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Corriere della Sera del 16/2/2009
INTERCETTAZIONI, INDAGINI
E DIVIETO DI PUBBLICAZIONE.
Sos per la cronaca giudiziaria
di VITTORIO GREVI

Non è privo di un solido fondamento l'allarme lanciato dal Consiglio nazionale dell' Ordine dei giornalisti di fronte al pericolo di una gravissima limitazione del diritto di cronaca, quale deriverebbe dal disegno di legge proposto dal ministro Alfano in materia di intercettazioni, attualmente all' esame della Commissione Giustizia della Camera. Mentre le maggiori critiche si concentrano, e non a torto (ma si tratta di un diverso discorso, sul quale bisognerà tornare) su certe inaccettabili restrizioni che si vorrebbero introdurre nell' impiego dello strumento delle intercettazioni, il medesimo disegno di legge delinea, infatti, una nuova disciplina del divieto di pubblicazione degli atti di indagine, assai più drastica di quella oggi vigente. Una disciplina che davvero potrebbe costituire una sorta di «pietra tombale» per la cronaca giudiziaria, se è vero che, fino alla conclusione delle indagini, ovvero fino al termine dell' udienza preliminare, dovrebbe essere vietata la pubblicazione («anche parziale, o per riassunto, o del relativo contenuto») non solo degli atti di indagine coperti da segreto investigativo, ma anche di quelli per i quali «non sussiste più il segreto». La differenza è notevole rispetto all' odierna disciplina, per effetto della quale - fermo restando un rigoroso divieto di pubblicazione per gli atti coperti da segreto (cioè non ancora conosciuti, né conoscibili, da parte del soggetto indagato) - è invece sempre consentita la pubblicazione degli atti non più coperti da segreto, sia pure per riassunto o nel loro contenuto. Ed è questa, in sostanza, la breccia attraverso la quale passa oggi - durante la fase preliminare del processo, che potrebbe durare anche 2 o 3 anni - il legittimo esercizio del diritto di cronaca. Che, dunque, nelle ipotesi in questione, incontra l' unico limite obiettivo rappresentato (come è giusto che sia) dal vincolo di segretezza degli atti. Per conseguenza, se dovesse venire approvata la disciplina emergente dal disegno di legge governativo, si determinerebbe nel sistema un vero e proprio «sbarramento» di tipo assoluto alla pubblicazione di qualunque notizia circa il contenuto degli atti di indagine (non delle sole intercettazioni, si badi, costituenti un capitolo a sé, ma anche di perquisizioni, sequestri, accertamenti tecnici, interrogatori, informazioni testimoniali...), pur trattandosi di atti ormai non più coperti da segreto. Il che ci farebbe tornare indietro di molti anni, all' epoca di vigenza del codice Rocco del 1930. Senonché, da un lato, uno sbarramento del genere urterebbe vistosamente contro le esigenze di una opinione pubblica sempre più desiderosa di conoscere gli aspetti rilevanti delle inchieste penali, all' insegna di quel diritto ad essere informata (salvo il limite degli atti segreti) che costituisce il più immediato risvolto del diritto di cronaca costituzionalmente garantito. Mentre, d' altro lato, un siffatto sbarramento difficilmente riuscirebbe a «reggere» in concreto, aprendo così la strada - come accadeva in passato - al moltiplicarsi delle indiscrezioni, delle notizie allusive e dei canali privilegiati, oltre che al proliferare di quelli che Luigi Ferrarella chiama «rapporti incestuosi» tra i soggetti del processo ed i giornalisti. Per questa via non solo non si raggiungerebbe lo scopo di calare una inammissibile «saracinesca» giornalistica sull' intero arco delle indagini preliminari, ma si recherebbe, nel contempo, un grave pregiudizio alla trasparenza dell' informazione, minando alle basi la stessa ragion d' essere della cronaca giudiziaria. La quale, invece, come ha riconosciuto di recente la Corte europea di Strasburgo (del resto in armonia con i principi già enunciati dal Consiglio d' Europa), svolge una funzione essenziale in una società democratica, essendo tra l' altro rivolta a permettere ai cittadini di esercitare dall'esterno un controllo critico sull' itinerario dei procedimenti penali. C'è da domandarsi, allora, se non sia il caso di cambiare radicalmente l' impostazione del problema - secondo una linea suggerita da diversi studiosi - partendo cioè da una rigorosa definizione dell' area di segretezza degli atti di indagine, fondata su esigenze investigative (tali gli atti non ancora conoscibili dalle parti), ovvero su esigenze di tutela dell' altrui riservatezza (tali gli atti concernenti fatti o notizie estranei ai fini processuali). E, nel contempo, stabilendo che sia vietata la pubblicazione - con adeguate sanzioni, anche penali - soltanto degli atti così individuati come segreti, mentre per gli altri atti la pubblicazione dovrebbe essere di regola consentita, ed anzi a certe condizioni dovrebbe poterne essere consentita la conoscenza diretta anche ai giornalisti, in quanto atti processualmente rilevanti e non più segreti. Purché, naturalmente, nell'esercizio della cronaca giudiziaria, si tenga sempre ben presente il rispetto dovuto alla presunzione di non colpevolezza degli indagati e degli imputati.





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