Home     Cercadocumenti     Chi è     Link  

Cerca documenti
Cerca:
in:


Documenti
Attualità
Carte deontologiche
CASAGIT
Corte di Strasburgo
Deontologia e privacy
Dibattiti, studi e saggi
Diritto di cronaca
Dispensa telematica per l’esame di giornalista
Editoria-Web
FNSI-Giornalismo dipendente
Giornalismo-Giurisprudenza
  » I fatti della vita
INPGI 1 e 2
Lavoro. Leggi e contratti
Lettere
Ordine giornalisti
Premi
Recensioni
Riforma professione
Scuole di Giornalismo e Università
Sentenze
Storia
Tesi di laurea
TV-Radio
Unione europea - Professioni
  I fatti della vita
Stampa

Ricorso di Pierluigi Franz
avverso l'assoluzione
del giornalista pubblicista
"honoris causa"
Michael Bongiorno da
parte dell'Ordine dei
giornalisti della Lombardia

Il sottoscritto dott. Pierluigi Roesler Franz, nato a Roma il 21 agosto 1947 e ivi domiciliato in via Alessandro Serpieri 7, c.f. RSLPLG47M21H501H, giornalista professionista (tessera n. 67827 Ordine nazionale dei giornalisti), redattore ordinario presso la redazione romana de "La Stampa" di Torino - via Barberini 50 - Roma, Consigliere nazionale CNOG e Sindaco INPGI,


 


                                       R I C O R R E


 


avverso la decisione prot. n. 562/09/LG/ac dell'Ordine dei Giornalisti della Lombardia adottata nella seduta del 14 gennaio 2009, ma notificata in data 6 febbraio 2009 mediante lettera raccomandata r.r. al sottoscritto in qualità di esponente dalla cui iniziativa é scaturita l'azione disciplinare, con cui si é ritenuto "di non individuare nel comportamento del giornalista (pubblicista, n.d.r.) Michael Bongiorno alcun comportamento deontologicamente scorretto" (Allegato 1), e ne


 


                                    CHIEDE LA TOTALE RIFORMA


 


E in particolare:


a) in via principale l'annullamento senza rinvio per violazione di legge con conseguente cancellazione definitiva del giornalista pubblicista "honoris causa" Michael Bongiorno dall'Albo dei pubblicisti per non aver mai svolto in Italia attività pubblicistica tale da consentirgli la permanenza di iscrizione nell'Albo;


b) in via secondaria l'annullamento con rinvio all'Ordine dei Giornalisti della Lombardia o ad altro Ordine che potrebbe essere designato da codesto Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Giornalisti per un riesame nel merito degli originari esposti nei confronti del giornalista pubblicista "honoris causa" Michael Bongiorno dall'Albo dei pubblicisti.


 


                                         F A T T O


La decisione impugnata riguarda il giornalista pubblicista "honoris causa" Michael Nicholas Salvatore (detto Mike) Bongiorno, nato a New York il 26 maggio 1924, iscritto all'Ordine della Lombardia dal 6 marzo 1973 (Vedere sito http://www.odg.mi.it/albo?filter0=bongiorno&filter1=), domiciliato ai fini del presente atto presso lo studio legale dell'Avv. Mino Auletta, via Sant'Andrea 23 - 20121 Milano.


Mike Bongiorno é divenuto notissimo, non solo in Italia, esclusivamente nella sua attività di presentatore e conduttore televisivo – ma non certo come giornalista pubblicista - reclamizzando da oltre  50 anni tutta una serie di prodotti di importanti aziende anche con spot tv su reti nazionali e locali, come riportato su vari siti internet, ad esempio, da ultimo  gli spot da 30'', 15'' e 10'' Infostrada Happy Italy (Gruppo WIND) andati in onda sulle principali emittenti tv nazionali i prodotti telefonici Wind Infostrada (vedere sito http://www.tvblog.it/post/1892/fiorello-e-mike-barboni-per-infostrada) o gli spot tv di circa 3' per la nota azienda "Poltrone e Poltrone", messi in onda - tra i tanti - su Rete 4, come ad esempio quello del 29 novembre 2008 alle h. 15,05 e/o in date successive.


Per questo motivo il sottoscritto, in qualità anche di Consigliere Nazionale dell'Ordine dei Giornalisti e quindi di pubblico ufficiale, si é visto costretto il 19 giugno 2008 a denunciare in un esposto al CNOG - e da questi trasmesso all'Ordine dei Giornalisti della Lombardia -che il giornalista pubblicista Michael Nicholas Salvatore (detto Mike) Bongiorno, fungendo ripetutamente da testimonial per varie aziende con spot su reti tv nazionali, avesse senza dubbio  fatto pubblicità vietata, violando gravemente gli artt. 2 e 49 della legge n. 69 del 3 febbraio 1963 e la Carta dei Doveri del Giornalista dell'8 luglio 1993 e dovesse essere quindi sottoposto senza indugi a procedimento disciplinare da parte dell'Ordine dei Giornalisti della Lombardia.


L'Ordine dei Giornalisti della Lombardia con la decisione impugnata é giunto alla singolare conclusione che Michael Nicholas Salvatore (detto Mike) Bongiorno é divenuto giornalista pubblicista "honoris causa" nel 1973 con la consegna della relativa tessera da parte dell'allora Presidente dell'Ordine dei Giornalisti della Lombardia Carlo De Martino. Di conseguenza non é sanzionabile per le sue sponsorizzazioni in quanto non svolge - né ha mai svolto - attività giornalistica, ma esclusivamente l'attività di presentatore-conduttore televisivo e in tale veste é così conosciuto da tutti ed é stato testimonial in tv di centinaia di spot pubblicitari.     


 


                                       M O T I V I


Le affermazioni con cui l'Ordine dei Giornalisti della Lombardia ha ritenuto di non individuare nel comportamento del giornalista pubblicista "honoris causa" Michael Bongiorno alcun comportamento deontologicamente scorretto vanno riformate totalmente, apparendo stravaganti e metagiuridiche, come la pura invenzione della concessione a Michael Bongiorno della tessera di giornalista pubblicista "honoris causa" non essendo ciò espressamente previsto dalla legge.


Infatti delle due l'una: o il giornalista pubblicista "honoris causa" Michael Bongiorno non ha mai svolto in Italia attività pubblicistica tale da consentirgli la permanenza di iscrizione nell'Albo dei pubblicisti, oppure il giornalista pubblicista "honoris causa" Michael Bongiorno ha effettivamente svolto in Italia attività pubblicistica tale da consentirgli la permanenza di iscrizione nell'Albo dei pubblicisti.


Nel primo caso Michael Bongiorno va cancellato d'ufficio dall'Albo dei pubblicisti della Lombardia con conseguente l'annullamento senza rinvio per violazione di legge della decisione impugnata.


Nel secondo caso Michael Bongiorno va temporaneamente mantenuto nell'Albo dei pubblicisti della Lombardia, ma come tale può essere sanzionato fino alla radiazione per aver fatto pubblicità vietata, fungendo ripetutamente da testimonial per varie aziende con spot su reti tv nazionali e violando così gli artt. 2 e 49 della legge n. 69 del 3 febbraio 1963 e la Carta dei Doveri del Giornalista dell'8 luglio 1993. Nel caso in esame appare quindi “ictu oculi” del tutto inutile soffermarsi sulla problematica della commistione tra pubblicità e informazione, trattandosi di uno dei più noti personaggi italiani apparsi più di frequente in sponsorizzazioni nella storia del piccolo schermo.


Valuterà, naturalmente, codesto Consiglio se in questo secondo caso l'annullamento con rinvio della decisione impugnata comporterà la restituzione del fascicolo all'Ordine dei Giornalisti della Lombardia o la sua eventuale trasmissione ad altro Ordine regionale per nuovo esame.


Il sottoscritto è legittimato alla presentazione del presente ricorso in applicazione dell'art. 40, 3° comma, del Regolamento per la trattazione dei ricorsi e degli affari di competenza del Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Giornalisti (D. Dirett. pubbl. in G.U. 26/7/2003 n. 172), in quanto esponente dalla cui iniziativa é scaturita l'azione disciplinare. In base all'art. 39, 2° comma del suddetto Regolamento, il ricorso può essere presentato direttamente al Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Giornalisti.


Essendo, tuttavia, Consigliere nazionale dell'Ordine dei Giornalisti, il sottoscritto preannuncia sin d'ora che si asterrà doverosamente - per evidente conflitto d'interesse, essendo "controparte" in causa, quale controinteressato - dal prendere qualsiasi decisione nel merito del presente ricorso non partecipando alla relativa discussione in seduta pubblica, né ovviamente alla successiva votazione, ma riservandosi di replicare alle tesi esposte dalla difesa ex artt. 24 e 111 della Costituzione.


Il presente ricorso è tempestivo, in quanto la decisione adottata dal Consiglio dell'Ordine dei Giornalisti della Lombardia nella seduta del 14 gennaio 2009 è stata notificata al sottoscritto per raccomandata postale il 6 febbraio 2009. Di conseguenza il termine di 30 giorni scade il 9 marzo 2009, essendo l'8 marzo domenica.


Si chiede infine l'audizione personale sia da parte della Commissione Ricorsi del CNOG, sia dal Consiglio Nazionale, in qualità di controinteressato ex art. 24 e 111 della Costituzione.


Con la massima osservanza.


Roma, 9 marzo 2009  


Pierluigi Roesler Franz


 


 


 


 


 


 


 





Sito aggiornato al 5 febbraio 2025
Già editore/proprietario/direttore: Franco Abruzzo (3.8.1939-12.4.2025) Per qualsiasi informazione rivolgersi a Vittoria Abruzzo vittoria.abruzzo@gmail.com
© Copyright 2003-2025 Franco Abruzzo, successori e rispettivi titolari - Tutti i diritti riservati
Provider-distributore: Aruba.it SpA (www.aruba.it) - piazza Garibaldi 8 / 52010 Soci (AR)