Leggendo alcuni commenti sull’ipotesi di contratto Fnsi/Fieg vedo un vecchio film, quello che contrappone da sempre, nell’area socialista italiana, massimalisti e riformisti, estremisti e moderati. Leggo che il “disastro è stato siglato”, sento frasi roboanti (“rinnovo a condizioni devastanti dal punto di vista normativo ed economico” oppure “contratto di resa, che consegna il destino dei giornalisti nelle mani degli editori”). E’ propaganda. Ancora una volta la storia non insegna nulla tanto meno ai giornalisti, che credono di vivere sotto una campana di vetro lontani dal mondo volgare fatto di flessibilità, di precariato di licenziamenti individuali e collettivi, prepensionamenti, lavoro autonomo, diritti costituzionali tagliati e negati, di crisi dell’economia a livello planetario. Un distratto collega mi ha scritto, esprimendomi la sua sorpresa perché nelle mie cronache mischiavo il rinnovo del contratto con la crisi finanziaria internazionale. Che c’entra il contratto con la crisi? La crisi, invece, ha dettato i tempi e le modalità del rinnovo. L’altro attore, che ha dettato i tempi e le modalità del rinnovo, è l’Unione europea con le sue direttive recepite nel nostro ordinamento (con le leggi Treu e Biagi, protocollo Ciampi del 1993, lavoro a tempo determinato, etc).
I giornalisti faranno bene a riflettere su tre dichiarazioni di segno opposto rispetto ai massimalisti di casa nostra, quelli che scambiano il pane con le brioches: a) Franco Siddi, segretario generale della Fnsi: «Non è il massimo che avremmo voluto, ma il massimo risultato possibile»; b) Andrea Camporese, presidente dell’Inpgi: "L'ipotesi di accordo sul nuovo contratto di lavoro consente la salvaguardia del sistema di protezione della categoria in un momento di grande crisi di settore"; c) Guglielmo Epifani, segretario generale della Cgil: “C'era il rischio di non avere più il contratto”. I giornalisti devono anche capire che, con questo contratto, è stato avviato un percorso economico virtuoso, che vede ogni due anni un aumento di stipendio. Il Cnlg vale quattro anni per la parte normativa e due anni per la parte economica. Significa che nel 2011 verrà contrattato il nuovo aumento e che nel 2013 verrà avviato il rinnovo del contratto appena siglato. Il protocollo Ciampi del 1993 docet.
Il massimalismo è una malattia politica e sindacale, che nel 1921/1922 ha favorito l’avvento del fascismo e la sconfitta di Filippo Turati, il leader socalista riformista. Gli eredi dei vincitori del congresso di Livorno hanno detto 70 anni dopo che Turati aveva ragione. Troppo tardi. Ha scritto Walter Tobagi: “Non sono le parole tonanti ma i comportamenti di ogni giorno che modificano le situazioni, danno senso all’impegno sociale: il gradualismo, il riformismo, l’umile passo dopo passo sono l’unica strada percorribile per chi vuole elevare per davvero le condizioni dei lavoratori. Ecco la lezione che le ‘dure repliche della storia’ ripetono ancora una volta” (Walter Tobagi,, Che cosa contano i sindacati, Rizzoli 1980).
Il sindacato dei giornalisti si è vero ha ceduto: ma ha ceduto all’Europa, alle sue direttive, a una visione liberalista dell’economia e del lavoro, che in Italia vive attraverso leggi e direttive. Vene facile indicare leggi e dlgs che la Fnsi era chiamata ad applicare e a calare nel contratto:
Legge 14 luglio 1959, n. 741 Norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori.
Legge 3 febbraio 1963 n. 69. Ordinamento della professione di giornalista.
Legge 15 luglio 1966 n. 604. Norme sui licenziamenti individuali.
Legge 5 novembre 1968, n. 1115, Cassa integrazione guadagni straordinaria (CIGS).
Statuto dei lavoratori. Legge 20 maggio 1970 n. 300 - Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento.
Legge 5 agosto 1981, n. 416. Disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria. (Leggere gli articoli 35 sulla Cigs e 37 sui prepensionamenti).
Legge 23 luglio 1991 n. 223. Norme in materia di cassa integrazione, mobilità, trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttive della Comunità europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del lavoro. (Con D.Lgs. 8 aprile 2004, n. 110 è stata modificata la legge 23 luglio 1991, n. 223 in materia di licenziamenti collettivi. In particolare viene esteso il campo di applicazione della legge anche ai datori di lavoro non imprenditori quali sindacati, partiti politici, fondazioni e organizzazioni che svolgono, senza fini di lucro, attività di natura culturale, di istruzione o di culto. Il provvedimento si è reso necessario in seguito alla pronuncia della Corte di giustizia delle Comunità europee che ha condannato l'Italia per non aver assoggettato i "datori di lavoro non imprenditori" alla normativa sui licenziamenti collettivi).
Legge 7 marzo 2001 n. 62. Nuove norme sull'editoria e sui prodotti editoriali e modifiche alla L. 5 agosto 1981 n. 416. (Leggere l’art. 15 che un “Fondo per la mobilità e la riqualificazione professionale dei giornalisti”).
Accordo Governo-Sindacati. Protocollo 3 luglio1993 sulla politica dei redditi e dell'occupazione, sugli assetti contrattuali, sulle politiche del lavoro e sul sostegno al sistema produttivo. (Leggere la voce Ivc –Indennità vacanza contrattiale)
Legge 24 giugno 1997, n. 196 (o “Legge Treu”). Norme in materia di promozione dell''occupazione. (D.M. 25-3-1998 n. 142. Regolamento recante norme di attuazione dei princìpi e dei criteri di cui all'articolo 18 della L. 24 giugno 1997, n. 196, sui tirocini formativi e di orientamento o stages).
D. Lgs 25 febbraio 2000 n. 61. Attuazione della direttiva 97/81/CE relativa all'accordo-quadro sul lavoro a tempo parziale concluso dall'UNICE, dal CEEP e dalla CES..
D.Lgs. 26-3-2001 n. 151. Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della L. 8 marzo 2000, n. 53.
D.Lgs. 6 settembre 2001, n. 368. Attuazione della direttiva 1999/70/CE relativa all'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato concluso dall'UNICE, dal CEEP e dal CES.
Legge 14 febbraio 2003 n. 30 (o, più brevemente, legge 30/2003). "Delega al Governo in materia di occupazione e mercato del lavoro".
D. Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231. Attuazione della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali.
D. Lgs 10 settembre 2003, n. 276 (nota come “legge Biagi”). Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla L. 14 febbraio 2003, n. 30. (Studiare modifica per destinare all’Inpgi la contribuzione relativa ai rapporti di somministrazione del lavoro intercorrenti con il personale giornalistico).
D.Lgs. 8 aprile 2003, n. 66. Attuazione della direttiva 93/104/CE e della direttiva 2000/34/CE concernenti taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro.
Legge 24 dicembre 2007, n. 247 ( “legge sul welfare”), Norme di attuazione del Protocollo del 23 luglio 2007 su previdenza, lavoro e competitività per favorire l’equità e la crescita sostenibili, nonché ulteriori norme in materia di lavoro e previdenza sociale.,
Legge n. 2 del 28 gennaio 2009. Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185. Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti - crisi il quadro strategico nazionale. (Leggere l’articolo 18-ter: 10 milioni di euro stanziati per i prepensionamenti dei giornalisti)
Legge 27 febbraio 2009, n. 14. Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni finanziarie urgenti" (“Legge milleproroghe. – leggere l’articolo 41-bis sull’editoria che stanzia altri 10 milioni per i prepensionamenti dei giornalisti).
Art.1, comma 766, della legge n°296/2006 e art.1, commi 361/362, della legge n°266/2005: applicazione al settore giornalistico degli sgravi contributivi in attuazione degli impegni assunti dal Dicastero del lavoro in data 20 Settembre 2007.
Eppure c’è una lacuna nel nuovo contratto che può essere corretta in sede di stesura definitiva. La normativa nazionale non può contraddire quella comunitaria: anche ai precari spettano gli scatti di anzianità ( secondo la sentenza 13/9/2007 della Corte di giustizia europea)
Restano in piedi tutte le regole deontologiche della professione contenute nel Cnlg (articoli 1, 6, 8,9, 32, 44, protocollo sui minori e osservatorio anti-sopruso). E’ assurdo sostenere che la professione si stata devastata o consegnata nelle mani degli editori. Spetta agli uomini e alle donne, che lavorano nei giornali, far vincere i vincoli etici e comportarsi sempre con la spina dorsale diritta.
Bisogna far chiarezza anche sulla natura del contratto, che disciplina il lavoror subordinato, non quello autonomo (Dice l’articolo 1: “Il presente contratto regola il rapporto di lavoro fra gli editori di quotidiani, di periodici, le agenzie di informazioni quotidiane per la stampa, anche elettronici, l'emittenza radiotelevisiva privata di ambito nazionale e gli uffici stampa comunque collegati ad aziende editoriali, ed i giornalisti che prestano attività giornalistica quotidiana con carattere di continuità e con vincolo di dipendenza anche se svolgono all'estero la loro attività”). Eppure Fnsi e Fieg si sono impegnati a “prevedere la definizione di specifici ammortizzatori sociali a beneficio dei giornalisti titolari di rapporto di lavoro autonomo”. Nel Cnlg, a proposito delle collaborazioni, si legge che “Il corrispettivo di massima scaturisce dalla quantità e qualità della collaborazione effettivamente prestata” e che “Il corrispettivo deve essere comunque liquidato entro la fine del mese successivo a quello di pubblicazione con l’emissione delle ricevute fiscali previste dalla legge. Il costo dei mezzi organizzati resta a carico del collaboratore” (questo principio figura nel dlgs. 9 ottobre 2002, n. 231 ”sull’attuazione della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali”).
La flessibilità, quindi, irrompe, e non poteva essere altrimenti, nel Cnlg 2009/2013. Sappiano che spesso i contratti flessibili vengono usati solo come strumento di risparmio da parte delle aziende. Secondo l'Istituto Nazionale di Statistica (dati pubblicati il 20 dicembre 2006, prima della crisi attuale), il tasso di occupazione della popolazione tra i 15 ed i 64 anni si è portato dal 57,4 del terzo trimestre 2005 al 58,4%, mentre il tasso di disoccupazione si è posizionato al 6,1%, un punto in meno rispetto al terzo trimestre 2005. Dall'incrocio dei due dati “emerge chiaramente che, innanzitutto, la flessibilità agevola l'ingresso nel mondo del lavoro e quindi l'aumento del tasso di occupazione e che, comunque, tra i contratti cosiddetti flessibili, la crescita percentuale maggiore, nella fase del primo impiego, spetta al contratto a tempo determinato e cioè a quello con più garanzie”. Recentemente è stata attuata una parte importante del protocollo sul welfare (legge 247/2007), offrendo più tutela al lavoro autonomo. La legge 247/2007 detta anche regole per la stabilizzazione: 667 cococo potranno essere assunti per almeno 24 mesi (ammonta a 32 milioni di euro il costo di questa operazione a carico completo dell’Inpgi)..
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Contratto 2009-2013: l’ipotesi d’accordo
può essere letta in http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=3591
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