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Newsletter di Franco Abruzzo 27 ottobre 2005.



L’Unione giornalisti pensionati
mollata dalla Fnsi e dall’Inpgi.


Giuseppe Iselli, -“cattivo” direttore di “Giornalista pensionato”
(perché ha pubblicato una “mezza notizia”) -, attacca Franco
Abruzzo per inventarsi un “nemico da battere”
in un momento difficile della carriera sindacale.



 Roma, 27 settembre 2005. Le richieste dell’Unione giornalisti pensionati (Ungp) non sono tra le priorità contrattuali della Fnsi. Per il sindacato, il progetto Fieg dell’accordo economico biennale-ponte con il rinvio del rinnovo normativo del Contratto è percorribile a  patto che si raggiunga un’intesa sul riconoscimento contrattuale del ruolo dei  freelance, sulla disciplina dei contratti a termine e sugli effetti della “legge Biagi”. L’Inpgi, invece, ha deliberato di concedere una “unatantun”  (258 €) a una fascia ristretta di pensionati, violando il principio costituzionale dell’uguaglianza. L’Ungp su quest’ultimo punto si è limitata ad esprimere “un giudizio negativo per le forti limitazioni nell’elargizione che escludono dal beneficio una parte rilevante dei pensionati”. In sostanza Fnsi e Inpgi hanno mollato l’Unione pensionati, nonostante i lamenti di  Giuseppe Iselli, sfortunato presidente della Unione. Il Consiglio nazionale della Unione ha anche chiesto, inascoltata!, “....il via libera alle altre iniziative nel settore della previdenza principale e complementare: fra queste la contestuale costituzione - collegata all’accordo biennale – di un Fondo per la perequazione gestito dall’Inpgi e alimentato da un contributo mensile percentuale, calcolato sulla retribuzione dei giornalisti dipendenti, a carico delle aziende editoriali... la novità della costituzione del Fondo di perequazione, su iniziativa delle parti sociali, sarebbe nell’attuale fase un segnale di concretezza e di positività per la ricerca di soluzioni future di lungo periodo anche sugli altri temi contrattuali, nell’interesse dei giornalisti ma anche dei loro datori di lavoro”. Dire che il popolo dei giornalisti pensionati sia deluso probabilmente è insufficiente. Il fallimento di una politica (pensione “sindacale” e unatantum per tutti) pone a Iselli problemi drammatici di sopravvivenza politica.


Iselli, va detto a suo merito, è un uomo tenace,  dalle mille risorse. Ma in queste ore è incappato in  una svista, che è grave per un vecchio cronista (dell’Unità, ndr). Su “Pensionato giornalista” (n. 4/2005), organo dell’Unione di cui Iselli è direttore responsabile, ospita la lettera 14 settembre 2005 che Letizia Gonzales, consigliere dell’Ordine lombardo (e anche dell’Ungp), ha indirizzato al presidente dell’Ordine di Milano, Franco Abruzzo, sulle conseguenze della condanna inflitta dal Tribunale civile di Milano  all’OgL e allo stesso Abruzzo per un articolo  (dedicate alle case di via Missaglia) su Tabloid del febbraio 2002 ritenuto diffamatorio dell’Inpgi (con la condanna a pagare 52mila euro di cui 5mila a carico del solo Abruzzo). L’Inpgi ha incassato la somma, essendo la sentenza di primo grado esecutiva soltanto per la parte economica (l’editore del periodico è tenuto a pagare in base all’articolo 11 della legge 47/1948).


Nulla da dire sulla pubblicazione della lettera della Gonzales. Il giornalista Iselli aveva, però, il dovere e l’obbligo giuridico di sentire l’altra campana secondo una regola deontologia elementare. Iselli è venuto meno ai precetti fondamentali della deontologia dei giornalisti. L’altra campana è stata ignorata e offesa. La libertà di cronaca ha due limiti: il rispetto della dignità degli altri e il rispetto della verità sostanziale dei fatti (articolo 2 della legge professionale n. 69/1963). Iselli pubblica in sostanza una mezza notizia (la lettera della gentile signora Gonzales, sodale di Iselli nell’Ung). Secondo la Cassazione (sentenza n. 5259 del 18 ottobre 1984 della prima sezione civile), una mezza notizia è una notizia falsa, la notizia falsa è una notizia di per sé diffamatoria. Scrive la Cassazione nella citata sentenza: “La verità dei fatti, cui il giornalista ha il preciso dovere di attenersi, non è rispettata quando, pur essendo veri i singoli fatti riferiti, siano  dolosamente o anche colposamente taciuti altri fatti tanto strettamente ricollegabili ai primi da mutarne completamente il significato.  La verità non è più tale se è "mezza verità" (o, comunque, verità incompleta). La verità incompleta deve essere, pertanto, in tutto equiparata alla notizia falsa”.  


Iselli non ha pubblicato lee altre verità. Il Consiglio dell’Ordine della Lombardia non ha accolto le richieste della Gonzales, deliberando a maggioranza: a) di impugnare la sentenza di condanna a favore dell’Inpgi; b) di citare in giudizio, sulla base di un parere legale favorevole (firmato dagli avvocati Raffaele Di Palma e Mario Trucco), la compagnia assicurativa (Nuova Maa Assicurazioni), perché versi all’Ordine i 47mila euro pagati all’Inpgi sulla base della sentenza. Franco Abruzzo, come direttore di “Tabloid” (lavoro svolto gratuitamente), ha la garanzia scritta in delibera (10 giugno 2004) della copertura delle spese legali e delle eventuali spese per il risarcimento dei danni a terzi. L’editore-Consiglio dell’Ordine ha da sempre anticipato quanto oggi la Fnsi chiede agli editori nella piattaforma contrattuale in tema di  “responsabilità civile”: “La previsione contrattuale di individuare la possibilità di stipula di una polizza assicurativa per l’intero settore finalizzata alla copertura dei danni conseguenti dall’attività giornalistica per responsabilità civile  non ha trovato attuazione nel corso della vigenza contrattuale in considerazione delle possibili modifiche del quadro legislativo, che sembravano imminenti ma che sino ad oggi non sono ancora intervenute. Il problema rimane irrisolto, ma la sua soluzione resta un passaggio ormai indifferibile per garantire il libero esercizio della professione. Si propone, pertanto, di inserire nella normativa contrattuale l’obbligo per le aziende editoriali di garantire l’assistenza legale e la copertura assicurativa a favore di tutti i giornalisti dipendenti o legati da un rapporto di lavoro autonomo per eventuali danni conseguenti a responsabilità civile provocati a seguito di pubblicazione di articoli. La copertura assicurativa deve garantire anche i giornalisti non più dipendenti dall’azienda relativamente all’attività svolta nel periodo di vigenza del contratto individuale di lavoro”.


La coerenza è una virtù che manca evidentemente al direttore di “Giornalista pensionato”. Perché Iselli nega al direttore Abruzzo quelle tutele che tutti i direttori di periodici e giornali hanno e che la Fnsi vorrebbe estese a coloro che vivono di giornalismo?  Abruzzo non può chiedere a Iselli e  Gonzales di conoscere le sentenze della Cassazione collegate alle regole della professione. Questa ignoranza, qualora Abruzzo dovesse agire in altra sede, potrebbe determinare la loro assoluzione. E’ inutile, quindi, che Abruzzo perda tempo e  denaro!


C’è da aggiungere che il periodico dei pensionati è pagato con i soldi della Fnsi e, quindi, anche con i soldi della quota annuale di  Abruzzo alla Fnsi! Iselli  ha tenuto un comportamento scorretto anche sotto questo profilo.


In conclusione Giuseppe Iselli  è un “cattivo” direttore di “Giornalista pensionato”, perché, pubblicando una “mezza notizia”, ha violato le regole della professione. Una “cattiva” giornalista è anche Letizia  Gonzales, che ha fornito al periodico dell’Ungp una “mezza notizia”.  Stiano tranquilli, Iselli e Gonzales: Abruzzo si ferma a questo punto. Non cerca rivincite in altra sede. Ad Abruzzo basta averli colti con le mani nella marmellata avariata della disinformazione, una tecnica bolscevica/bulgara che essi conoscono perfettamente. I due attaccano Franco Abruzzo per inventarsi un “nemico da battere” in una momento difficile della loro prestigiosa carriera di dirigenti sindacali  pensionati.  Ci sarà sempre tempo per contarsi!  Il 2007 è vicino! Frattanto Abruzzo resta al  suo posto per continuare a dare un contributo alla difesa dei diritti e  degli interessi dei giornalisti lombardi.


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Franco Abruzzo e la Giustizia.


Sul  certificato  generale rilasciato dal Casellario giudiziale (della Procura della Repubblica di Milano) il 22 settembre 2005 al nome di Francesco Abruzzo risulta “nulla”.


La correttezza deontologica di Franco Abruzzo emerge da  sei sentenze:


a) Gup del Tribunale penale di Roma (3 dicembre 2001) assolve Abruzzo accusato di diffamazione (e calunnia) dal presidente dell’Inpgi in merito alla vicenda della libertà di cumulo;


b) Gup del Tribunale penale di Brescia (15 gennaio 2002) assolve Abruzzo dal reato di diffamazione di un magistrato, scrivendo: “....l’Abruzzo, proprio in virtù della sua esperienza e delle sue cognizioni personali e della sua professionalità...”. Abruzzo aveva difeso i cronisti giudiziari di Como dalle perquisizioni decise da un magistrato della Procura in contrasto con la sentenza Goodwin della Corte di  Strasburgo;


c) Corte d’Appello di Milano (I sezione civile), sentenza 20 gennaio 2002, assolve Abruzzo e condanna il direttore di “Oggi”, che aveva censurato un titolo di Tabloid: “Basta marchette per favore!”. In I grado, il tribunale civile aveva condannato l’Ordine a versare 42 milioni di lire a Paolo Occhipinti. Con la vittoria in appello quei quattrini sono stati pienamente recuperati.


d) Tribunale di Milano (I sezione civile), sentenza 10 luglio 1998, dà ragione ad Abruzzo contro il direttore di “Panorama”, che aveva censurato la decisione del presidente dell’Ordine di rendere pubblica la decisione disciplinare che lo riguardava. “Le decisioni disciplinari sono pubbliche e divulgabili”.


e) Gip del Tribunale penale di Milano in data 30 aprile 1997 archivia denuncia per abuso d’ufficio contro Franco Abruzzo (“colpevole” di aver fatto  recensire su “Tabloid” il suo  Codice dell’informazione) su conforme richiesta del Pm. Scrive il Gip Luca Pistorelli:”.....la notizia del reato, all’esito delle indagini espletate, è risultata essere infondata....(Abruzzo) svolge una attività eminentemente privatistica separata da quella di natura pubblicistica connessa alla carica ricoperta in seno all’Ordine dei Giornalisti.....”.


f)  Consiglio dell’Ordine dei Giornalisti dell’Emilia/Romagna. Esposto del Cnog contro Franco Abruzzo, che viene assolto. Questa la massima tratta dalla delibera: “Il giornalista che pone in essere comportamenti di critica nei confronti del sistema degli esami di accesso alla professione nell'interesse dell'Ordine e della categoria, non per offenderne la dignità ma per riaffermarne la mo­ralità e per auspicare il rispetto dei principi costituzionali di uguaglianza e di imparzialità dell'amministrazione, si comporta in modo conforme alla deontologia professionale” (Consiglio Emilia Romagna, Cnog contro Franco Abruzzo, 26.11.1991). Abruzzo aveva protestato per l’andamento degli esami di stato del 1990.


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Eppure i  vertici di  “Autonomia e solidarietà


(Nuova informazione)” su via Missaglia


erano d’accordo con  Franco Abruzzo.


Un lancio Ansa inchioda Serventi-Cescutti&C


(....ma era il 19 dicembre 1997...).


POL SOA S41 QBXH


.GIORNALISTI: AUTONOMIA E SOLIDARTETA' SU ACQUISTO CASE INPGI  


(ANSA) ‑ ROMA, 19 DIC ‑ " La Magistratura vada avanti e faccia chiarezza''. E' quanto chiede ‘Autonomia e solidarietà’, riguardo l'acquisto di due immobili da parte dell'Inpgi. Autonomia chiede, inoltre, agli attuali amministratori dell'Inpgi di mettere ogni carta a disposizione della magistratura. " La Corte dei Conti ‑ afferma il comunicato ‑ ha contestato agli ex amministratori e dirigenti dell'Inpgi di aver pagato, tra il '90 ed il '91, 15 miliardi di troppo a Salvatore Ligresti per l'acquisto di due palazzi in via Missaglia a Milano."


"L'amministratore delegato della Premafin (società del gruppo Ligresti) Luciano Betti ‑ spiega la nota‑ interrogato dal magistrato Antonio Di Pietro, la mattina del 23 novembre 1992, dichiarò di aver versato tangenti 'direttamente a mani di legali rappresentanti di enti pubblici tra cui Inpgi “per l'acquisto di immobili a via Missaglia a Milano". "Due immobili per un totale di 104 appartamenti ‑ continua la nota per i quali venivano richiesti 55 miliardi, con dichiarata  disponibilità a trattare, e sui quali, secondo la perizia del ( Collegio Agenti immobiliari di Milano, sarebbe stato usuale applicare uno sconto del 20‑30% trattandosi di acquisto in blocco di immobili. Vennero invece pagati 57 miliardi, due più del richiesto". Su questo è stata sviluppata di recente una richiesta di risarcimento di danni da parte del Procuratore della Corte dei Conti della Lombardia, Antonio Mimmo. (ANSA).        BGG  19‑DIC‑97 13:25 NNN


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 Corte costituzionale (sentenza n. 214/1972, presidente Costantino Mortati)

 “Insussistente l'analogia fra la cassa di


previdenza dei giornalisti  e quelle


degli avvocati, dei dottori


commercialisti, dei ragionieri e dei geometri”.


La sentenza risale al 18 dicembre  1972, ma il Parlamento è rimasto fedele a quella impostazione con l’articolo 76 della legge 388/2000: l’Inpgi da 50 anni è  e rimane ente sostitutivo dell’Inps, peculiarità che non appartiene alle altre casse privatizzate con il dlgs 509/1994.


 


“Va innanzi tutto rilevato che, nel nostro ordinamento, non può ritenersi esistente, secondo sostiene il giudice a quo, un principio di carattere generale relativo alla sequestrabilità e pignorabilità degli stipendi e pensioni per determinati crediti, tra cui quelli relativi al pagamento dei tributi. Accanto alle norme citate, che ammettono la assoggettabilità ad atti coattivi di pensioni da pagarsi da privati o da pubbliche Amministrazioni, esistono le norme che escludono le pensioni di qualsiasi importo, erogate dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, da ogni azione esecutiva, tranne che per crediti verso lo stesso Istituto erogante (art. 128 r.d.l. 4 ottobre 1935, n. 1827, e art. 69 legge 30 aprile 1969, n. 153).


La tesi della eccezionalità della norma denunziata, che concerne l'esonero della perseguibilità delle pensioni dei giornalisti, non trova quindi conforto nella realtà normativa e non può perciò fornire la base di appoggio alla eccezione di illegittimità della stessa norma per violazione del principio di eguaglianza.


La tesi della eccezionalità della norma denunziata, che concerne l'esonero della perseguibilità delle pensioni dei giornalisti, non trova quindi conforto nella realtà normativa e non può perciò fornire la base di appoggio alla eccezione di illegittimità della stessa norma per violazione del principio di eguaglianza.


Parimenti è insussistente l'analogia che vi sarebbe, a detta dell'ordinanza, fra la cassa di previdenza dei giornalisti e quelle degli avvocati, dei dottori commercialisti, dei ragionieri e dei geometri.


Invero, né i giornalisti sono liberi professionisti, né la loro cassa di previdenza ha gli stessi compiti delle casse che gestiscono la previdenza a favore dei sopraindicati esercenti professioni liberali.


È vero, peraltro, che dalla legge che disciplina la loro attività (legge 3 febbraio 1963, n. 69) i giornalisti sono qualificati giornalisti-professionisti, ma tale denominazione è loro conferita al solo fine di distinguerli dai "pubblicisti", per quanto concerne la professionalità dell'impegno di lavoro dei primi, che deve essere esclusivo e continuativo, cosa che non occorre invece per quegli altri che, unitamente all'attività giornalistica, possono anche esercitare altre professioni o impieghi (art. 1, comma quarto, detta legge).


Comunque sia poi in merito a tale qualificazione, certo è che i giornalisti-professionisti sono lavoratori dipendenti, il cui rapporto di lavoro è regolato da contratti collettivi, onde è certo che liberi professionisti o professionisti, nel senso tradizionale, essi non sono.


Ancora meno sussiste poi una analogia tra la struttura e gli scopi della cassa dei giornalisti e le finalità di quella dei liberi professionisti di cui si è detto, perché la prima, e cioè l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani "Giovanni Amendola" (legge 20 dicembre 1951, n. 1564), cui possono iscriversi solo i giornalisti che hanno in atto un rapporto di lavoro, sostituisce a tutti gli effetti le corrispondenti forme di previdenza ed assistenza obbligatorie (art. 1) e cioè non solo quelle attinenti alla pensione di vecchiaia e invalidità, ma anche quelle che concernono la disoccupazione involontaria, la tubercolosi, le malattie e gli assegni famigliari (art. 3), mentre le ricordate casse di liberi professionisti hanno compiti ben più limitati e circoscritti.


In sostanza, la cassa dei giornalisti costituisce un settore autonomo del complesso sistema previdenziale predisposto a tutela dei lavoratori dipendenti e i cui compiti sono assolti principalmente dall'INPS e dall'INAM.


Appare perciò - come del tutto logico e naturale che la legge 9 novembre 1955, n. 1122, abbia esteso all'Istituto previdenziale dei giornalisti tutti i benefici, privilegi ed esenzioni tributarie previsti per l'Istituto nazionale della previdenza sociale (art. 10), e quindi anche la norma impugnata, contenuta nell'art. 1, concernente la insequestrabilità ed impignorabilità delle pensioni, la quale è poi anche essa una disposizione estensiva della normativa prevista in materia per l'INPS dall'art. 128 del r.d.l. 4 ottobre 1935, n. 1827”.  (Corte costituzionale, sentenza n. 214/1972)


 


 





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