RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO.
Caro presidente Abruzzo, ti pongo una semplice domanda sul nuovo contratto: cosa ha fatto la Fnsi per i redattori anche a termine e dell’online e per i giornalisti autonomi? Cos’è la carriera parallela? Ci sarà spazio per gli stagisti dei master universitari nelle redazioni?
(I devoti di San Precario non firmano lettere “compromettenti”).
RISPOSTA DI FRANCO ABRUZZO
1) Giornalisti finalmente tutti eguali. Gli scatti anche ai precari (questo punto va ancora definito con il recepimento di una sentenza vincolante della Corte del Lussumburgo nel Cnlg).
Il nuovo contratto, come sostiene Franco Sidid, offre maggiore solidarietà ai giornalisti. Non ci sarà alcun trattamento diverso tra giornalisti che lavorano sull’on line e sulla carta stampata o in tv. Tutti sono finalmente alla pari. Il Cnlg aumenta il parametro dei minimi per i redattori di prima nomina, quelli più deboli, portando questo parametro, nella scala retributiva, da 71 a 81. Il redattore di prima nomina, con i vecchi parametri, avrebbe preso un aumento di 188 euro, invece ora prenderà 213 euro. Il 30% di occupazione è fatta da contratti a termine: per costoro vanno recuperati, in sede di stesura del nuovo contratto, gli scatti di anzianità in base a una sentenza vincolante della Corte europea di Giustizia del Lussemburgo. Gli scatti spettano anche ai precari visto che i contratti a termine possono durare anche 48 mesi. Frattanto, per i precari assunti a termine, sono aumentati i minimi. “E con i minimi, - ha spiegato Siddi -, crescono i contributi previdenziali e si crea un migliore “castelletto” per le future pensioni. Non possiamo prescindere dalla condizione in cui si vengono a trovare i colleghi più deboli. Oggi il contratto che riparte è quello che continuerà, che tra due anni definisce altri aumenti. E arriva dopo 49 mesi di assenza contrattuale. Si è scelta la strada della solidarietà e il gruppo dirigente ha fatto scelte difficili e di responsabilità. C’è un aumento di 265 euro. E si può anche sacrificare un po’ chi ha già di più per chi invece, tra di noi, ha poco”.
2) Tre scatti biennali per i giornalisti giovani.
Ai giornalisti professionisti aventi la qualifica di direttore, condirettore, vice direttore, capo redattore, titolare o capo ufficio di corrispondenza dalla capitale, vice capo redattore, capo servizio, redattore senior, vice capo servizio, redattore esperto, redattore con oltre 30 mesi di anzianità professionale spetterà, indipendentemente da qualsiasi aumento di merito, una maggiorazione dello stipendio mensile fino ad un massimo di 15 scatti. Tale maggiorazione sarà pari al 6% del minimo di stipendio della categoria di appartenenza, aumentato dell’indennità di contingenza, e maturerà: a) per i primi tre aumenti periodici per ogni biennio di anzianità maturato presso la stessa azienda (fermo restando quanto disposto dalla norma transitoria); b) per gli aumenti periodici successivi al terzo per ogni triennio di anzianità maturato presso la stessa azienda”. La dirigenza federale ha difeso gli scatti con le unghie, quegli scatti che la Fieg voleva ridurre a otto. I primi tre restano biennali: un aiuto tangibile ai redattori più giovani.
3) Carriera parallela.
Vengono introdotti meccanismi per qualifiche parallele per coloro che non operano al desk e che scrivendo non hanno avuto quasi mai finora possibilità di avanzamento di carriera. Con il nuovo contratto verranno introdotte due nuove figure, in parti già esistenti, ma ampiamente sottoutilizzate: il redattore esperto (che equivale ai livelli retributivi del vice caposervizio) ed il redattore senior (che equivale ai livelli retributivi del caposervizio). Pur essendoci una certa discrezionalità del direttore, esistono meccanismi temporali (8 anni per il redattore esperto e ulteriori 5 anni per il redattore senior) che dovrebbero garantire anche attraverso l'opera del Cdr un automatismo che va comunque verificato sul campo.
4) Allegato N per i giornalisti delle testate telematiche.
Il nuovo Cnlg prevede l’adeguamento alla disciplina collettiva giornalistica delle situazioni in essere. Per i giornalisti titolari del trattamento previsto dall’allegato N) l’adeguamento alla disciplina collettiva di cui all’art. 1 del contratto avverrà con i seguenti criteri e modalità fatte salve le eventuali condizioni di miglior favore. Per gli istituti non previsti dalla presente regolamentazione trova applicazione a decorrere dall’aprile 2009 la disciplina collettiva giornalistica:
Minimi di stipendio mensili (Allegato N). Per i redattori trovano applicazione a partire dall’aprile 2009 i minimi di stipendio previsti dalla disciplina collettiva per le corrispondenti qualifiche di redattore con più di 30 mesi di anzianità professionale o con meno di 30 mesi di anzianità professionale oltre all’indennità di contingenza prevista per tali qualifiche. I coordinatori di cui al punto 7) lettera a) dell’indicato allegato vengono immessi nella qualifica di capo servizio con applicazione dei minimi previsti per tale qualifica, oltre l’indennità di contingenza.
Aumenti periodici di anzianità (Allegato N).. Trova applicazione per i redattori con più di 30 mesi di anzianità professionale ovvero con meno 30 mesi di anzianità professionale e per i capi servizio (ex coordinatori) la disciplina prevista dall’art. 13 per i giornalisti neo assunti. In particolare risulta esclusa dal computo dell’anzianità quella maturata in applicazione dell’allegato N ai soli fini degli aumenti periodici di anzianità.
Lavoro festivo e domenicale (Allegato N).. Il lavoro prestato nelle festività infrasettimanali riconosciute dalla legge è retribuito, a partire dall’aprile 2009, in misura pari al 30% dei compensi previsti dall’art. 19, per il 2010 e il 2011 in misura pari rispettivamente al 60% e al 100% dei compensi previsti dal predetto articolo. Per il lavoro domenicale e per le ex festività religiose il trattamento previsto dall’art. 19 trova integrale applicazione a decorrere dall’aprile 2009.
Indennità redazionale e relativa aggiunta (Allegato N).. I massimali previsti dall’art. 16 per l’indennità redazionale e relativa aggiunta trovano applicazione per l’intera anzianità maturata nel periodo aprile/giugno 2009 in misura pari ai 3/12 dei relativi importi. Trovano applicazione per i periodi successivi le disposizioni di cui all’art. 16 del contratto.
5) Lavoro autonomo.
Fnsi e Fieg si sono impegnate a “prevedere la definizione di specifici ammortizzatori sociali a beneficio dei giornalisti titolari di rapporto di lavoro autonomo” (il cenno è alla indennità di disoccupazione garantita agli altri autonomi dal Governo). Nel Cnlg, a proposito delle collaborazioni, si legge che “Il corrispettivo di massima scaturisce dalla quantità e qualità della collaborazione effettivamente prestata” e che “Il corrispettivo deve essere comunque liquidato entro la fine del mese successivo a quello di pubblicazione con l’emissione delle ricevute fiscali previste dalla legge. Il costo dei mezzi organizzati resta a carico del collaboratore” (questo principio figura nel dlgs. 9 ottobre 2002, n. 231 ”sull’attuazione della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali”). L’Europa comunitaria chiede agli Stati di fare in modo, per difendere la concorrenza, che le collaborazioni siano pagate dai committenti entro 30 giorni dalla consegna. L’accordo contrattuale, invece, afferma che le collaborazioni vadano “liquidate entro la fine del mese successivo a quello di pubblicazione”. Magari questo assunto fosse rispettato dagli editori! I giornalisti autonomi sono coloro che hanno o hanno avuto un contratto di collaborazione coordinata e continuativa (artt 2222 e seguenti del Codice Civile). I free lance, invece, sono coloro che scrivono articoli e che sono pagati a pezzo senza alcun legame giuridico con la testata sulla quale pubblicano gli articoli stessi.
Delusione anche per il mancato inserimento di un tariffario nel contratto. Chi svela ai free lance e ai collaboratori che i tariffari professionali sono stati aboliti nel 2006 dalla legge 248 “Visco/Bersani”? L’ultimo Tariffario dell’Ordine risale al 2007, poi l’Antitrust è intervenuto proibendo al Consiglio nazionale la stesura di altri tariffari.
6) Lavoro giornalistico autonomo e protocollo sul welfare del 2007.
Recentemente è stata attuata dal Governo, in sintonia con la Fnsi e l’Inpgi, una parte importante del protocollo sul welfare (legge 247/2007), offrendo più tutela al lavoro autonomo. Queste le novità più rilevanti riguardanti la nuova disciplina dei cococo: - l'aliquota contributiva passa, dal primo gennaio 2009, dall'attuale 12% (10% a carico del lavoratore 2% a carico del committente) al 18,75% per due terzi a carico del committente; - l'aliquota crescerà gradualmente negli anni successivi fino a pareggiare quella applicata dalla Gestione Separata dell'Inps, pari al 26%, nel 2011; - differentemente da quanto previsto in precedenza l'obbligo di versamento è posto in carico all'editore; - per i collaboratori coordinati e continuativi titolari di altra posizione assicurativa (ad esempio iscritti alla Gestione principale Inpgi) o pensionati l'aliquota sale al 12,75%, sempre dal primo gennaio 2009, per pervenire al 17,11% nel 2011. L'aumento graduale delle aliquote, la copertura di maternità, paternità e malattia, la degenza ospedaliera e l'assegno al nucleo familiare, la possibilità del riscatto della laurea, la contribuzione volontaria e l'indennità di adozione o affidamento preadottivo, sono solo alcuni dei nuovi istituti che sanano un vuoto a favore di una platea di giornalisti che nella stragrande maggioranza non raggiunge redditi rilevanti.
7) Più di 600 giornalisti autonomi verso l’assunzione per almeno 24 mesi in base al protocollo sul welfare del 2007. L’Inpgi spenderà 32 milioni di euro.
A completamento della piena attuazione del Protocollo sul welfare del 2007, il Consiglio di Amministrazione dell’Inpgi ha assunto anche un’altra delibera, tuttora sottoposta al vaglio dei Ministeri vigilanti (Lavoro ed Economia). Si tratta della possibilità da parte delle aziende editoriali di stabilizzare i collaboratori coordinati e continuativi, attraverso contratti a termine di almeno 24 mesi o a tempo indeterminato, vedendo azzerati interessi, sanzioni e contributi derivanti da ispezioni pregresse da parte dell’Inpgi. “Anche in questo caso – ha detto Andrea Camporese, presidente dell’Inpgi – siamo di fronte ad una grande possibilità affidata dalla norma agli accordi in sede regionale tra datori di lavoro e Associazioni Regionali di Stampa, sentite le rappresentanze aziendali. L’Istituto stima gli aventi titolo, sulla base degli accertamenti ispettivi seguiti, in oltre 600 unità. Se è vero che l’editoria italiana attraversa un periodo di notevole difficoltà dovuta, tra l’altro, al crollo dell’afflusso pubblicitario, si tratta di un’opportunità che auspico venga valutata a fondo per il futuro di tanti giornalisti e per il valore professionale che potrebbe rappresentare per le aziende”. Questa operazione costerà all’Inpgi 32 milioni di euro sotto forma di sgravi contributivi. Attiro l’attenzione di chi legge su un punto: le provvidenze citate riguardano coloro, tra gli autonomi, che sono vincolati da un contratto ex art 2222 e seguenti del Cc. Non i collaboratori ad articolo, i quali erano, sono e resteranno esposti alle insidie di un mercato che paga poco, tanto l'offerta è abbondante.
8) Stages formativi.
Azienda e direttore forniranno informativa ai comitati di redazione sul numero degli stagisti, l’ambito temporale del loro utilizzo ed il percorso formativo da realizzare. Gli stagisti dovranno essere impiegati per le finalità formative degli stages (come è previsto dalla “legge Treu” n. 196/1997).