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La sentenza pubblicata
in www.personaedanno.it

Giornalismo e Servizi:
la Corte d’Appello
di Milano conferma
la radiazione
di Renato Farina
dall’Albo dei giornalisti

Corte App. Milano, sez. I civile, 17 febbraio 2009, n. 5, pres. Secchi rel. Lamanna – “ASPETTI DEONTOLOGICI DELLA PROFESSIONE GIORNALISTICA” – Valeria FALCONE - in: http://www.personaedanno.it/CMS/Data/articoli/013568.aspx


 


Con sentenza n. 5 del 17 febbraio 2009, la Corte di Appello di Milano  si pronuncia su una nota vicenda che aveva visto, nel marzo 2007, la radiazione di un giornalista (Renato Farina, vicedirettore di “Libero”, oggi deputato del Pdl,  ndr) di un quotidiano nazionale per il suo coinvolgimento con i Servizi Segreti. Con accurate argomentazioni, la Corte d’Appello conferma la sentenza del Tribunale, che giudica corretta l’applicazione da parte del Consiglio nazionale dell’Ordine dei giornalisti della sanzione disciplinare della radiazione nei confronti del ricorrente.


Con il primo motivo di critica, l’appellante afferma la carenza di giurisdizione del Consiglio nazionale dell’Ordine dei giornalisti, che decise la radiazione quando egli aveva già rassegnato le proprie dimissioni dall’albo che portarono alla sua cancellazione.


La Corte d’Appello rigetta tale motivo di ricorso sotto diversi profili.


Innanzitutto, non può parlarsi di difetto di giurisdizione del Consiglio nazionale, dal momento che questo non è un organo giurisdizionale, né ha carattere giurisdizionale il procedimento disciplinare che innanzi ad esso si svolge.


Non rileva nemmeno l’argomento letterale secondo cui l’art. 48 della legge 69/1963 sancisce che sono sottoposti a procedimento disciplinare solo gli iscritti nell’albo, negli elenchi o nel registro. La disposizione, infatti, tende ad affermare l’insussistenza della potestà disciplinare verso soggetti mai iscritti all’Ordine e non si riferisce al caso in cui l’azione disciplinare è stata promossa verso un iscritto, il quale, in corso di procedimento, attraverso le sue volontarie dimissioni, abbia rinunciato di sua iniziativa a tale qualità soggettiva.


Né può sostenersi l’argomento della cessazione della materia del contendere per venir meno dell’interesse alla prosecuzione dell’azione disciplinare. Non avrebbe senso, infatti, attribuire unilateralmente all’incolpato la potestà di porre nel nulla il procedimento disciplinare già avviato nei suoi confronti, quando ancora vi è un interesse dell’Ordine di appartenenza a tutelare l’autonomia, il prestigio e la dignità della professione e considerando, altresì, che il procedimento disciplinare risponde anche a finalità pubblicistiche, come dimostra il fatto che l’azione disciplinare può essere iniziata su istanza del P.M. (art. 48 legge n. 69/1963).


Nel caso di specie, quindi, la cancellazione voluta dal ricorrente si è rivelata, affermano i giudici di appello, un elusivo escamotage posto in essere per aggirare la procedura sanzionatoria, confidando nella possibilità di ottenere successivamente una nuova iscrizione a “fedina disciplinare” ancora immacolata.


Con il secondo motivo, l’appellante si duole del fatto che il Tribunale non abbia accolto la sua richiesta di sospensione del procedimento disciplinare in pendenza del procedimento penale avviato in parallelo nei suoi confronti.


Nel rigettare tale motivo, la Corte d’Appello ribadisce, innanzitutto, il principio dell’autonomia della valutazione disciplinare rispetto a quella effettuata dall’autorità giudiziaria in sede penale, il che implica che gli stessi fatti ritenuti irrilevanti nel processo penale possono essere considerati idonei a ledere i principi della deontologia professionale e dare, pertanto, luogo a responsabilità disciplinare, salva l’ipotesi assolutoria ex art. 653 c.p.p.


La sospensione del processo può ritenersi, infine, necessaria solo quando la previa definizione di altra controversia, penale o amministrativa, pendente davanti allo stesso o ad altro giudice, sia imposta da un’espressa disposizione di legge, ovvero quando, per il suo carattere pregiudiziale, costituisca l’indispensabile antecedente logico-giuridico dal quale dipende la decisione della causa pregiudicata ed il cui accertamento sia richiesto con efficacia di giudicato. Al di fuori di questi presupposti, la sospensione suddetta è meramente facoltativa. Nel caso in esame, affermano i giudici, la sospensione richiesta dall’appellante non si fondava su alcuna norma di legge specifica e, inoltre, i fatti oggetto del procedimento disciplinare non coincidevano con i fatti oggetto del procedimento penale.


Con il terzo motivo, il ricorrente si duole, infine, dell’eccessività della sanzione irrogatagli, pur avendo l’appellante ammesso il suo coinvolgimento con i servizi segreti. La Corte d’Appello respinge, chiaramente, anche tale motivo di ricorso, affermando che la sanzione irrogata appare del tutto congrua e proporzionata rispetto alla ingiustificata ed ingiustificabile condotta del giornalista.


Il ricorrente aveva ammesso, infatti, di aver ricevuto somme di denaro in relazione all’attività collaborativa svolta con i Servizi di intelligence, compiuta, secondo i giudici, strumentalizzando ed utilizzando quella giornalistica contestualmente svolta. Questo comportamento, conclude la Corte d’Appello nel confermare l’impugnata sentenza del Tribunale, compromette in modo irreparabile la libertà, la dignità ed il prestigio professionale dei giornalisti e risulta, pertanto, incompatibile con la permanenza del ricorrente nel relativo Ordine professionale


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     la sentenza è in:


 


» Testo integrale della sentenza - 1^ parte



 


» Testo integrale della sentenza - 2^ parte


 


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