ricerca di Franco Abruzzo
presidente dell’Ordine dei Giornalisti della Lombardia; docente a contratto di Diritto dell’informazione presso l’Uni verità di Milano Bicocca e presso l’Università Iulm di Milano
INDICE
1. Il Contratto Fnsi - Fieg, la legge n. 741/1959 e il Dpr n. 153/1961.
2. La centralità dell’articolo 7 della legge n. 741/1959: i trattamenti economici e normativi minimi conservano piena efficacia nel tempo anche dopo la scadenza del contratto collettivo e ad essi si può derogare con accordi “soltanto a favore dei lavoratori”.
3. La legge-contratto dei giornalisti è il Dpr n. 153/1961 che ha reso efficace erga omnes il Contratto Fnsi-Fieg 10 gennaio 1959.
4. La giurisprudenza sull’articolo 7 della legge 741/1959.
5. Le clausole di contenuto retributivo non hanno efficacia vincolante diretta per il periodo successivo alla scadenza contrattuale.
6. Massime giurisprudenziali che richiamano il Dpr 153/1961 che ha dato forza di legge erga omnes al Contratto dei giornalisti Fnsi/Fieg
7. Conclusioni. Ipotizzabili la disdetta formale da parte della Fieg del Cnlg 2001-2005 e il ritorno al Contratto 1959/1960. Bisogna contrastare il disegno degli editori di annientare i giornalisti come professionisti.
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1. Il Contratto Fnsi - Fieg, la legge n. 741/1959 e il Dpr n. 153/1961.
Il contratto nazionale di lavoro giornalistico stipulato e firmato dalla Fnsi e dalla Fieg, reso efficace erga omnes, ha assunto natura e forza di legge (con il Dpr 16 gennaio 1961 n. 153) e può essere superato solo da successive clausole contrattuali più favorevoli ai lavoratori. Il Dpr n. 153/1961 (pubblicato sulla “Gazzetta Ufficiale” del 29 marzo 1961) è “figlio” della legge n. 741/1959. Con la legge 14 luglio 1959 n. 741 (nella “Gazzetta Ufficiale” 18 settembre 1959) sono state emanate le “norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori”. L’articolo 1 della legge n. 741/1959 recita: "Il Governo è delegato ad emanare norme giuridiche, aventi forza di legge, al fine di assicurare minimi inderogabili di trattamento economico e normativo nei confronti di tutti gli appartenenti ad una medesima categoria". L’articolo 8 punisce la condotta antigiuridica del "datore di lavoro che non adempie agli obblighi derivanti dalle norme di cui all’articolo 1 della presente legge".
2. La centralità dell’articolo 7 della legge n. 741/1959: i trattamenti economici e normativi minimi conservano piena efficacia nel tempo anche dopo la scadenza del contratto collettivo e ad essi si può derogare con accordi “soltanto a favore dei lavoratori”.
L’articolo 7 della legge n. 741/1959 riveste un ruolo centrale nella normativa lavoristica. Esso dice testualmente: “I trattamenti economici e normativi minimi, contenuti nelle leggi delegate, si sostituiscono di diritto a quelli in atto, salvo le condizioni, anche di carattere aziendale, più favorevoli ai lavoratori. Essi conservano piena efficacia anche dopo la scadenza o il rinnovo dell'accordo o contratto collettivo cui il Governo si è uniformato sino a quando non intervengano successive modifiche di legge o di accordi e contratti collettivi aventi efficacia verso tutti gli appartenenti alla categoria. Alle norme che stabiliscono il trattamento di cui sopra si può derogare, sia con accordi o contratti collettivi che con contratti individuali, soltanto a favore dei lavoratori”. Sotto il profilo dell’art. 7 della legge 741/1959, la contropiattaforma presentata nel 2005 dagli editori è illecita, illegittima, illegale e immorale, perché tradisce il principio secondo il quale ai “trattamenti normativi ed economici si può derogare, sia con accordi o contratti collettivi che con contratti individuali, soltanto a favore dei lavoratori”. La Fieg deve ritirare il suo documento, nonostante il precedente del 2000/2001. La contropiattaforma accredita o vuole accreditare l’idea che la Fnsi sia una controparte alla quale la Fieg possa chiedere la restituzione di istituti contrattuali (con i relativi quattrini) costruiti dai giornalisti dal 1877 ad oggi.
3. La legge-contratto dei giornalisti è il Dpr n. 153/1961 che ha reso efficace erga omnes il Contratto Fnsi-Fieg 10 gennaio 1959.
La legge-contratto dei giornalisti è, come detto, il Dpr n. 153/1961 che ha reso efficace erga omnes il Contratto Fnsi-Fieg 10 gennaio 1959. Il pretore di Monza (sentenza E.A.-Rete A Srl, n. 164/1995, 1° marzo 1995) ha scritto che il contratto dei giornalisti è quello Fnsi-Fieg, non quello Frt: “...ciò non solo perché l’attività giornalistica è estranea alle mansioni, alle qualifiche e ai profili contemplati da tale contratto collettivo (Frt, ndr), ma anche e soprattutto perché la disciplina in tema di rapporto di lavoro giornalistico trova la sua fonte nel Dpr 16 gennaio 1961 n. 153 in forza del quale il contratto collettivo di categoria (Fnsi-Fieg, ndr) del 10 gennaio 1959, reso efficace erga omnes, ha assunto natura e forza di legge, potendo essere superato solo da successive clausole contrattuali più favorevoli ai lavoratori”. Anche i supremi giudici sono di quest’avviso: “Ai sensi dell'art. 7 della legge 14 luglio 1959 n. 741, le clausole di contratto collettivo reso efficace "erga omnes" possono essere superate da clausole di contratti collettivi successivi privi di tale efficacia soltanto se quest'ultime, considerate globalmente, siano più favorevoli al lavoratore” (Cass. civ. , sez. lav., sent. n. 253 del 12-01-1984).
4. La giurisprudenza sull’articolo 7 della legge 741/1959. Con sentenza n. 156 del 28 giugno-6 luglio 1971 (Gazz. Uff. 14 luglio 1971, n. 177) la Corte costituzionale ha così statuito:
«1) dichiara l'illegittimità costituzionale:
a) dell'art. 7, secondo comma, della L. 14 luglio 1959, n. 741, nella parte in cui esclude che la sopravvenuta non corrispondenza dei minimi economici al salario sufficiente conferisca al giudice ordinario i poteri che gli vengono dall'art. 36 della Costituzione;
b) dell'articolo unico del D.P.R. 11 settembre 1960, n. 1326, nella parte in cui esclude che la sopravvenuta non corrispondenza dei minimi salariali fissati nel contratto collettivo nazionale di lavoro 1° ottobre 1959, per i dipendenti delle industrie grafiche e affini, conferisca al giudice ordinario l'esercizio del potere derivante dall'art. 36 della Costituzione;
2) in applicazione dell'art. 27 della L. 11 marzo 1953, n. 87, dichiara l'illegittimità costituzionale degli articoli unici di tutti i decreti del Presidente della Repubblica aventi forza di legge, emanati in base alla delega di cui agli artt. 1 e 7 della L. 14 luglio 1959, n. 741, limitatamente alla parte in cui escludono che la sopravvenuta non corrispondenza dei minimi salariali fissati nei contratti collettivi resi con essi validi per tutti gli appartenenti alle rispettive categorie conferisca al giudice ordinario l'esercizio del potere attribuito dall'art. 36 della Costituzione».
5. Le clausole di contenuto retributivo non hanno efficacia vincolante diretta per il periodo successivo alla scadenza contrattuale.
Risolvendo un contrasto insorto all’interno della sezione lavoro (conf. n. 668 del 2004 e n. 4534 del 2000; diff. n. 5908 del 2003), le sezioni unite civili della Cassazione, aderendo all’orientamento prevalente, hanno affermato che i contratti collettivi di diritto comune, costituendo manifestazione dell'autonomia negoziale degli stipulanti, operano esclusivamente entro l'ambito temporale concordato dalle parti, non essendo applicabile il principio di ultrattività sino ad un nuovo regolamento collettivo - secondo la disposizione dell'art. 2074 cod. civ. -, che contrasterebbe con la garanzia prevista dall'art. 39 della Costituzione. Di conseguenza le clausole di contenuto retributivo non hanno efficacia vincolante diretta per il periodo successivo alla scadenza contrattuale, anche se, sul piano del rapporto individuale di lavoro, opera la tutela assicurata dall'art. 36 Cost., in relazione alla quale può prospettarsi una lesione derivante da una riduzione del trattamento economico rispetto al livello retributivo già goduto. (Cassazione,sezioni unite civili, sentenza n. 11325 del 30 maggio 2005).
Sul punto si segnalano altre due massime:
1. La successione dei contratti collettivi post-corporativi è retta esclusivamente dal principio della libera volontà delle parti. Pertanto in ipotesi di sostituzione e di diversità della normativa successiva è quest'ultima che va applicata, ove la fattispecie di fatto da regolare si sia verificata sotto la vigenza di questa, poiché ogni contratto collettivo opera esclusivamente entro il proprio ambito temporale, concordato dalle parti, e ciò anche se un contratto successivo sopravvenga, con diversa normativa, ad uno precedente esteso obbligatoriamente "erga omnes" a norma della legge 14 luglio 1959 n. 741. (Sez. Lav., sent. n. 725 del 30-01-1981, Soc. Alivar c. Scopel).
2. Qualora la disciplina di un contratto collettivo (postcorporativo) reso efficace "erga omnes" ai sensi della legge 14 luglio 1959 n. 741 contrasti con quella contenuta in un successivo contratto collettivo di diritto comune, tale contrasto deve essere risolto, ai sensi dell'art. 7 della citata legge, con riferimento ai trattamenti economici e normativi minimi, nel senso che deve essere data applicazione al contratto con efficacia obbligatoria generalizzata, non derogabile da successivi contratti collettivi privi di tale efficacia o da contratti individuali, salvo che la disciplina propria di questi ultimi, valutata complessivamente, sia più favorevole ai lavoratori. Ne consegue che la mera denunzia di una clausola contrattuale sopravvenuta asseritamente derogativa "in peius" ove non accompagnata da un analitico esame di tutti gli elementi idonei ad una valutazione complessiva delle discipline contrattuali a confronto non è sufficiente a dimostrare il carattere globalmente peggiorativo della normativa nella quale la clausola denunciata è inserita. (Sez. Lav., sent. n. 11338 del 09-10-1999, Gizzi c. Soc. W. Tosto Serbatoi).
6. Massime giurisprudenziali che richiamano il Dpr 153/1961 che ha dato forza di legge erga omnes al Contratto dei giornalisti Fnsi/Fieg
Il requisito della "responsabilità di un servizio", richiesto dal Contratto nazionale di lavoro giornalistico 10 gennaio 1959, reso efficace "erga omnes" con il D.P.R. 16 gennaio 1961, n. 153 per la configurabilità di un rapporto di lavoro subordinato di collaborazione fissa, coincide con l'impegno del giornalista di trattare, con continuità di prestazioni, uno specifico settore o specifici argomenti di informazione, mettendo a disposizione le proprie energie lavorative per fornire con continuità ai lettori della testata un flusso di notizie in una specifica e predeterminata area dell'informazione, attraverso la redazione sistematica di articoli o con la tenuta di rubriche, con conseguente affidamento dell'impresa giornalistica, che si assicura così la "copertura" di detta area informativa, contando essa, per il perseguimento di tali obiettivi, sulla piena disponibilità del lavoratore, anche nell'intervallo tra una prestazione e l'altra. (Cass. civ. Sez. lavoro, 21-08-2004, n. 16543; Caserta R. c. Editoriale Bresciana s.p.a.; FONTI Mass. Giur. It., 2004; CED Cassazione, 2004).
La prestazione lavorativa del giornalista redattore si distingue da quella del collaboratore fisso per la quotidianità. Non è sufficiente la continuità. A norma dell’art. 2 del contratto nazionale di lavoro giornalistico del 10 gennaio 1959, reso efficace erga omnes con il decreto del Presidente della Repubblica 16 gennaio 1961 numero 153, la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato di collaborazione fissa, fra impresa giornalistica e giornalisti o pubblicisti, esige la continuità della prestazione, il vincolo della dipendenza e la responsabilità di un servizio; tali requisiti sussistono quando il soggetto, sebbene non impegnato in un’attività quotidiana, che contraddistingue invece la posizione del redattore, adempia l’incarico ricevuto svolgendo prestazioni non occasionali rivolte a esigenze informative di un determinato settore di vita sociale e assumendo la responsabilità del servizio. Si richiede quindi – ai fini del riconoscimento della qualifica di redattore, che si distingue, per la sola caratteristica della quotidianità delle prestazioni invece che della mera continuità – che, contestualmente, siano presenti le condizioni della quotidianità della prestazione, della continuità della personale realizzazione di servizi rivolti a soddisfare esigenze informative, del loro svolgimento con responsabilità e autonomia (Cassazione Sezione Lavoro n. 4047 del 19 marzo 2003, Pres. e Rel. Dell’Anno).
Esplica attività comportante la qualifica di redattore il giornalista che, svolgendo quotidianamente attività lavorativa nell'ambito della redazione, fornisce prestazioni implicanti non solo la segnalazione di notizie di pertinenza della sua zona, ma anche l'elaborazione e l'interpretazione critica delle notizie medesime e la redazione, di sua iniziativa o su indicazione dei capi servizio, di articoli di vario argomento e di rilevanza non meramente locale, e ciò anche se, trattandosi di svolgimento di attività fuori sede e senza osservanza di un particolare orario di lavoro (salvo il requisito della quotidianità della prestazione), non sia in concreto configurabile una delle situazioni lavorative previste dall'art. 5 c.c.n.l. 10 gennaio 1959 (reso efficace "erga omnes" con d.P.R. 25 marzo 1996 n. 153). (Cass. civ., sez. lavoro, 07/11/2001, n. 13778; PARTI IN CAUSA Soc. ed. "La Stampa" C. Audino; FONTE Foro It., 2002, I, 1070).
Ai sensi dell'art. 2 del contratto nazionale di lavoro giornalistico del 10 gennaio 1959, reso efficace "erga omnes" con il d.P.R. 16 gennaio 1961 n. 153, la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato di collaborazione fissa, fra impresa giornalistica e giornalisti o pubblicisti, esige la continuità della prestazione, il vincolo della dipendenza e la responsabilità di un servizio, tali requisiti sussistendo quando il soggetto, sebbene non impegnato in un'attività quotidiana, che contraddistingue invece quella del redattore, adempia l'incarico ricevuto svolgendo prestazioni non occasionali rivolte ad esigenze informative di un determinato settore di vita sociale e assumendo la responsabilità del servizio; e l'accertamento della sussistenza di un tale rapporto implica sia l'impegno di redigere normalmente, e con carattere di continuità, articoli su argomenti specifici, sia un vincolo di dipendenza, che non venga meno nell'intervallo fra una prestazione e l'altra, tenendosi conto peraltro delle esigenze insite nel servizio svolto, sia, infine, l'inserimento sistematico del soggetto nell'organizzazione aziendale. (Cass. civ., sez. lavoro, 27/05/2000, n. 7020; PARTI IN CAUSA Chiari C. Soc. La Repubblica ed.; FONTE Mass. Giur. It., 2000; RIFERIMENTI NORMATIVI CC Art. 2094; DPR 16/01/1961 n. 153).
In relazione ai requisiti prescritti dall'art. 2 del contratto collettivo di lavoro giornalistico (reso efficace "erga omnes" dal d.P.R. n. 153 del 1961) per la configurabilità della qualifica di collaboratore fisso, la "responsabilità di un servizio" deve essere intesa come l'impegno del giornalista di trattare, con continuità di prestazioni, uno specifico settore o specifici argomenti d'informazione, onde deve ritenersi collaboratore fisso colui che mette a disposizione le proprie energie lavorative per fornire con continuità ai lettori della testata un flusso di notizie in una specifica e predeterminata area dell'informazione, attraverso la redazione sistematica di articoli o con la tenuta di rubriche, con conseguente affidamento dell'impresa giornalistica, che si assicura così la "copertura" di detta area informativa, rientrante nei propri piani editoriali e nella propria autonoma gestione delle notizie da far conoscere, contando, per il perseguimento di tali obiettivi, sulla piena disponibilità del lavoratore, anche nell'intervallo tra una prestazione e l'altra; l'accertamento di fatto in ordine alla ricorrenza del suddetto requisito è rimesso al giudice di merito ed è insuscettibile di censure in sede di legittimità se sorretto da idonea motivazione. (Cass. civ., sez. lavoro, 09/06/2000, n. 7931; PARTI IN CAUSA Soc. ed. Il Messaggero C. Giangiuli; FONTE Mass. Giur. It., 2000; Foro It., 2000, I; Orient. Giur. Lav., 2000, I; RIFERIMENTI NORMATIVI CC Art. 2094; DPR 16/01/1961 n. 153).
Ai sensi dell'art. 5, c.c.n.l. 10 gennaio 1959, reso efficace "erga omnes" con d.P.R. 16 gennaio 1961 n. 153, affinchè l'attività di un giornalista corrispondente da una redazione decentrata integri lo svolgimento delle mansioni di redattore, occorre che ricorrano, oltre all'elaborazione di notizie, anche la continuità della loro trasmissione, nonchè il carattere generale delle notizie stesse (italiane ed estere) in aggiunta a quelle locali. (Cass. civ., sez. lavoro, 09/03/1998, n. 2611; PARTI IN CAUSA Nappi C. Rai-Tv; FONTE Mass. Giur. It., 1998, Foro It., 1998, I, RIFERIMENTI NORMATIVI CC Art. 2103, DPR 16/01/1961 n. 1539.
Per unità produttiva, ai sensi degli art. 18 e 35 l. n. 300 del 1970, deve intendersi ogni articolazione aziendale avente una propria organizzazione produttiva ed un'autonoma funzionalità: tali caratteri, il cui accertamento è demandato al giudice del merito, possono rinvenirsi anche in una redazione distaccata di un giornale (quale delineata dall'art. 5, 3° comma, del contratto di lavoro giornalistico del 10 gennaio 1959, reso efficace erga omnes con d.p.r. 16 gennaio 1961 n. 153) corrispondente ad un'attività autonoma finalizzata all'invio sistematico e quotidiano di notizie dettagliate ed elaborate, in grado di realizzare nel settore un fine produttivo. (Cass. civ. Sez.lav. 17-03-1993, n. 3145; Inpgi c. Soc. ed. Il Messaggero; FONTI Mass. Giur. It., 1993).
L'art. 11 del contratto collettivo nazionale di lavoro giornalistico 10 gennaio 1959, reso erga omnes con d. p. r. 16 gennaio 1961, n. 153, per il quale il caposervizio ha alle proprie dipendenze uno o più , va interpretato nel senso che anche i redattori devono essere (Cass. civ., 17 ottobre 1985, n. 5121: Parti in causa Zanelli c. Soc. poligrafici ed.; Riviste Giur. It., 1987, I, 1, 2084, n. FACCENDA; Rif. legislativi DPR 16 gennaio 1961 n. 153; CCNL 10 gennaio 1959 n. 541, art. 11).
Perché si abbia redazione succursale o distaccata di un giornale quotidiano, ai sensi dell'art. 5 dpr n. 153 del 1961 che ha esteso erga omnes il contratto collettivo giornalistico 10 gennaio 1959 (ai fini del riconoscimento della qualifica di redattore capo-servizio al giornalista che ne abbia la responsabilità) non è necessario che essa abbia sede in un capoluogo di provincia in cui esistono altri quotidiani locali o altre redazioni succursali o distaccate, dato questo è indispensabile solo per imporre l’assunzione obbligatoria di un giornalista professionista al posto di corrispondente, ma è sufficiente che tale redazione fornisca notizie ampie e dettagliate destinate alla pagine locali, anche se tale attività non si concreti in un autonomo e compiuto risultato produttivo, essendo affidato ad apposito servizio della redazione principale il compito di selezione, intitolazione e impaginazione della pagina stessa (Cass. civ., 14 gennaio 1981, n. 312)
Ai sensi dell'art. 36 ccnl per i giornalisti 10 gennaio 1959, reso efficace erga omnes con dpr 16 gennaio 1961, n. 153, recepito dai successivi contratti collettivi 12 gennaio 1963, 1 gennaio 1965 e 1 gennaio 1971, il pubblicista in tanto ha diritto di essere remunerato con il suo stipendio pari al 70% (oggi 100%, ndr) di quello previsto per il giornalista professionista (che svolga mansioni di redattore ordinario di un capoluogo di provincia ed esplichi la sua attività per una sola testata, svolgendo esclusivamente lavoro giornalistico) in quanto anch'egli ottemperi alle medesime condizioni (Cass. civ., 16 maggio 1981, n. 3233).
7. Conclusioni. Ipotizzabili la disdetta formale da parte della Fieg del Cnlg 2001-2005 e il ritorno al Contratto 1959/1960. Bisogna contrastare il disegno degli editori di annientare i giornalisti come professionisti.
Il contratto firmato nel 2001 (rinnovato per la parte economica nel 2003) rimane valido soltanto per i minimi di stipendio protetti dall’articolo 36 della Costituzione. Le clausole normative oggi teoricamente in vigore sono quelle del Cnlg 1959/60 (che ha acquisito forza di legge erga omnes con il Dpr 153/1961), anche se di fatto gli editori applicano (per quanto tempo ancora?) la normativa del 2001. E’ un discorso, questo, astratto, che potrebbe prendere corpo soltanto con la disdetta formale da parte della Fieg del Cnlg 2001-2005. Sono ipotizzabili, quindi, la disdetta formale da parte della Fieg del Cnlg 2001-2005 e il ritorno al Contratto 1959/1960 Questo passo estremo potrebbe diventare realistico qualora all’interno della Fieg dovessero prevalere i “falchi”. Dal 28 febbraio 2005, data di scadenza del Cnlg 2001, la tranquillità dei giornalisti è nelle mani degli editori. La partita è in corso. La Fnsi è avvertita.
Bisogna, comunque, fermare gli editori lanciati in una campagna militare che punta all’annientamento dei giornalisti come professionisti. Gli editori organizzati dalla Fieg, infatti, negano l’esistenza di una professione di giornalista e non accettano il collegamento, già deliberato dal Governo il 22 dicembre 2005, dell’esame di Stato dei giornalisti alle lauree universitarie, perché ciò intaccherebbe “il diritto alla libertà di organizzazione delle imprese editoriali” (art. 41 Cost.) e nel contempo limiterebbe “il diritto costituzionale di tutti i cittadini ad accedere, indipendentemente dal titolo di studio posseduto, alla professione giornalistica” (avv. Giancarlo Zingoni, vicedirettore Fieg, convegno di Verona 31 maggio 2002). Gli editori rivendicano il “diritto di assumere come giornalisti tutti coloro che, a proprio discrezionale giudizio, ritengono di avviare all’attività di informazione”, dimenticando che nell’ultimo decennio i laureati praticanti sono circa il 75% di quelli che hanno sostenuto l’esame di Stato. Gli editori vogliono “fare” i giornalisti come se nulla fosse accaduto rispetto al Regio decreto (Rd) n. 384/1928 e alla stessa legge n. 69/1963, che davano e danno soltanto agli editori stessi il potere di “creare” i praticanti giornalisti.
L’impostazione degli editori trova, comunque, una barriera insuperabile in alcune sentenze della Corte costituzionale (11/68; 2/1971; 71/1991, 505/1995 e 38/1997). “Rientra nella discrezionalità del legislatore ordinario – si legge nella sentenza 38/1997 della Corte costituzionale- determinare le professioni intellettuali per l'esercizio dle quali è opportuna l'istituzione di ordini o collegi e la necessaria iscrizione in appositi albi o elenchi ( art. 2229 cod. civ.)”. Non solo. L’articolo 41 della Costituzione, nel proclamare che "l’iniziativa economica privata è libera", afferma che essa "non può svolgersi .....in modo da recare danno....alla... dignità umana". La posizione degli editori offende la dignità dei giornalisti italiani (ai quali la Fieg nega assurdamente, - in violazione degli articoli 2, 3, 4, 34 e 35 della Costituzione -, il diritto all’istruzione universitaria) e nei fatti punta a sconfessare il principio elaborato dall’ordinamento giuridico comunitario (con la direttiva 89/48/Cee) secondo il quale i professionisti “regolamentati” debbano avere una formazione universitaria minima di 3 anni. Questa direttiva fa da sfondo al Dpr n. 328/2001, che collega (in base all’articolo 1, comma 18, della legge n. 4/1999) l’esame di stato delle singole professioni intellettuali alle lauree della riforma universitaria. Il “nuovo” Dpr 328 (varato il 22 dicembre 2005 dal Consiglio dei ministri) sanerà una discrasia tra Ordine dei giornalisti e normativa comunitaria in tema di accesso, mandando in soffitta le restrizioni attuali. Oggi, come riferito, sono gli editori che decidono chi entra nella professione giornalistica come praticante, prescindendo dal titolo di studio. La normativa professionale del 1963 (legge 69) ferisce i principi costituzionali della dignità della persona e dell’uguaglianza, quando assegna agli editori il potere esclusivo di manipolare, con scelte incontrollabili, il diritto costituzionale al lavoro professionale dei giornalisti. Con il passaggio dell’accesso all’Università, viene superato un sistema medioevale di selezione paternalistica e per giunta fortemente antidemocratico. L’Università, invece, aprendo le porte a tutti, è la via maestra della formazione dei “nuovi” giornalisti.
L’attacco degli editori, quindi, non è solo al Contratto ma è anche e soprattutto ai giornalisti come lavoratori intellettuali organizzati con l’Ordine professionale.
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Il testo della ricerca e del Cnlg Fnsi/Fieg del 1959
in: https://www.odg.mi.it/docview.asp?DID=2165
e in: http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=357
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Milano, 3 gennaio 2006