Roma, 21 gennaio 2009. «Disposizioni in materia giusto processo e garanzie dell'imputato, qualità dell'organizzazione e dei servizi relativi alla giustizia, efficienza delle indagini preliminari e accelerazione del processo». È l'ultima titolazione data all'ultima versione della bozza di ddl che il ministro della Giustizia, Angelino Alfano, intende portare al Consiglio dei ministri di venerdì prossimo. Sempre che, dopo il vertice di maggioranza di ieri sera a Palazzo Grazioli, sia stata trovata un'intesa con An e Lega sui reati da includere o escludere dalla lista di quelli intercettabili previsti nel ddl dello scorso giugno (il termine per presentare gli emendamenti in Commissione giustizia alla Camera scade giovedì prossimo). La trentina di articoli dell'ultima bozza di ddl sul processo penale saranno oggetto di ulteriori modifiche nei prossimi giorni ma, rispetto alle ipotesi circolate nei giorni scorsi, sono state introdotte delle novità (nuovi motivi di ricusazione del giudice, modifiche all'ordinamento giudiziario, sospensione dei processi a carico degli imputati irreperibili accusati di reati di minore gravità). Ecco in sintesi, i principali punti:
ASTENSIONE E RICUSAZIONE DEL GIUDICE che ha espresso giudizi fuori dall'esercizio delle funzioni giudiziarie nei confronti delle parti del procedimento e tali da recare pregiudizio all'imparzialità del giudice.
IL DIRITTO ALLA PROVA ESTESO - L'ipotesi è di prevedere il diritto dell'imputato all'esame e al controesame di testimoni, periti, consulenti tecnici e imputati in procedimenti connessi nelle stesse condizioni del pubblico ministero, e l'acquisizione di ogni altro mezzo di prova a favore dell'imputato. Il giudice provvederà senza ritardo. «A pena di nullità assoluta» ammette le prove ad eccezione di quelle vietate dalla legge e di quelle manifestamente irrilevanti. Ampliate anche le indagini difensive compiute dagli avvocati.
COMPETENZE - Criteri più certi per determinare il giudice territorialmente competente se non è individuabile il luogo in cui è stato commesso il reato. In caso di «eccezionali situazioni di contrasto tra gli uffici del pubblico ministero», come quelle sorte tra Catanzaro e Salerno sul caso De Magistris, interverrà il pg della Cassazione, trasferendo il procedimento.
POLIZIA GIUDIZIARIA E PM - Entrambi «svolgono le indagini preliminari nell'ambito delle rispettive attribuzioni». In particolare, la pg «prende di propria iniziativa e riceve notizia di reati. Il pm riceve le notizie di reato». In altre parole, il pm potrà solo ricevere la notizia criminis senza più poter aprire fascicoli sullo spunto di articoli di giornale o di una confidenza privata. E ancora: una volta comunicata la notizia di reato al magistrato, la pg continua a svolgere «di propria iniziativa» le attività di indagine e assicura nuove fonti di prova, «informandone il pubblico ministero» (non più «prontamente» come previsto sino ad oggi). Non può essere fatto alcun uso delle notizie iscritte in registri diversi dal registro delle notizie di reato.
CHIUSURA INDAGINI PRELIMINARI, PROROGHE, DURATA MASSIMA...- Previste modifiche al codice di procedura penale per scandire con più certezza i termini delle indagini (che rimangono gli stessi: sei mesi per le indagini preliminari, prorogabili su richiesta fino a un massimo di 18 mesi o di due anni per reati di mafia, terrorismo etc). Il procuratore generale è obbligato ad avocare l'inchiesta se, passati 120 giorni dalla scadenza dei termini, il pm non ha esercitato l'azione penale.
SOSPENSIONE PROCEDIMENTI PER GLI IRREPERIBILI - Ma solo nei confronti di coloro che sono accusati di reati meno gravi (vale a dire tutti quelli che il codice consente come a citazione diretta da parte del pubblico ministero senza la necessità di andare davanti al gip). IMPUGNAZIONI - Entro tre giorni dalla lettura del dispositivo, pm, imputato o parti civili devono subito dire se faranno appello. Se nessuno decide di impugnare, allora il giudice motiverà la decisione con una sentenza breve.
CORSI FORMAZIONE OBBLIGATORI PER CAPI UFFICI GIUDIZIARI - Le toghe devono dar prova di conoscere i criteri di gestione delle organizzazioni complesse, oltre alla gestione dei sistemi informatici, e i modelli di gestione delle risorse umane. La valutazione positiva di idoneità è valida per cinque anni. Modifiche all'ordinamento giudiziario anche nella parte in cui è previsto come illecito disciplinare la «reiterata e grave inosservanza» delle disposizioni sul servizio giudiziario o sui servizi informatici.
MESSA ALLA PROVA - Rispunta la sospensione del procedimento con l'estinzione del reato nel caso in cui, l'imputato per reati punibili con pene non superiori a due anni (e non più quattro, come previsto in un precedente ddl al quale An e Lega diedero lo 'stop'), abbia svolto lavori di pubblica utilità, non retribuiti, a favore della collettività.
REVISIONE DELLE SENTENZE IN CASO DI CONDANNA CORTE EUROPEA DIRITTI UOMO - Viene introdotta la possibilità di chiedere la revisione delle sentenze di condanna se la Corte di Strasburgo ha condannato l'Italia per violazione del diritto di difesa. (ANSA).