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In www.odg.mi.it/docview.asp?DID=2025 le sentenze 384/2005 e 248/1997 della Corte costituzionale
Corte costituzionale:
le casse privatizzate
(come l’Inpgi)
mantengono “il carattere
pubblicistico
dell’attività
istituzionale di
previdenza e assistenza”


di  FRANCO ABRUZZO


Le casse previdenziali dei professionisti, nate dalla legge 537/1993 e dal dlgs 509/1994, mantengono la veste pubblica, che avevano in precedenza, mentre gli ispettori dell’Inpgi, come incaricati di pubblico servizio, svolgono le stesse funzioni di quelli Inps, Inail ed Enpals.  Lo affermano due sentenze della Corte costituzionale, la n. 248/1997 e la n. 384/2005.


Nella sentenza 248/1997 si legge che “la trasformazione ha lasciato immutato il carattere pubblicistico dell'attività istituzionale di previdenza ed assistenza svolta dagli enti, articolandosi invece sul diverso piano di una modifica degli strumenti di gestione e della differente qualificazione giuridica dei soggetti stessi: l'obbligo contributivo costituisce un corollario, appunto, della rilevanza pubblicistica dell'inalterato fine previdenziale”. La Corte costituzionale arriva a questa conclusione dopo aver osservato:


“Con l'art. 1, commi 32 e 33, lettera a), punto 4, della legge n. 537 del 1993 é stata conferita delega al Governo per riordinare o sopprimere enti pubblici di previdenza ed assistenza, ed é stata in particolare prevista la possibilità di privatizzare -- nelle forme dell'associazione o della fondazione -- gli enti che non usufruiscono di finanziamenti pubblici, con garanzie di autonomia ma "ferme restando le finalità istitutive e l'obbligatoria iscrizione e contribuzione agli stessi degli appartenenti alle categorie di personale a favore dei quali gli enti stessi risultano istituiti".


In attuazione di tale delega, l'art. 1 del decreto legislativo n. 509 del 1994 contempla siffatto tipo di trasformazione, condizionandolo all'assenza di finanziamenti pubblici ed esplicitamente sottolineando la continuità della collocazione dell'ente nel sistema, come centro d'imputazione dei rapporti e soprattutto come soggetto preposto a svolgere le attività previdenziali ed assistenziali in atto. All'autonomia organizzativa, amministrativa e contabile riconosciuta ai singoli enti in ragione della loro mutata veste giuridica fanno riscontro un articolato sistema di poteri ministeriali di controllo sui bilanci e d'intervento sugli organi di amministrazione, nonché una generale funzione di controllo sulla gestione da parte della Corte dei conti.


Particolare attenzione ha poi posto il legislatore al fine di prevenire situazioni di crisi finanziaria e dunque di garantire l'erogazione delle prestazioni: é stato così sancito il vincolo d'una riserva legale a copertura per almeno cinque anni delle pensioni in essere (art. 2, comma 2, del decreto legislativo n. 509 del 1994) e, più recentemente in sede di riforma del sistema pensionistico generale, é stata prevista l'obbligatorietà della predisposizione di un bilancio tecnico attuariale per un arco previsionale di almeno quindici anni (art. 3, comma 12, della legge 8 agosto 1995, n. 335). Il già citato comma 4 dell'art. 2 consente inoltre, nel caso di disavanzo economico finanziario, la nomina di un commissario straordinario che adotti i provvedimenti necessari per il riequilibrio della gestione; e solo ove sia accertata l'impossibilità di tale operazione, dopo un triennio dalla suddetta nomina, é previsto l'intervento di un commissario liquidatore con i poteri attribuiti dalle norme in materia di liquidazione coatta amministrativa.


“Dal quadro così tracciato emerge che la suddetta trasformazione ha lasciato immutato il carattere pubblicistico dell'attività istituzionale di previdenza ed assistenza svolta dagli enti, articolandosi invece sul diverso piano di una modifica degli strumenti di gestione e della differente qualificazione giuridica dei soggetti stessi: l'obbligo contributivo costituisce un corollario, appunto, della rilevanza pubblicistica dell'inalterato fine previdenziale”.


Conseguentemente la  Corte costituzionale ha dichiarato  non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 3, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 (Attuazione della delega conferita dall'art. 1, comma 32, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 in materia di trasformazione in persone giuridiche private di enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza), dell'art. 32 della legge 12 aprile 1991, n. 136 (Riforma dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i veterinari) e dell'art. 11, comma 26, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 (Interventi correttivi di finanza pubblica), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 18 e 38 della Costituzione, dal Pretore di Torino, con l'ordinanza in epigrafe”.


Dalla sentenza 384/2005 della Corte costituzionale si trae, invece, il principio che  “spettano allo Stato vigilanza e sanzioni” in tema di previdenza, ma gli ispettori dell’Inpgi, come incaricati di pubblico servizio, svolgono le stesse funzioni di quelli Inps, Inail ed Enpals. Si legge nella sentenza appena citata:


“Va aggiunto che la “previdenza sociale”, espressamente inclusa nel secondo comma dell'art. 117 Cost., è materia di competenza legislativa esclusiva dello Stato….. Una volta fatta la precisazione che l'espressione «razionalizzazione degli interventi ispettivi di tutti gli organi di vigilanza…» va intesa come riferentesi agli organi di vigilanza facenti parte dell'amministrazione statale o di enti nazionali, quali quelli previdenziali, risulta chiaro che funzioni e strutture sono omogenee. Se è aderente al dettato costituzionale che le funzioni di vigilanza e quindi quelle ispettive aventi ad oggetto la previdenza sociale, la materia del lavoro (settore dell'ordinamento civile), nonché inerenti sia pure in misura ridotta all'ordinamento processualpenalistico siano in linea generale funzioni statali, si sottrae a sospetti di illegittimità costituzionale la normativa relativa alle strutture che devono svolgere siffatte funzioni…..


A quanto già osservato si deve soltanto aggiungere che, vertendo la vigilanza su materie di competenza esclusiva statale, non vengono in considerazione il principio di sussidiarietà e le modalità della sua attuazione, cui accenna la ricorrente. D'altra parte, tale principio non può essere utilmente invocato all'inverso a favore delle Regioni con riguardo alle disposizioni dell'art. 6, comma 3, primo periodo, il quale stabilisce che «le funzioni ispettive in materia di previdenza ed assistenza sociale sono svolte anche dal personale di vigilanza dell'INPS, dell'INAIL, dell'ENPALS e degli altri enti (come l’Inpgi, ndr) per i quali sussiste la contribuzione obbligatoria, nell'ambito dell'attività di verifica del rispetto degli obblighi previdenziali e contributivi»”.


L’articolo 6 del dlgs n. 124/2004 (Razionalizzazione delle funzioni ispettive in materia di previdenza sociale e di lavoro, a norma dell'articolo 8 della L. 14 febbraio 2003, n. 30) afferma:


“1. Le funzioni di vigilanza in materia di lavoro e di legislazione sociale sono svolte dal personale ispettivo in forza presso le direzioni regionali e provinciali del lavoro.


2. Il personale ispettivo di cui al comma 1, nei limiti del servizio cui è destinato e secondo le attribuzioni conferite dalla normativa vigente, opera anche in qualità di ufficiale di Polizia giudiziaria.


3. Le funzioni ispettive in materia di previdenza ed assistenza sociale sono svolte anche dal personale di vigilanza dell'INPS, dell'INAIL, dell'ENPALS e degli altri enti (come l’Inpgi, ndr) per i quali sussiste la contribuzione obbligatoria, nell'àmbito dell'attività di verifica del rispetto degli obblighi previdenziali e contributivi. A tale personale, nell'esercizio delle funzioni di cui al presente comma, non compete la qualifica di ufficiale o di agente di Polizia giudiziaria.

Non a caso, infatti, la Circolare 24 giugno 2004 n. 24 del ministero del Lavoro (Gazzetta Ufficiale n. 151 del 30 Giugno 2004 ), che dà “chiarimenti e indicazioni operative sul dlgs n. 124/2004”, è indirizzata non solo alle Direzioni regionali e provinciali del lavoro; all'INPS Direzione centrale ispettorato; all'INAIL Direzione centrale ispettorato; all'ENPALS Direzione generale-Servizio contributi e vigilanza, ma anche all'INPGI Direzione per la riscossione dei contributi e vigilanza, all'IPSEMA Direzione per la riscossione dei contributi e vigilanza e all'ENASARCO- Unità organizzativa vigilanza e coordinamento, all'Agenzia delle entrate Direzione centrale accertamento, al Comando Carabinieri ispettorato del lavoro, al Comando Generale della Guardia di finanza e alla Direzione generale per la tutela delle condizioni di lavoro. Gli ispettori dell’Inpgi in sostanza, come incaricati di pubblico servizio, sono equiparati  a quelli del Ministero del Lavoro, dell’In




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