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Il Cnlg 1959/1960 (che è legge)
impedisce agli editori
di tagliare gli scatti con il passaggio
dall’aumento biennale del 6%
alla cifra fissa congelata
nonché di ridurre il numero
degli scatti per i colleghi giovani

In allegato il Cnlg 59/69



Il Cnlg 1959/1960 prevedeva “una mag­giorazione dello stipendio mensile per ogni biennio di anzianità maturato presso la stessa azienda e nella medesima categoria di appartenenza, fino ad un massimo di 12 scatti. Tale maggiorazione sarà pari al 5 % del minimo di stipendio della categoria di appartenenza per i primi sei scatti e del. 6 % per i successivi”. La  centralità dell’articolo 7 della legge n. 741/1959: i trattamenti economici e normativi minimi  conservano piena efficacia nel tempo anche dopo la scadenza del contratto collettivo e ad essi si può derogare con accordi “soltanto a favore dei lavoratori”.  


 


Ricerca di Franco Abruzzo / presidente dell’Ordine dei Giornalisti della Lombardia; docente a contratto di Diritto dell’informazione presso l’Università degli Studi di Milano Bicocca e presso l’Università Iulm di Milano


 


Gli editori  chiedono l’abolizione degli scatti biennali del 6 per cento  e la sostituzione di questo istituto contrattuale: a)                  con la individuazione in cifra fissa dell'ammontare del singolo scatto con  riferimento alla qualifica del giornalista secondo i valori in atto antecedentemente alla rinnovazione; b)                 con il mantenimento del numero massimo di scatti già previsto (15) per i giornalisti in servizio in possesso di un'anzianità aziendale di 15 anni; c)                  con individuazione in 7 del numero massimo degli aumenti periodici maturabili dai giornalisti, che hanno meno di 15 anni di anzianità aziendale.


Roberto Seghetti ha spiegato le conseguenze della richiesta degli editori. Oggi noi abbiamo scatti biennali equivalenti al 6 per cento del minimo, che si rivalutano quando cresce la retribuzione. Gli editori intendono congelare la cifra una volta per tutte (tra dieci anni che potere di acquisto avrà? Diventerà come la redazionale, che via via si è rinsecchita). Gli anziani manterranno 15 scatti (ma sempre della stessa cifra fissa). I nuovi ne avranno solo 7 (sempre della stessa somma relativa alla qualifica di ingresso). Per i giornalisti sarebbe un terremoto non solo economico: oggi, anche se sei inviso ai direttori, se sei emarginato perché non accetti imposizioni, il tuo stipendio progredisce in percentuale. Domani, con questa norma, no.


La proposta degli editori, però, non è praticabile, perché è in netto contrasto con le clausole dell’articolo 13 del Cnlg 1959/1960, che è il Contratto che ha acquisito forza di legge con il Dpr 153/1961. Gli editori non possono chiedere una modifica  che stravolge la norma del 1959/60 (massimo di 12 scatti e maggiorazione pari al 5 % del minimo di stipendio della categoria di appartenenza per i primi sei scatti e del. 6 % per i successivi) di per sé intangibile per legge. Potrebbero teoricamente chiedere il ritorno a quella clausola rispetto alla clausola oggi in vigore (massimo di 15 scatti, maggiorazione al 6% del minimo di stipendio della categoria di appartenenza aumentato dell’indennità di contingenza). Pubblichiamo il testo dell’articolo 13 del Cnlg 1959/60 e il testo dell’articolo 13 del Cnlg 2001/2005:

Contratto 1959/1960 - Dpr  153/1961 Art. 13 - AUMENTI PERIODICI DI ANZIANITA'

Ai giornalisti professionisti aventi la qualifica di diret­tore, condirettore, vice direttore, capo redattore, titolare o capo dell'uf­ficio di corrispondenza dalla Capitale, capo servizio, redattore ordinario, spetterà, indipendentemente da qualsiasi aumento di merito, una mag­giorazione dello stipendio mensile per ogni biennio di anzianità maturato presso la stessa azienda e nella medesima categoria di appartenenza, fino ad un massimo di 12 scatti.


Tale maggiorazione sarà pari al 5 % del minimo di stipendio della categoria di appartenenza per i primi sei scatti e del. 6 % per i successivi.


Gli aumenti periodici decorreranno dal primo giorno del mese imme­diatamente successivo a quello in cui si compie il biennio di anzianità.


Nel caso di passaggio a categoria superiore l'anzianità del giorna­lista, ai fini degli aumenti periodici, decorrerà dal giorno di assegnazione alla nuova categoria, ferma restando comunque la eventuale maggior retribuzione in atto al momento del passaggio.


Gli aumenti periodici al redattore avente meno di 18 mesi di anzia­nità professionale decorreranno dal giorno in cui egli ha maturato il diritto a percepire il minimo di stipendio del redattore ordinario.


Gli aumenti individuali concessi nel corso del biennio potranno essere conteggiati nello scatto biennale che spetto al giornalista quando l’edi­tore abbia manifestato per iscritto, contestualmente alla comunicazione dell'aumento, la volontà di farli assorbire.


I giornalisti professionisti, esauriti nella stessa azienda e nella medesima categoria di appartenenza i dodici scatti di anzianità previsti dal primo comma del presente articolo, avranno diritto di fruire, per l'anzianità di servizio maturata dal 1° gennaio 1958, di ulteriori tre aumenti biennali, in ragione del 6 % del minimo di stipendio aumentato della indennità di contingenza quando non abbiano avuto in precedenza aumenti individuali tali da far raggiungere al loro stipendio di fatto (senza tener conto degli aumenti periodici di anzianità e, per coloro che ne hanno fruito, dell'aumento di cui all'accordo 25 giugno 1952) rispettivamente la misura di 106/ l 00 del minimo di stipendio della categoria, aumentato della indennità di contingenza, in atto alla data di maturazione del primo scatto; di 112/ l 00 del minimo di stipendio, au­mentato della indennità di contingenza, in atto alla data di maturazione del secondo scatto e di 118/100 del minimo di stipendio, aumentato della indennità di contingenza, in atto alla data di maturazione del terzo scatto.


Ai giornalisti che avessero avuto aumenti in misura inferiore alle predette, sarà corrisposta la differenza fino a concorrenza. Per coloro che avessero avuto aumenti in misura superiore alle predette si procederà


all'assorbimento della eccedenza all'atto della applicazione dell'aumento biennale.


Per il computo degli aumenti periodici di anzianità al direttore, condirettore, e vice direttore maturati anteriormente al l° luglio 1953 si farà riferimento al minimo di stipendio del redattore capo. Per quello degli aumenti maturati successivamente al 1° luglio 1953 si farà riferi­mento al minimo di stipendio del redattore capo aumentato del 20 %. Detta percentuale ha soltanto valore convenzionale limitatamente agli effetti del presente articolo, non intendendosi con ciò aver voluto deter­minare un minimo di stipendio per il direttore, condirettore e vice di­rettore.


A) Criteri per il calcolo degli aumenti periodici per l'anzianità maturata al 1° luglio 1953.


Per l'anzianità di servizio maturata alla data 1° luglio 1953 l'im­porto degli aumenti derivati dagli scatti acquisiti rimane consolidato nella cifra che risultava acquisita a tale data.


Ad ogni aumento dei minimi di stipendio, l'importo consolidato di cui al comma che precede verrà aumentato in ragione del 5 % della differenza tra il nuovo minimo e quello in vigore al 1° gennaio 1955 (accordo per il conglobamento) per ogni scatto maturato al 1° luglio 1953 fino ad un massimo di 6, e del 6 % per i successivi.


B) Criteri per il calcolo degli aumenti periodici per l'anzianità maturata dopo il 1° luglio 1953.


Tale calcolo sarà effettuato aggiungendo al minimo di stipendio tante aliquote del 5 % quanti sono i bienni di anzianità maturati dopo il 30 giugno 1953 fino al sesto scatto, e del 6 % per i successivi. Gli aumenti periodici di anzianità successivi al 30 giugno 1953 saranno calcolati sui minimi di stipendio aumentati della indennità di contingenza in vigore al momento dello scatto.


Ad ogni successiva variazione dei minimi di stipendio saranno nuo­vamente calcolati gli aumenti periodici di anzianità maturati, in rela­zione ai nuovi minimi.


Per quanto concerne le variazioni della indennità di contingenza il ricalcolo degli aumenti periodici di anzianità si effettuerà al termine di ogni anno solare ed avrà applicazione dal 1° gennaio successivo.


........................

Contratto 2001/2005 Art. 13 - AUMENTI PERIODICI DI ANZIANITÀ

 Ai giornalisti professionisti aventi la qualifica di direttore, condirettore, vice direttore, capo redattore, titolare o capo ufficio di corrispondenza dalla capitale, vice capo redattore, capo servizio, vice capo servizio, redattore con oltre 18 mesi di anzianità professionale, redattore con oltre 30 mesi di anzianità professionale, spetterà, indipendentemente da qualsiasi aumento di merito, una maggiorazione dello stipendio mensile per ogni biennio di anzianità maturato presso la stessa azienda fino ad un massimo di 15 scatti.


Tale maggiorazione sarà pari al 6% del minimo di stipendio della categoria di appartenenza aumentato dell’indennità di contingenza.


Gli aumenti periodici decorreranno dal primo giorno del mese immediatamente successivo a quello in cui si compie il biennio di anzianità.


Ad ogni successiva variazione dei minimi di stipendio saranno nuovamente calcolati gli aumenti periodici di anzianità maturati in relazione ai nuovi minimi.


Per quanto concerne le variazioni dell’indennità di contingenza il ricalcolo degli aumenti periodici di anzianità si effettuerà al termine di ogni anno solare ed avrà applicazione dal 1° gennaio successivo.


Nel caso di passaggio a categoria superiore gli aumenti periodici di anzianità maturati nella categoria di provenienza saranno ricalcolati in relazione al nuovo minimo della categoria di assegnazione; l'aumento periodico in corso nella categoria di provenienza sarà calcolato, alla data della sua naturale maturazione, sullo stipendio mensile della nuova categoria. Dalla data predetta decorrerà l'anzianità utile ai fini del computo dei successivi aumenti periodici. Il giornalista che passa alla categoria superiore avrà diritto in ogni caso, quale che sia il suo stipendio di fatto, ad un aumento di retribuzione pari alla differenza in cifra esistente fra il minimo della nuova categoria di assegnazione e quello della categoria di provenienza.


Gli aumenti periodici al redattore di prima nomina (lettera a) dell'art. 11) decorreranno dal giorno in cui egli ha maturato il diritto a percepire il minimo di stipendio del redattore con oltre 18 mesi di anzianità professionale ovvero del redattore con oltre 30 mesi di anzianità professionale.


Gli aumenti individuali concessi nel corso del biennio potranno essere conteggiati nello scatto biennale che spetta al giornalista quando l'editore abbia manifestato per iscritto, contestualmente alla comunicazione dell'aumento, la volontà di assorbirli.


Per il computo degli aumenti periodici di anzianità al direttore, condirettore e vice-direttore si farà riferimento al minimo di stipendio del redattore capo aumentato del 20%. Detta percentuale ha soltanto valore convenzionale limitatamente agli effetti del presente articolo, non intendendosi con ciò aver voluto determinare un minimo di stipendio per il direttore, condirettore e vice-direttore.


......................


 1. Il  Contratto Fnsi - Fieg, la legge n. 741/1959 e il Dpr n. 153/1961. Il contratto nazionale di lavoro giornalistico stipulato e firmato dalla Fnsi e dalla Fieg, reso efficace erga omnes, ha assunto natura e forza di legge (con il Dpr 16 gennaio   1961   n.  153) e può essere superato solo da successive clausole contrattuali più favorevoli ai lavoratori. Il Dpr  n.  153/1961  (pubblicato sulla “Gazzetta Ufficiale” del 29 marzo 1961) è “figlio” della legge n. 741/1959.  Con la  legge 14 luglio 1959 n. 741 (nella “Gazzetta Ufficiale” 18 settembre 1959) sono state emanate le “norme transitorie  per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori”. L’articolo 1  della legge n. 741/1959 recita:  "Il Governo è delegato ad emanare norme giuridiche, aventi forza di legge, al fine di assicurare minimi inderogabili di trattamento economico e normativo nei confronti di tutti gli appartenenti ad una medesima categoria". L’articolo 8 punisce la condotta antigiuridica del  "datore di lavoro che non adempie agli obblighi derivanti dalle norme di cui all’articolo 1 della presente legge".


2. La  centralità dell’articolo 7 della legge n. 741/1959: i trattamenti economici e normativi minimi  conservano piena efficacia nel tempo anche dopo la scadenza del contratto collettivo e ad essi si può derogare con accordi “soltanto a favore dei lavoratori”. L’articolo 7 della legge n. 741/1959 riveste un ruolo centrale nella normativa lavoristica. Esso dice testualmente: “I trattamenti economici e normativi minimi, contenuti nelle leggi delegate, si sostituiscono di diritto a quelli in atto, salvo le condizioni, anche di carattere aziendale, più favorevoli ai lavoratori. Essi conservano piena efficacia anche dopo la scadenza o il rinnovo dell'accordo o contratto collettivo cui il Governo si è uniformato sino a quando non intervengano successive modifiche di legge o di accordi e contratti collettivi aventi efficacia verso tutti gli appartenenti alla categoria. Alle norme che stabiliscono il trattamento di cui sopra si può derogare, sia con accordi o contratti collettivi che con contratti individuali, soltanto a favore dei lavoratori”. Sotto il profilo dell’art. 7 della legge 741/1959, la contropiattaforma presentata nel 2005 dagli editori è illecita, illegittima, illegale e immorale, perché tradisce il principio secondo il quale ai  “trattamenti normativi ed economici si può derogare,  sia con accordi o contratti collettivi che con contratti individuali, soltanto a favore dei lavoratori”. La Fieg deve ritirare il suo documento, nonostante il precedente del 2000/2001. La contropiattaforma accredita  o vuole accreditare l’idea che la Fnsi sia una controparte alla  quale la Fieg possa chiedere la restituzione di   istituti contrattuali (con i relativi quattrini) costruiti dai giornalisti dal 1877 ad oggi.


3. La legge-contratto dei giornalisti è il Dpr n. 153/1961 che ha reso efficace erga omnes il Contratto Fnsi-Fieg 10 gennaio 1959. La legge-contratto dei giornalisti è, come detto, il Dpr n. 153/1961 che ha reso efficace erga omnes il Contratto Fnsi-Fieg 10 gennaio 1959. Il pretore di Monza (sentenza E.A.-Rete A Srl, n. 164/1995, 1° marzo 1995) ha scritto che il contratto dei giornalisti è quello Fnsi-Fieg, non quello Frt:  “...ciò non solo perché l’attività giornalistica è estranea alle mansioni, alle qualifiche e ai profili contemplati da tale contratto collettivo (Frt, ndr), ma anche e soprattutto perché la disciplina in tema di rapporto di lavoro giornalistico trova la sua fonte nel Dpr 16 gennaio 1961 n. 153 in forza del quale il contratto collettivo di categoria (Fnsi-Fieg, ndr) del 10 gennaio 1959, reso efficace erga omnes, ha assunto natura e forza di legge, potendo essere superato solo da successive clausole contrattuali più favorevoli ai lavoratori”. Anche i supremi giudici sono di quest’avviso:Ai sensi dell'art. 7 della legge 14 luglio 1959 n. 741, le clausole di contratto collettivo reso efficace "erga omnes" possono essere superate da clausole di contratti collettivi successivi privi di tale efficacia soltanto se quest'ultime, considerate globalmente, siano più favorevoli al lavoratore” (Cass.  civ. , sez. lav., sent. n. 253 del 12-01-1984).


4. La giurisprudenza sull’articolo 7 della legge 741/1959. Con sentenza n. 156 del 28 giugno-6 luglio 1971 (Gazz. Uff. 14 luglio 1971, n. 177) la Corte costituzionale ha così statuito:


«1) dichiara l'illegittimità costituzionale:


a) dell'art. 7, secondo comma, della L. 14 luglio 1959, n. 741, nella parte in cui esclude che la sopravvenuta non corrispondenza dei minimi economici al salario sufficiente conferisca al giudice ordinario i poteri che gli vengono dall'art. 36 della Costituzione;


b) dell'articolo unico del D.P.R. 11 settembre 1960, n. 1326, nella parte in cui esclude che la sopravvenuta non corrispondenza dei minimi salariali fissati nel contratto collettivo nazionale di lavoro 1° ottobre 1959, per i dipendenti delle industrie grafiche e affini, conferisca al giudice ordinario l'esercizio del potere derivante dall'art. 36 della Costituzione;


2) in applicazione dell'art. 27 della L. 11 marzo 1953, n. 87, dichiara l'illegittimità costituzionale degli articoli unici di tutti i decreti del Presidente della Repubblica aventi forza di legge, emanati in base alla delega di cui agli artt. 1 e 7 della L. 14 luglio 1959, n. 741, limitatamente alla parte in cui escludono che la sopravvenuta non corrispondenza dei minimi salariali fissati nei contratti collettivi resi con essi validi per tutti gli appartenenti alle rispettive categorie conferisca al giudice ordinario l'esercizio del potere attribuito dall'art. 36 della Costituzione».

  






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