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Cassazione: email
diffamatorie? Non è
colpa dell'Internet point
Antonio Ricci perde
la causa e dovrà pagare
le spese processuali.

ROMA. Il proprietario di un Internet point non ha colpa se dai suoi computer partono email diffamatorie. Nemmeno le leggi antiterrorismo prevedono che il responsabile del negozio debba controllare i clienti e registrarne i dati personali.


Con queste considerazioni la Cassazione ha respinto il ricorso di Antonio Ricci, il «papà» di Striscia la notizia e Paperissima, che chiedeva la condanna della titolare di un Internet point in Umbria dal quale, negli anni scorsi, erano partite due email diffamatorie nei confronti di Ricci indirizzate alla casella di Striscia, gabibbo@mediaset.it .


L’autore delle invettive è rimasto naturalmente sconosciuto e Ricci ha denunciato il punto dal quale era partita l’offesa. Un pò come capita con gli articoli non firmati pubblicati dai giornali, dei quali risponde il direttore responsabile.


Ma i giudici di merito non hanno condiviso la tesi e anche i magistrati della quinta sezione penale della Cassazione hanno respinto il ricorso.


«L’obbligo di identificazione degli utenti che fanno uso del terminale - spiega la sentenza 6046 - non è dettato ad impedire l’uso criminoso della comunicazione informatica, non imponendo al titolare dell’internet point alcun controllo sul contenuto delle comunicazioni».


Anzi, aggiunge la Corte: se il gestore del punto Internet volesse tentare di sapere chi sta adoperando i computer «il suo comportamento costituirebbe un illecito» per violazione della privacy. E comunque, ammesso che il cliente fosse stato identificato, questo «non avrebbe comunque potuto impedire - precisa la Cassazione - l’invio delle email».


In ogni caso la Corte ricorda che anche il decreto del 2005 sul contrasto al terrorismo internazionale «esclude espressamente che possano essere memorizzati e mantenuti i contenuti della comunicazione».


Antonio Ricci dovrà perciò pagare anche le spese processuali, oltre a mille euro in favore della Cassa delle ammende.


L’avvocato difensore di Ricci, Salvatore Pino, ci tiene a rilevare che la sentenza «di fatto consente l’accesso in forma anonima ad Internet».  (fonte: La Stampa del 12/2/2009)


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Cassazione: il titolare
di un “Internet Point”
non  ha responsabilità
se le email diffamatorie
partono da un suo Pc.


 


Roma, 12 febbraio 2009.  Il titolare di un internet point non ha alcuna responsabilità nel caso in cui da uno dei computer messi a disposizione dei clienti vengono spedite delle email di contenuto diffamatorio. Lo sottolinea la Cassazione confermando la sentenza con cui la Corte d’appello di Perugia aveva assolto la titolare di un punto internet, accusata di non avere impedito che fosse offesa la reputazione di Antonio Ricci, autore del programma ‘Striscia la notizia’ “non procedendo all’identificazione degli utenti che fruivano del terminale per l’invio di posta elettronica, consentendo cosi’ - secondo l’accusa - l’invio di due e-mail indirizzate alla casella di posta gabibbo@mediaset.it, di contenuto diffamatorio”. I giudici di secondo grado avevano rilevato che la donna andava assolta poiche’ “l’obbligo di identificazione degli utenti che fanno uso del terminale non e’ dettato ad impedire l’uso criminoso della comunicazione informatica, non imponendo al titolare dell’internet point alcun controllo sul contenuto delle comunicazioni, profilando anzi un illecito ogni suo comportamento volto a prenderne conoscenza”. Contro il verdetto dei giudici del merito, Ricci ha proposto un ricorso alla Suprema corte, ma gli ermellini della quinta sezione penale lo hanno dichiarato inammissibile: anche se il gestore dell’internet point “avesse provveduto a identificare l’utilizzatore - si legge nella sentenza numero 6046 - non avrebbe mai potuto impedire l’invio delle e-mail di contenuto diffamatorio, non avendo egli alcun potere di controllarne il contenuto”. Anche il decreto del 2005 sulle misure urgenti per il contrasto del terrorismo internazionale “esclude espressamente - sottolineano i giudici di piazza Cavour - che possano essere memorizzati e mantenuti i contenuti della comunicazione, e cio’ perche’ gli stessi non possono essere appresi dal gestore”, il quale non puo’ neanche essere ritenuto responsabile “sotto il profilo del dolo eventuale”, a meno che non abbia avuto “piena conoscenza della delittuosita’ della comunicazione” e ne abbia “determinato l’inoltro”. Ricci dovra’ anche pagare le spese processuali e versare mille euro alla cassa delle ammende. (AGI)


 





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