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Stampa

Giornalisti.
Il Consiglio nazionale
può riformare in pejus
le decisioni disciplinari
dei Consigli regionali.

Roma, 16 marzo 2009. In vigore il nuovo testo dell’art. 46 del regolamento sui ricorsi al CNOG.  Con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale n. 58 del 12.03.2009, serie generale, del decreto dirigenziale del 23 febbraio 2009, è entrata in vigore la modifica dell'art. 46 del Regolamento del 18 luglio 2003 per la trattazione dei ricorsi e degli affari di competenza del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti da questi deliberata nella seduta dell'11 febbraio 2009. Il nuovo testo armonizza le disposizioni dell’art. 40 del Regolamento, nella parte in cui prevede la legittimazione dell’esponente a ricorrere, in caso di archiviazione o proscioglimento dell’interessato, con la possibilità di eventuale erogazione di una sanzione da parte del Consiglio stesso. Nella precedente versione dell’art. 46 tale possibilità poteva verificarsi solo in caso di ricorso proposto dal P.M. competente. 


 


NUOVO  TESTO ART. 46 DEL REGOLAMENTO PER LA TRATTAZIONE DEI RICORSI E DEGLI  AFFARI  DI  COMPETENZA DEL CONSIGLIO NAZIONALE DELL'ORDINE DEI GIORNALISTI


 


Ogni  deliberazione  del Consiglio nazionale comunque attinente al


ricorso é adottata secondo la procedura prevista dagli artt. 63 e 64


del regolamento di esecuzione.


Nelle decisioni dei ricorsi in materia disciplinare, per i reclami


avverso le deliberazioni di archiviazione o di proscioglimento di cui


al  terzo  comma dell'art. 40, il Consiglio nazionale, su ricorso del


pubblico  ministero o dell'esponente, può riformare il provvedimento


del  Consiglio  regionale  -  procedendo,  se necessario, a tutti gli


adempimenti  formali ed istruttori - ed erogare una delle sanzioni di


cui  all'art.  51 della legge 3 febbraio 1963, n. 69. Nei casi in cui


il   Consiglio   regionale  abbia  sanzionato  il  comportamento  del


giornalista,  il  Consiglio  nazionale può erogare una sanzione più


grave  rispetto  alla sanzione di primo grado solo nel caso in cui il


ricorso sia proposto dal pubblico ministero competente; se il ricorso


é proposto solo dall'interessato vale il divieto della reformatio in


peius delle sanzioni di primo grado.





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