biagi (D.Lgs. 276/03) precisa che questo strumento contrattuale modifica temporaneamente la sede di lavoro (il che vuol dire che al lavoratore distaccato fuori del comune dell'originaria sede lavorativa spetta il contrattuale trattamento di trasferta) nonchè il beneficiario della prestazione lavorativa, cioè un altro datore di lavoro. Il consenso del lavoratore è richiesto soltanto nel caso in cui il distacco avvenga con mutamento di mansioni, mentre vengono richiesti comprovati motivi tecnici, organizzativi, produttivi e sostitutivi solo nel caso in cui il distacco avvenga su sede lavorativa distante oltre 50 km da quella originaria. Salvo nel caso di distacco con mutamento di mansioni, il rifiuto del lavoratore legittima il suo licenziamento
L'accordo del 27 marzo 2009, regolamentando l'ipotesi di distacco di un giornalista, da' a quest'ultimo diritti sconosciuti alla gran parte degli altri lavoratori. Infatti è previsto che:
--il distacco possa essere utilizzato sì per comprovate esigenze produttive, organizzative o sostitutive, ma solo verso testate edite da società controllate dalla stessa proprietà, su richiesta del direttore della testata interessata, e per un periodo non superiore a 24 mesi , salvo diverso accordo fra le parti.
--il distacco, che, salvo diverso accordo, deve avere un preavviso di almeno 1 mese, potrà essere prorogato oltre il termine di scadenza qualora ci sia il consenso del giornalista interessato.
--se il distacco comporta il trasferimento ad oltre 40 Km dalla sede di lavoro il giornalista interessato avrà diritto ad un preavviso di 2 mesi, ad una indennità pari a 2 mensilità di retribuzione, a 2 giorni di permesso retribuito e, per la durata del distacco, ad una equa indennità da definirsi in sede aziendale per la copertura delle maggiori spese emergenti.
--il giornalista che rientra nella testata di assegnazione dopo un distacco non inferiore a 12 mesi non potrà essere nuovamente distaccato, salvo suo consenso, prima che sia trascorso un periodo di almeno 8 mesi.
--non è consentito il distacco presso testate di aziende che abbiamo personale giornalistico in Cigs.
Cari saluti
Vincenzo Meleca
(Avvocato e giornalista pubblicista, autore
di numerosi testi e articoli in materia di
diritto del lavoro e gestione delle risorse umane).