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Indagine per verificare
il recepimento da parte di
13 categorie professionali
dei principi concorrenziali

ORDINI PROFESSIONALI.
ANTITRUST: SERVONO
INTERVENTI NORMATIVI
PER RAFFORZARE LA
CONCORRENZA. MOLTI
SETTORI ANCORA RESISTONO
ALLA LIBERALIZZAZIONE.

Prevedere lauree abilitanti e tirocini più brevi da svolgere durante i corsi di studio. Aprire ad altre rappresentanze la gestione degli Ordini. Conclusa l’indagine conoscitiva deliberata per verificare il recepimento da parte di 13 categorie professionali dei principi concorrenziali. IN CODA Antitrust e Ordine dei giornalisti.

Roma, 21 marzo 2009. La maggior parte degli Ordini sta resistendo ai principi di liberalizzazione introdotti dalla legge Bersani che va dunque rafforzata per garantire maggiore concorrenza nei servizi professionali. E’ la principale conclusione cui è giunta l’indagine conoscitiva dell’Antitrust su 13 ordini professionali, avviata a gennaio 2007. Dall’indagine emerge una scarsa propensione delle categorie, sia pur con positive eccezioni, ad accogliere nei codici deontologici quelle innovazioni necessarie per aumentare la spinta competitiva all’interno dei singoli comparti. La liberalizzazione della pattuizione del compenso del professionista, la possibilità di fare pubblicità informativa e di costituire società multidisciplinari non sono state colte come importanti opportunità di crescita ma come un ostacolo allo svolgimento della professione. L’Antitrust ribadisce che il settore dei servizi professionali non può sottrarsi ai principi concorrenziali più volte ribaditi anche a livello comunitario e auspica che gli Ordini adeguino completamente i loro codici alle linee indicate dall’Autorità.


L’indagine condotta ha riguardato i codici deontologici di architetti, avvocati, consulenti del lavoro, farmacisti, geologi, geometri, giornalisti, ingegneri, medici e odontoiatri, notai, periti industriali, psicologi, dottori commercialisti ed esperti contabili.


Di seguito le principali conclusioni.


RIFORMARE PER GARANTIRE LA LIBERALIZZAZIONE. La non corrispondenza di molti Codici ai principi concorrenziali è, di fatto, agevolata dalla normativa vigente: il decreto legge Bersani del 2006 come modificato dalla legge di conversione, a differenza dell’originaria versione, si limita, infatti, a prevedere la non obbligatorietà delle tariffe minime e fisse, lasciando intendere che esse potrebbero essere considerate come riferimento, raccomandazione o orientamento di prezzi per i professionisti, attenuando così significativamente la portata liberalizzatrice della riforma.


Anche il potere di verifica sulla pubblicità attribuito agli ordini (ugualmente non previsto nel testo dell’originario decreto legge) può essere utilizzato per limitare l’uso della leva concorrenziale della pubblicità da parte dei professionisti.


Nell’ottica di favorire la più ampia liberalizzazione dei servizi professionali occorre inoltre prevedere percorsi più agevoli di accesso alle professioni e un sistema degli ordinisti aperto alle rappresentanze di soggetti terzi per meglio svolgere il necessario ruolo di raccordo tra professionisti e utenti dei servizi professionali. E’ dunque auspicabile che il legislatore preveda, a seconda delle circostanze, l’istituzione di corsi universitari che consentano di conseguire direttamente l’abilitazione all’esercizio della professione. Anche il periodo di tirocinio dovrebbe essere proporzionato alle esigenze di apprendimento pratico delle diverse professioni e dovrebbe poter essere svolto, ove in concreto possibile, nell’ambito degli stessi corsi di studio.


Infine, sarebbe opportuno che gli organi di governo degli ordini non siano più espressione esclusiva degli appartenenti, ma siano composti anche da soggetti estranei agli ordini stessi.


Per questo l’Antitrust auspica un intervento del legislatore volto ad emendare la legge Bersani, prevedendo:


1) l’abolizione delle tariffe minime o fisse


2) l’abrogazione del potere di verifica della trasparenza e veridicità della pubblicità esercitabile dagli ordini.


3) l’istituzione di lauree abilitanti


4) lo svolgimento del tirocinio durante il corso di studio


5) la presenza di soggetti ‘terzi’ negli organi di governo degli ordini


Per quanto riguarda in particolare i notai, l’Antitrust suggerisce l’abrogazione dell’art. 30 del Decreto Legislativo n. 249/2006, che potrebbe essere erroneamente interpretato come abrogativo della riforma Bersani in materia di pubblicità e di onorari per i servizi notarili.


L’Autorità auspica inoltre che il legislatore – alla stregua di interventi già realizzati negli ultimi anni, tra cui, ad esempio, la liberalizzazione del passaggio di proprietà degli autoveicoli, motoveicoli e imbarcazioni - intervenga anche per rimuovere le riserve di attività tutte le volte in cui l’affidamento in esclusiva di una determinata attività non sia giustificato dal perseguimento di un interesse generale la cui tutela non potrebbe essere altrimenti garantita.


LE RESISTENZE SULLE TARIFFE MINIME. Se alcuni Ordini, come l’Ordine dei Geometri, l’Ordine dei Dottori Commercialisti e Esperti Contabili, l’Ordine dei periti industriali e l’Ordine dei Farmacisti, anche a seguito del confronto avuto con l’Autorità, hanno adeguato i loro codici deontologici in materia di determinazione del compenso professionale ai principi concorrenziali, molti altri hanno mostrato resistenze, anche fondate sull’idea che il professionista sia ancorato al rispetto del “decoro” della professione nella determinazione della parcella, in quanto il decoro imporrebbe ai professionisti l’applicazione delle tariffe minime.


Così, alcuni ordini (notai, geologi e psicologi, oltre ai giornalisti) ancora oggi prevedono, nei rispettivi codici deontologici, l’applicazione delle tariffe minime o fisse per la remunerazione delle prestazioni professionali.


Su un diverso profilo si cerca di superare l’abrogazione dell’obbligatorietà dei minimi tariffari, prevedendo nei rispettivi codici deontologici l’obbligo di rispettare il criterio del decoro professionale (medici e odontoiatri, psicologi, geologi e ingegneri).


Altri ordini operano, infine, un rinvio formale all’art. 2233 del codice civile che sancisce il rispetto del decoro, ossia della tariffa, nella determinazione della misura del compenso (così avvocati, architetti, ingegneri), senza rinviare tuttavia anche all’art. 2, comma 1, lettera a), della legge Bersani, con ciò omettendo di evidenziare l’abrogazione dell’obbligatorietà delle tariffe fisse e minime.


Per l’Autorità, la nozione di decoro dovrebbe essere inserita, invece, nei codici di autoregolamentazione esclusivamente come elemento che incentivi la concorrenza tra professionisti e rafforzi i doveri di correttezza professionale nei confronti della clientela e non per guidare i comportamenti economici dei professionisti. Un compenso alto può essere decoroso per una prestazione di alto contenuto professionale ed economico, ma indecoroso per una prestazione poco complessa, resa in modo superficiale o di basso profilo economico.


I ‘FILTRI’ SULLA PUBBLICITA’. Alcuni codici deontologici esaminati, dettano, in materia di pubblicità, disposizioni piuttosto restrittive, segno di una forte resistenza al recepimento dei principi antitrust. Particolarmente restii a introdurre i principi concorrenziali sono apparsi gli ordini degli avvocati, dei notai, degli architetti, degli ingegneri, dei medici e odontoiatri, degli psicologi e dei geologi. Altri ordini, tra cui il nuovo Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, il Collegio dei geometri, il Collegio dei periti industriali e l’Ordine dei farmacisti, hanno invece adeguato i rispettivi codici di condotta alle osservazioni formulate dall’Antitrust nel corso dell’indagine, eliminando le limitazioni relative ai mezzi di diffusione delle pubblicità e al contenuto delle pubblicità, tra cui i limiti del decoro e della dignità della professione. Solo geometri e periti industriali hanno infine previsto espressamente la facoltà di diffondere messaggi pubblicitari comparativi.


Alcuni ordini vietano ai propri iscritti di pubblicizzare i compensi (avvocati e notai), altri di utilizzare determinati mezzi di diffusione (ad esempio, geologi). Inoltre alcune categorie hanno previsto un potere di controllo autorizzatorio e preventivo (avvocati, psicologi, medici e odontoiatri, ingegneri, geologi), mentre la legge Bersani si limita a prevedere una verifica successiva alla diffusione del messaggio pubblicitario. In alcuni codici è stata infine prevista la facoltà o l’obbligo di trasmissione della pubblicità, contestuale o successiva alla diffusione, all’organismo di controllo deontologico (farmacisti, psicologi, geologi, avvocati per i messaggi diffusi sul web).


…………………………


ANTITRUST: ORDINI PROFESSIONALI SOTTO ACCUSA, SONO CASTE.CHIUSA INDAGINE CONOSCITIVA: 13 CATEGORIE RESTIE A LIBERALIZZARE.


ROMA, 21 MAR - Dagli architetti agli avvocati, dai farmacisti ai geometri, giornalisti, ingegneri, medici e odontoiatri, per finire ai notai, periti industriali, psicologi, dottori commercialisti: in Italia resiste ancora una regolamentazione normativa che attribuisce ingiustificati privilegi a 13 categorie professionali, vere e proprie castE. È il j'accuse dell'Antitrust che appena concluso l'indagine conoscitiva su 13 ordini professionali, avviata a gennaio 2007 e da cui «emerge una scarsa propensione delle categorie, sia pur con positive eccezioni, ad accogliere nei codici deontologici quelle innovazioni necessarie per aumentare la spinta competitiva all'interno dei singoli comparti». Anzi, «la liberalizzazione della pattuizione del compenso del professionista, la possibilità di fare pubblicità informativa e di costituire società multidisciplinari - si legge nelle conclusioni - non sono state colte come importanti opportunità di crescita ma come un ostacolo allo svolgimento della professione». Per l'Antitrust insomma «il settore dei servizi professionali non può sottrarsi ai principi concorrenziali più volte ribaditi anche a livello comunitario» e auspica che gli Ordini si mettano in riga. L'indagine Antitrust ha riguardato i codici deontologici di architetti, avvocati, consulenti del lavoro, farmacisti, geologi, geometri, giornalisti, ingegneri, medici e odontoiatri, notai, periti industriali, psicologi, dottori commercialisti ed esperti contabili. –


RIFORMARE PER GARANTIRE LA LIBERALIZZAZIONE: nell'ottica di favorire la più ampia liberalizzazione dei servizi professionali occorre, sostiene il Garante, «prevedere percorsi più agevoli di accesso alle professioni e un sistema degli ordini aperto alle rappresentanze di soggetti terzi per meglio svolgere il necessario ruolo di raccordo tra professionisti e utenti dei servizi professionali. È dunque auspicabile che il legislatore preveda, a seconda delle circostanze, l'istituzione di corsi universitari che consentano di conseguire direttamente l'abilitazione all'esercizio della professione. Anche il periodo di tirocinio dovrebbe essere proporzionato alle esigenze di apprendimento pratico delle diverse professioni e dovrebbe poter essere svolto, ove in concreto possibile, nell'ambito degli stessi corsi di studio». Per l'Antitrust, inoltre, «sarebbe opportuno che gli organi di governo degli ordini non siano più espressione esclusiva degli appartenenti, ma siano composti anche da soggetti estranei agli ordini stessi». Da qui l'auspicio ad «un intervento del legislatore volto ad emendare la legge Bersani, prevedendo: l'abolizione delle tariffe minime o fisse; l'abrogazione del potere di verifica della trasparenza e veridicità della pubblicità esercitabile dagli ordini; l'istituzione di lauree abilitanti; lo svolgimento del tirocinio durante il corso di studio; la presenza di soggetti terzi negli organi di governo degli ordini.


- LA RESISTENZA SULLE TARIFFE MINIME: se alcuni Ordini (Geometri, Dottori Commercialisti, periti industriali e Farmacisti), »hanno adeguato i loro codici deontologici in materia di determinazione del compenso professionale ai principi concorrenziali, molti altri - lamenta l'Antitrust - hanno mostrato resistenze, anche fondate sull'idea che il professionista sia ancorato al rispetto del 'decorò della professione nella determinazione della parcella, in quanto il decoro imporrebbe ai professionisti l'applicazione delle tariffe minime. Così, alcuni ordini (notai, geologi e psicologi, oltre ai giornalisti) ancora oggi prevedono, nei rispettivi codici deontologici, l'applicazione delle tariffe minime o fisse per la remunerazione delle prestazioni professionali«. Per l'Autorità, viceversa, »la nozione di decoro dovrebbe essere inserita, invece, nei codici di autoregolamentazione esclusivamente come elemento che incentivi la concorrenza tra professionisti e rafforzi i doveri di correttezza professionale nei confronti della clientela e non per guidare i comportamenti economici dei professionisti2. (ANSA).


 


PROFESSIONI. ANTITRUST SU ORDINI, INTERVENTI NORMATIVI PER RAFFORZARE CONCORRENZA. CHIUSA INDAGINE CONOSCITIVA, MOLTI SETTORI RESISTONO A LIBERALIZZAZIONE


Roma, 21 marzo 2009.  La maggior parte degli Ordini professionali «sta resistendo ai principi di liberalizzazione introdotti dalla legge Bersani che va dunque rafforzata per garantire maggiore concorrenza nei servizi professionali». È la principale conclusione cui è giunta l'indagine conoscitiva dell'Antitrust su 13 ordini professionali, avviata a gennaio 2007. Dall'indagine emerge «una scarsa propensione delle categorie, sia pur con positive eccezioni, ad accogliere nei codici deontologici quelle innovazioni necessarie per aumentare la spinta competitiva all'interno dei singoli comparti. La liberalizzazione della pattuizione del compenso del professionista, la possibilità di fare pubblicità informativa e di costituire società multidisciplinari non sono state colte come importanti opportunità di crescita ma come un ostacolo allo svolgimento della professione». L'Antitrust, si legge nella nota, ribadisce che «il settore dei servizi professionali non può sottrarsi ai principi concorrenziali più volte ribaditi anche a livello comunitario e auspica che gli Ordini adeguino completamente i loro codici alle linee indicate dall'Autorità». L'indagine condotta ha riguardato i codici deontologici di architetti, avvocati, consulenti del lavoro, farmacisti, geologi, geometri, giornalisti, ingegneri, medici e odontoiatri, notai, periti industriali, psicologi, dottori commercialisti ed esperti contabili.


La non corrispondenza di molti Codici ai principi concorrenziali, rileva nel dettaglio l'Antitrust, «è, di fatto, agevolata dalla normativa vigente: il decreto legge Bersani del 2006 come modificato dalla legge di conversione, a differenza dell'originaria versione, si limita, infatti, a prevedere la non obbligatorietà delle tariffe minime e fisse, lasciando intendere che esse potrebbero essere considerate come riferimento, raccomandazione o orientamento di prezzi per i professionisti, attenuando così significativamente la portata liberalizzatrice della riforma». Anche il potere di verifica sulla pubblicità attribuito agli ordini, ugualmente non previsto nel testo dell'originario decreto legge, osserva l'Autorità, «può essere utilizzato per limitare l'uso della leva concorrenziale della pubblicità da parte dei professionisti». Nell'ottica di favorire la più ampia liberalizzazione dei servizi professionali, sottolinea l'Antitrust, «occorre inoltre prevedere percorsi più agevoli di accesso alle professioni e un sistema degli ordinisti aperto alle rappresentanze di soggetti terzi per meglio svolgere il necessario ruolo di raccordo tra professionisti e utenti dei servizi professionali. È dunque auspicabile che il legislatore preveda, a seconda delle circostanze, l'istituzione di corsi universitari che consentano di conseguire direttamente l'abilitazione all'esercizio della professione». Anche il periodo di tirocinio «dovrebbe essere proporzionato alle esigenze di apprendimento pratico delle diverse professioni e dovrebbe poter essere svolto, ove in concreto possibile, nell'ambito degli stessi corsi di studio. Infine, sarebbe opportuno che gli organi di governo degli ordini non siano più espressione esclusiva degli appartenenti, ma siano composti anche da soggetti estranei agli ordini stessi».


Per questo l'Antitrust auspica «un intervento del legislatore volto ad emendare la legge Bersani, prevedendo l'abolizione delle tariffe minime o fisse; l'abrogazione del potere di verifica della trasparenza e veridicità della pubblicità esercitabile dagli ordini; l'istituzione di lauree abilitanti; lo svolgimento del tirocinio durante il corso di studio; la presenza di soggetti terzi negli organi di governo degli ordini. Per quanto riguarda in particolare i notai, l'Antitrust suggerisce “l'abrogazione dell'articolo 30 del Decreto Legislativo 249 del 2006, che potrebbe essere erroneamente interpretato come abrogativo della riforma Bersani in materia di pubblicità e di onorari per i servizi notarili”. L'Autorità auspica inoltre che il legislatore, alla stregua di interventi già realizzati negli ultimi anni, tra cui, ad esempio, la liberalizzazione del passaggio di proprietà degli autoveicoli, motoveicoli e imbarcazioni, intervenga anche per rimuovere le riserve di attività tutte le volte in cui l'affidamento in esclusiva di una determinata attività non sia giustificato dal perseguimento di un interesse generale la cui tutela non potrebbe essere altrimenti garantita. Se alcuni Ordini, come l'Ordine dei Geometri, l'Ordine dei Dottori Commercialisti e Esperti Contabili, l'Ordine dei periti industriali e l'Ordine dei Farmacisti, anche a seguito del confronto avuto con l'Autorità, si legge ancora nella nota, “hanno adeguato i loro codici deontologici in materia di determinazione del compenso professionale ai principi concorrenziali, molti altri hanno mostrato resistenze, anche fondate sull'idea che il professionista sia ancorato al rispetto del 'decorò della professione nella determinazione della parcella, in quanto il decoro imporrebbe ai professionisti l'applicazione delle tariffe minime”.


 Così, alcuni ordini (notai, geologi e psicologi, oltre ai giornalisti) ancora oggi, rileva l'Autorità, «prevedono, nei rispettivi codici deontologici, l'applicazione delle tariffe minime o fisse per la remunerazione delle prestazioni professionali. Su un diverso profilo si cerca di superare l'abrogazione dell'obbligatorietà dei minimi tariffari, prevedendo nei rispettivi codici deontologici l'obbligo di rispettare il criterio del decoro professionale (medici e odontoiatri, psicologi, geologi e ingegneri)». Altri ordini operano, infine, «un rinvio formale all'articolo 2233 del codice civile che sancisce il rispetto del decoro, ossia della tariffa, nella determinazione della misura del compenso (così avvocati, architetti, ingegneri), senza rinviare tuttavia anche all'articolo 2, comma 1, lettera a, della legge Bersani, con ciò omettendo di evidenziare l'abrogazione dell'obbligatorietà delle tariffe fisse e minime. Per l'Autorità, la nozione di decoro “dovrebbe essere inserita, invece, nei codici di autoregolamentazione esclusivamente come elemento che incentivi la concorrenza tra professionisti e rafforzi i doveri di correttezza professionale nei confronti della clientela e non per guidare i comportamenti economici dei professionisti. Un compenso alto può essere decoroso per una prestazione di alto contenuto professionale ed economico, ma indecoroso per una prestazione poco complessa, resa in modo superficiale o di basso profilo economico”. (Adnkronos)


....................................................................................................


Ordini professionali: conclusa


l’indagine conoscitiva


(comunicato  21 marzo 2009)


                       ………..


L’Antitrust sull’Ordine dei


Giornalisti: “Opportuno


rimuovere il Tariffario,


dandone adeguata


informazione agli iscritti”.


 


“L'Ordine dei giornalisti non ha previsto alcuna disciplina in materia di esercizio dell'attività professionale in forma societaria…..Sulla formazione e l'aggiornamento dei giornalisti. l'Ordine ha fatto presente di non avere adottato norme deontologiche che impongono un percorso di aggiornamento obbligatorio per i lavoratori autonomi e per quelli dipendenti, ma auspica una previsione in tal senso”.


 


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Estratti dall’indagine conoscitiva Agcm sugli Ordini professionali


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11. In considerazione dei numerosi interventi dell'Autorità in materia di servizi professionali e della necessità di procedere ad una verifica del recepimento dei principi concorrenziali nei servizi professionali, nella presente indagine conoscitiva sono stati analizzati i codici deontologici adottati dai seguenti ordini e collegi: Ordine degli architetti, Ordine degli avvocati, Ordine dei consulenti del lavoro, Ordine dei farmacisti, Ordine dei geologi, Collegio dei geometri, Ordine dei giornalisti, Ordine degli ingegneri, Ordine dei medici e odontoiatri, Ordine dei notai, Collegio dei periti industriali e Ordine dei psicologi, Ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili (oltre agli aboliti Ordine dei dottori commercialisti e Collegio dei ragionieri commercialisti5).


L'indagine ha riguardato, in particolare, la disciplina deontologica in materia di determinazione dei compensi, di attività pubblicitaria, di organizzazione dell'attività professionale mediante società multidisciplinari.


Nell'ambito dell'indagine sono state esaminate anche le disposizioni deontologiche diverse da quelle appena indicate, che limitano la possibilità di occasioni di confronto concorrenziale tra professionisti.


Infine, è stata affrontata la specifica problematica della formazione permanente dei professionisti, emersa nel corso dell'indagine in seguito ad alcune segnalazioni inviate all' Autorità.


 


1. Sulla determinazione dei compensi


•          Fin dal 1997 l'Autorità ha affermato che, tra le restrizioni all'esercizio delle professioni intellettuali, l'adozione di tariffe uniformi minime e fisse sono quelle che destano maggiori preoccupazioni; ciò in quanto le restrizioni di prezzo riducono significativamente la concorrenza tra i professionisti ed impediscono ai fruitori dei servizi professionali di remunerare i servizi offerti con prezzi competitivi derivanti dal libero gioco della concorrenza.


•          Ancora oggi, nonostante l'abolizione dei minimi tariffari obbligatori ad opera della legge Bersani, gli organismi di controllo deontologico mostrano una scarsa disponibilità ad adeguare i propri codici di condotta ai principi concorrenziali in materia di determinazione del compenso.


Cosi, alcuni ordini (notai, geologi e psicologi, oltre ai giornalisti) ancora oggi prevedono, nei rispettivi codici deontologici, l'applicazione delle tariffe minime o fisse per la remunerazione delle prestazioni professionali.


Alcuni ordini cercano di superare l'abrogazione dell'obbligatorietà dei minimi tariffari, operata dall 'art. 2 della legge Bersani, prevedendo nei rispettivi codici deontologici la previsione espressa dell'obbligo di rispettare il criterio del decoro professionale (cosi medici e odontoiatri, psicologi, geologi e ingegneri8). E' di tutta evidenza che l'utilizzo, in un codice deontologico, della clausola generale del decoro nella determinazione del compenso permette ai sistemi ordinistici di censurare la richiesta di compensi inferiori ai minimi tariffari in quanto indecorosi.


•          Altri ordini operano, invece, un rinvio formale all'art. 2233 (comma 2) Cod. civ, che sancisce il rispetto del decoro, ossia della tariffa, nella determinazione della misura del compenso (cosi avvocati, architetti, ingegneri, geologi), senza rinviare tuttavia anche all'art. 2, comma l, lettera a), della legge Bersani, con ciò omettendo di evidenziare l'abrogazione dell'obbligatorietà delle tariffe fisse e minime.


•          Secondo la prospettiva antitrust, la nozione di decoro dovrebbe essere utilizzata nei codici deontologici come principio generale dell'azione dei professionisti nello svolgimento dei propri compiti e doveri professionali che esulano dalle decisioni economiche degli iscritti. Mentre, il rinvio formale all'art. 2233, comma 2, cod. civ., nell'ottica pro-concorrenziale dovrebbe essere integrato da un richiamo diretto al contenuto della legge Bersani, ad esempio, mediante l'inserimento, nella medesima norma, di un richiamo espresso anche "all'art. 2, comma 1, leI/era a). della legge n. 248/2006 che ha abolito l'inderogabilità delle tariffe minime o fisse".


•          Si precisa che non appare condivisibile la tesi sostenuta da alcuni ordini (medici e odontoiatri, geologi e ingegneri) secondo i quali sussiste una relazione di causa ed effetto tra la predeterminazione degli onorari e la qualità dei servizi prestati; sul punto, in tale sede, ci si limita a ribadire che la qualità della prestazione potrebbe essere garantita da altre misure meno restrittive, quali le condizioni di accesso alla professione, la responsabilità professionale e l'individuazione di standard qualitativi minimi di riferimento almeno per le prestazioni omologabili.


•          Quanto all'esistenza di asimmetrie informative tra erogatore e fruitore dei serviZI professionali, occorre rilevare che la domanda di servizi professionali, sia quella proveniente dalle imprese che quella proveniente dai singoli consumatori, appare sempre più qualificata e specializzata e l'esistenza di asimmetrie informative può semmai giustificare, in via eccezionale, la previsione di prezzi massimi e non anche di prezzi minimi, al fine di garantire che alla parte minoritaria di domanda non qualificata i servizi professionali non possano essere offerti a prezzi eccessivamente gravosi.


•          Infine, si deve notare che negli incontri svolti nell'ambito dell'indagine è emerso che, per alcune professioni, le tariffe minime non risultano applicate in quanto non aggiornate da tempo: ciò non può che dimostrare la non necessarietà delle tariffe per garantire il corretto funzionamento del settore.


 


…………………….


94. Infine, per quanto riguarda i giornalisti, si rileva che annualmente il Consiglio Nazionale approva un documento che contiene le tariffe minime per la remunerazione delle prestazioni giornalistiche individuate in modo dettagliato.


Il Tariffario 2007 denominato "Compensi minimi per le prestazioni professionali giornalistiche nei quotidiani, nei periodici, anche telematici, nelle agenzie, nelle emittenti radiotelevisive e negli uffici stampa" è stato approvato con delibera n. 101 del 20 dicembre 2006 (22).


A seguito dell'entrata in vigore della legge Bersani, il Consiglio Nazionale dei Giornalisti, in


data 20 dicembre 2006, ha provveduto ad eliminare la qualificazione "inderogabili” attribuita ai compensi minimi dei giornalisti, individuati nel Tariffario.


95. Nel corso dell'indagine è stato rilevato come la modifica apportata dal Consiglio Nazionale dei Giornalisti al Tariffario non poteva considerarsi sufficientemente adeguata a fronte della mancanza di qualsiasi indicazione che rendesse edotti gli iscritti delle innovazioni introdotte dall'art. 2 della legge Bersani in materia di determinazione dei compensi professionali.


Infatti, il tariffario in esame, denominato peraltro "Tabella dei compensi minimi", non indica in alcun modo la non obbligatorietà delle tariffe ivi indicate, contenendo, al contrario, espressioni volte ad evidenziare un obbligo del rispetto delle stesse (ad esempio il titolo VIII sub a).


E' stata rilevata, quindi, l'opportunità di rimuovere il Tariffario, dandone adeguata informazione agli iscritti.


Ad oggi il Consiglio Nazionale non ha comunicato alcuna determinazione in merito alle osservazioni formulate.


169. L'ordinamento deontologico dei giornalisti non prevede alcuna disposizione riguardante la diffusione di pubblicità circa l'attività professionale da parte dei propri iscritti né, in seguito all'entrata in vigore della legge Bersani, sono stati previsti divieti di diffondere pubblicità informativa da parte degli iscritti.


192. L'Ordine dei giornalisti non ha previsto alcuna disciplina in materia di esercizio dell'attività professionale in forma societaria.


242. Sulla formazione e l'aggiornamento dei giornalisti. l'Ordine ha fatto presente di non avere adottato norme deontologiche che impongono un percorso di aggiornamento obbligatorio per i lavoratori autonomi e per quelli dipendenti, ma auspica una previsione in tal senso.


4. Sulla disciplina relativa ai rapporti con i colleghi e con i clienti (le ulteriori restrizioni),  


l'Ordine dei giornalisti non impone ulteriori restrizioni alla concorrenza.


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8 Per gli ingegneri il limite del decoro si applica come ipotesi subordinata.


9 Ai sensi dell'art. 2233 cod. civ., comma 2. "in ogni caso, la misura del compenso deve essere adeguala ali 'importanza del! 'opera e al decoro della professione n.


21. La tariffa dei periti industriali è disciplinata dalla legge 12 marzo 1957 n. 146 il cui art. 3, comma l, prevede che "l'applicazione della tariffa è obbligatoria salvo particolari accordi".


22 Il Tariffario 2007 è stato predisposto dalla Commissione Giuridica del Consiglio Nazionale; al riguardo si precisa che il DPR 115/1965 attribuisce a detta commissione la facoltà di elaborare tariffari. Pertanto, tale tariffario non può essere considerato, diversamente da quanto sostenuto dal Consiglio nazionale dei Giornalisti, come atto avente natura regolamentare obbligatorio.


 


 


 





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