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Ad Angelo Perrino
direttore di www.affaritaliani.it

Franco Abruzzo:
“Salviamo Eluana”

Caro direttore, tu scrivi che, nella tragica vicenda Eluana il Capo dello Stato ha difeso e doveva difendere la Costituzione. Purtroppo i suoi consulenti giuridici a cominciare dal segretario generale del Quirinale lo hanno consigliato in modo maldestro ed errato. Tra i diritti inviolabili (art 2 Cost) figura al primo posto il diritto alla vita, principio che con uguale rango è scritto nelle Carte della Ue e nelle antiche carte delle prime Costituzioni democratiche del ‘700. Così, da cristiano e socialista che si è battuto per la vita di Aldo Moro, ho ritenuto  giusto firmare l’appello di Roberto  Formigoni a  Giorgio Napolitano. E’ una barbarie far morire di sete e di fame una cittadina della Repubblica. Il Parlamento nell’ottobre del 2007 ha abolito la pena di morte in caso di guerra. Anche gli eventuali traditori della Patria hanno diritto alla vita! Come figlio della nostra Repubblica e anche come credente dico e urlo: “Salviamo Eluana”. Con stima,


Franco Abruzzo, giornalista



I diritti fondamentali e inviolabili. Il diritto alla vita.


(Materiali raccolti da Franco Abruzzo per una riflessione utile anche ai praticanti giornalisti)


 


Costituzione della Repubblica italiana


Articolo 2. La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.


 


13 dicembre 2007 (1).


TRATTATO DI LISBONA. CHE MODIFICA IL TRATTATO SULL'UNIONE EUROPEA E IL TRATTATO CHE ISTITUISCE LA COMUNITÀ EUROPEA (2).


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(1) Pubblicato nella G.U.U.E. 17 dicembre 2007, n. C 306.


(2) La data del trattato qui indicata è quella della firma avvenuta a Lisbona il 13 dicembre 2007.


 


Articolo 6


1. L'Unione riconosce i diritti, le libertà e i principi sanciti nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea del 7 dicembre 2000, adattata il 12 dicembre 2007 a Strasburgo, che ha lo stesso valore giuridico dei trattati.


Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea


Articolo 2.  Diritto alla vita


1. Ogni individuo ha diritto alla vita.


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Convenzione europea dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali.


(Roma il 4 novembre 1950 – legge  n. 848 del 4 agosto 1955)


TITOLO 1 – DIRITTI E LIBERTÀ


Articolo 2 – Diritto alla vita


1 Il diritto alla vita di ogni persona è protetto dalla legge. (1)


(1)Secondo l’articolo 53 della Convenzione,  «nessuna delle disposizioni della presente Convenzione può essere interpretata in modo da limitare o pregiudicare i diritti dell’uomo e le libertà fondamentali che possano essere riconosciuti in base alle leggi di ogni Paese contraente o in base ad ogni altro accordo al quale tale Parte contraente partecipi».


 


Tra i diritti fondamentali e inviolabili dell'uomo si possono annoverare il diritto alla libertà individuale, il diritto alla vita, il diritto all'autodeterminazione, il diritto a un giusto processo, il diritto ad un'esistenza dignitosa, il diritto alla libertà religiosa con il conseguente diritto a cambiare la propria religione, oltre che, di recente tipizzazione normativa, il diritto alla protezione dei propri dati personali (privacy).


La prima dichiarazione dei diritti dell’uomo dell’epoca moderna è quella dello Stato della Virginia (Usa), scritta da George Mason e adottata dalla Convenzione della Virginia il 12 giugno 1776. Questa fu largamente copiata da Thomas Jefferson per la dichiarazione dei diritti dell’uomo contenuta nella Dichiarazione di indipendenza degli Stati Uniti d'America (4 luglio 1776) la quale afferma "che tutti gli uomini sono creati uguali tra loro, che essi sono dotati dal loro creatore di alcuni inalienabili diritti tra cui la vita, la libertà e la ricerca della felicità".


Il nostro sistema costituzionale, con l’articolo 2, riconosce i diritti inviolabili dell’uomo come  diritti fondamentali. Tra questi, il più importante (e, ultimamente, anche il più discusso) è il diritto alla vita. Meriterebbe pagine e pagine di elaborato questo particolare e fondamentale diritto inerente alla persona umana.


Una grande affermazione dei diritti umani si ebbe dopo la fine della Seconda guerra mondiale con la costituzione dell’Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU) e con la redazione della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, siglata a New York nel 1948. Con questa Carta si stabiliva, per la prima volta nella storia moderna, l'universalità di questi diritti, non più limitati unicamente ai paesi occidentali, ma rivolti ai popoli del mondo intero, e basati su un concetto di dignità umana intrinseca, inalienabile, ed universale. La Dichiarazione riconosce tra le altre cose il diritto alla vita, alla libertà e alla sicurezza personale; al riconoscimento come persona e all'uguaglianza di fronte alla legge; a garanzie specifiche nel processo penale; alla libertà di movimento e di emigrazione; all'asilo; alla nazionalità; alla proprietà; alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione; alla libertà di associazione, di opinione e di espressione; alla sicurezza sociale; a lavorare in condizioni giuste e favorevoli e alla libertà sindacale; a un livello adeguato di vita e di educazione.


Anche la Convenzione europea dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali ((Roma il 4 novembre 1950 – legge  n. 848 del 4 agosto 1955) all’articolo 2  afferma che “il diritto alla vita di ogni persona è protetto dalla legge”.


 


Il diritto alla vita


Molte persone considerano questo diritto [il diritto alla vita] il fondamento di tutti gli altri diritti, e giustificano questa opinione con il fatto che la vita è la condizione preliminare per l’esercizio di tutti gli altri diritti. Empiricamente, niente di più incontestabile. Tuttavia, se l’essere umano, fra tutti i viventi, può esigere il rispetto di diritti particolari perché è capace di un impegno libero e incondizionato, e perché la violazione di questi diritti può portarlo a preferire la morte, è evidente che la vita, condizione di tutto il resto, non è per lui il valore supremo o assoluto.


Del resto, possiamo domandarci che cosa significhi il diritto alla vita per un essere che può morire in ogni istante, e lo sa, che è certo alla fine di morire, e lo sa, anche se non sa né dove né quando né come.


L’enunciato del diritto alla vita ha tuttavia un senso forte: esso significa che il regno della forza, riconoscibile nella natura per il fatto che “tutto mangia tutto”, vale a dire che il più forte mangia il più debole, si ferma sulla soglia dell’universo umano nel quale il più debole ha diritto alla protezione della forza collettiva. Qui si compie il rovesciamento decisivo di cui tutto il resto, potremmo dire, rappresenta soltanto delle varianti.


Bisogna poi riconoscere che l’univocità dell’esigenza di questo diritto privilegiato è più apparente che reale. Ci accorgiamo presto che esso comporta dei gradi. A partire da quale momento l’embrione umano, nel ventre della madre, ha diritto alla vita? Detto altrimenti: a partire da quale momento esso appartiene all’ordine umano ed è vietato distruggerlo? Inversamente: quando la sofferenza diventa insopportabile, il diritto alla vita è sostituito dal dovere di vivere. A partire da quale grado di sofferenza, o di perdita di coscienza, il dovere di vivere consente il soccorso della morte?


A ben guardare, il diritto alla vita non è esattamente un diritto umano. Esso corrisponde al «Non uccidere» della Bibbia. Salvaguarda la vita come dato biologico, non la possibile libertà responsabile. Da solo non implica né rispetto né dignità. Si situa sul limite, là dove la natura (la vita) attende da altrove il suo senso umano. Ecco perché l’assoluto in cui si radicano i diritti umani può sempre mettere la vita in questione e, lungi dal salvarla a ogni costo, indurre a preferire la perdita della vita alla mutilazione della libertà.


Jeanne Hersch, I diritti umani da un punto di vista filosofico, Bruno Mondadori editore, 2008, pp. 90-92



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