Milano, 3 novembre 2005. Dal quotidiano “Professionisti” (edizione odierna) si apprende che l’Adepp (Associazione che riunisce le Casse professionali di previdenza privatizzate dal Dlgs n. 509/1994) ha presentato un ricorso contro l’Istat. Il ricorso sarà discusso nell’udienza del prossimo 7 novembre. L’Adepp contesta l’inserimento, operato dall’Istat, delle Casse nell’elenco delle amministrazioni pubbliche ai fini del conto economico consolidato dello Stato. L’Adepp in sostanza contesta la veste pubblica delle Casse.
Franco Abruzzo, presidente dell’Ordine dei Giornalisti della Lombardia, è intervenuto con una breve memoria (corredata da una ricerca giurisprudenziale accurata) indirizzata al Tar Lazio, all’Istat e all’Avvocatura dello Stato nella quale scrive: “Faccio presente che nel novero delle Casse figura anche l’Inpgi (Istituto nazionale previdenza dei giornalisti), che, invece, è pubblico per espressa statuizione del legislatore (art. 76, punto 4, della legge n. 388/2000). L’Inpgi è l’unica cassa privatizzata sostitutiva dell’Inps in quanto i giornalisti professionisti sono dipendenti delle case editrici. L’Inpgi ha istituti (cassa integrazione, prepensionamenti, indennità di disoccupazione,etc), che non hanno le altre Casse privatizzate, le quali, invece, inquadrano liberi professionisti. La sentenza 214/1972 della Corte costituzionale afferma al riguardo: “E’ insussistente l'analogia fra la cassa di previdenza dei giornalisti e quelle degli avvocati, dei dottori commercialisti, dei ragionieri e dei geometri... Invero, né i giornalisti sono liberi professionisti, né la loro cassa di previdenza ha gli stessi compiti delle casse che gestiscono la previdenza a favore dei sopraindicati esercenti professioni liberali...certo è che i giornalisti-professionisti sono lavoratori dipendenti, il cui rapporto di lavoro è regolato da contratti collettivi, onde è certo che liberi professionisti o professionisti, nel senso tradizionale, essi non sono.... Ancora meno sussiste poi una analogia tra la struttura e gli scopi della cassa dei giornalisti e le finalità di quella dei liberi professionisti di cui si è detto, perché la prima, e cioè l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani "Giovanni Amendola" (legge 20 dicembre 1951, n. 1564), cui possono iscriversi solo i giornalisti che hanno in atto un rapporto di lavoro, sostituisce a tutti gli effetti le corrispondenti forme di previdenza ed assistenza obbligatorie (art. 1) e cioè non solo quelle attinenti alla pensione di vecchiaia e invalidità, ma anche quelle che concernono la disoccupazione involontaria, la tubercolosi, le malattie e gli assegni famigliari (art. 3), mentre le ricordate casse di liberi professionisti hanno compiti ben più limitati e circoscritti. In sostanza, la cassa dei giornalisti costituisce un settore autonomo del complesso sistema previdenziale predisposto a tutela dei lavoratori dipendenti e i cui compiti sono assolti principalmente dall'INPS e dall'INAM”. Gli ispettori dell’Inpgi sono equiparati a quelli Inps, Enpals ed Inail (sentenza 384/2005 della Corte costituzionale). Sotto questo profilo, l’inserimento dell’Inpgi nell’elenco predisposto dall’Istat va considerato pertanto un atto legittimo.
Le Casse previdenziali dei professionisti, nate dalla legge 537/1993 e dal dlgs 509/1994, mantengono, comunque, la veste pubblica, che avevano in precedenza. Lo afferma la sentenza 248/1997 della Corte costituzionale. In questa sentenza si legge che “la trasformazione ha lasciato immutato il carattere pubblicistico dell'attività istituzionale di previdenza ed assistenza svolta dagli enti, articolandosi invece sul diverso piano di una modifica degli strumenti di gestione e della differente qualificazione giuridica dei soggetti stessi: l'obbligo contributivo costituisce un corollario, appunto, della rilevanza pubblicistica dell'inalterato fine previdenziale”.
La conclusione è che l’Istat non ha commesso scivoloni od errori.
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In allegato una ricerca giurisprudenziale sull'Inpgi