Roma, 16 marzo 2009. In vigore il nuovo testo dell’art. 46 del regolamento sui ricorsi al CNOG. Con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale n. 58 del 12.03.2009, serie generale, del decreto dirigenziale del 23 febbraio 2009, è entrata in vigore la modifica dell'art. 46 del Regolamento del 18 luglio 2003 per la trattazione dei ricorsi e degli affari di competenza del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti da questi deliberata nella seduta dell'11 febbraio 2009. Il nuovo testo armonizza le disposizioni dell’art. 40 del Regolamento, nella parte in cui prevede la legittimazione dell’esponente a ricorrere, in caso di archiviazione o proscioglimento dell’interessato, con la possibilità di eventuale erogazione di una sanzione da parte del Consiglio stesso. Nella precedente versione dell’art. 46 tale possibilità poteva verificarsi solo in caso di ricorso proposto dal P.M. competente.
NUOVO TESTO ART. 46 DEL REGOLAMENTO PER LA TRATTAZIONE DEI RICORSI E DEGLI AFFARI DI COMPETENZA DEL CONSIGLIO NAZIONALE DELL'ORDINE DEI GIORNALISTI
Ogni deliberazione del Consiglio nazionale comunque attinente al
ricorso é adottata secondo la procedura prevista dagli artt. 63 e 64
del regolamento di esecuzione.
Nelle decisioni dei ricorsi in materia disciplinare, per i reclami
avverso le deliberazioni di archiviazione o di proscioglimento di cui
al terzo comma dell'art. 40, il Consiglio nazionale, su ricorso del
pubblico ministero o dell'esponente, può riformare il provvedimento
del Consiglio regionale - procedendo, se necessario, a tutti gli
adempimenti formali ed istruttori - ed erogare una delle sanzioni di
cui all'art. 51 della legge 3 febbraio 1963, n. 69. Nei casi in cui
il Consiglio regionale abbia sanzionato il comportamento del
giornalista, il Consiglio nazionale può erogare una sanzione più
grave rispetto alla sanzione di primo grado solo nel caso in cui il
ricorso sia proposto dal pubblico ministero competente; se il ricorso
é proposto solo dall'interessato vale il divieto della reformatio in
peius delle sanzioni di primo grado.