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Stampa

Fondo nazionale paritetico
interprofessionale
per la formazione continua:
i soldi ci sono (all’incirca
2,4 mln di euro all'anno)
ma Fnsi e Fieg li hanno
dirottati in silenzio all’Inpgi.
Così l’aggiornamento
dei giornalisti resta una
parola vuota. Perché?
Serventi Longhi, parla!!!


di Franco Abruzzo*


Come presidente dell’Ordine dei Giornalisti della Lombardia – ente pubblico che, di concerto con la Regione Lombardia, ha  “creato” nel 1977 la prima Scuola italiana di giornalismo (“Istituto  ‘Carlo De Martino’ per la Formazione al Giornalismo”) -,  ho chiesto l’8 marzo 2004 l'istituzione e l'attivazione di un “Fondo nazionale paritetico interprofessionale per la Formazione continua dei giornalisti professionisti; dei giornalisti pubblicisti  contrattualizzati e dei praticanti giornalisti”. Ciò  in base all’'articolo 118 della legge 19.12.2000 n° 388.  Ho scritto al Ministro del Lavoro, alla Fieg, alla Fnsi , all’Ordine nazionale e all’Inpgi. Nessuna replica da parte delle istituzioni dei giornalisti.  Soltanto Maroni ha risposto: “L’iniziativa spetta a Fnsi e Fieg, a me compete soltanto la nomina dei sindaci del Fondo”. Oggi ho appreso la verità: i quattrini che  gli editori versano all’Inps sono stati girati all’Inpgi (nel calderone delle aliquote applicate per la mobilità e  la disoccupazione) con il consenso anche della Fnsi (parte sociale come la Fieg dell’Istituto di previdenza). La mia curiosità di oggi 14 settembre 2005 è collegata a una notizia pubblicata da “Il Sole 24 Ore”: la nascita del “Fondo enti religiosi per la Formazione continua”. Da un giro di telefonate ho appreso: 1) che i quattrini versati all’Inps per i poligrafici sono confluiti nel Fondo per la formazione continua gestito dall’industria; 2) che i quattrini, versati per i giornalisti, sono finiti, invece, nelle casse  (evidentemente bisognose di aiuti) dell’Inpgi con il consenso dei vertici delle nostre istituzioni   Con una differenza sostanziale: i poligrafici fanno formazione, i giornalisti no. Chi dobbiamo ringraziare? Serventi? Solo Serventi? Il segretario generale della Fnsi è tenuto a dare una risposta e una spiegazione ai giornalisti italiani.


LA STORIA. Il comma 1 dell’articolo 118 precisa che  “al fine di promuovere, in coerenza con la programmazione regionale e con le funzioni di indirizzo attribuite in materia al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, lo sviluppo della formazione professionale continua, in un'ottica di competitività delle imprese e di garanzia di occupabilità dei lavoratori possono essere istituiti, per ciascuno dei settori economici dell'industria, dell'agricoltura, del terziario e dell'artigianato, nelle forme di cui al comma 6, fondi paritetici interprofessionali nazionali per la formazione continua... Ai fondi afferiscono, progressivamente e secondo le disposizioni di cui al presente articolo, le risorse derivanti dal gettito del contributo integrativo stabilito dall'articolo 25, quarto comma, della legge 21 dicembre 1978, n. 845, e successive modificazioni, relative ai datori di lavoro che aderiscono a ciascun fondo”. Il comma 6 dice: “Ciascun fondo è istituito, sulla base di accordi interconfederali stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori maggiormente rappresentative sul piano nazionale, alternativamente:


a) come soggetto giuridico di natura associativa ai sensi dell'articolo 36 del codice civile;


b) come soggetto dotato di personalità giuridica ai sensi degli articoli 1 e 9 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, concessa con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali”. 


“L'attivazione dei fondi – recita il comma 2 - è subordinata al rilascio di autorizzazione da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, previa verifica della conformità alle finalità di cui al comma 1 dei criteri di gestione, degli organi e delle strutture di funzionamento dei fondi medesimi e della professionalità dei gestori”.


Le imprese editrici di testate giornalistiche, di Tg e radiogiornali, di agenzie di stampa e di giornali telematici hanno, comunque,  l'obbligo (comma 3 dell’articolo 118) di versare all'Inps il contributo integrativo (0,30 per cento delle retribuzioni soggette all'obbligo contributivo pari all’incirca a 2,4 milioni di euro) di cui al quarto comma dell'articolo 25 della citata legge n. 845 del 1978 (Le retribuzioni lorde dei giornalisti  ammontano all’incirca a 850 milioni di euro). Tra gli 8 Fondi  istituiti alla data dell’8 marzo 2004,  sei si riferiscono a lavoratori e dirigenti dei settori industriale, artigiano, cooperativo, commerciale, turistico, creditizio, assicurativo e logistico. Gli altri due Fondi riguardano il terziario e i dirigenti del terziario (FON.DIR). La legge 388/2000 ammette la possibilità di istituire altri specifici Fondi.


E’ evidente che l’articolo 118 della legge n. 388/2000 va piegato alla formazione continua delle figure professionali  previste dal Cnlg e dall’Ordine nazionale dei Giornalisti: redattori professionisti, redattori pubblicisti, freelance, praticanti in formazione presso le redazioni e praticanti in formazione presso le Scuole di giornalismo riconosciute dal Cnog. Il Contratto afferma che “forme integrative di formazione professionale del praticante potranno essere attuate in sede dalle aziende o utilizzando qualificate strutture formative esterne private e pubbliche”. Il punto 4 dell’allegato 0 del Cnlg recita per quanto riguarda i praticanti giornalisti in formazione: “Il contratto di formazione e lavoro deve prevedere almeno 144 ore di formazione da effettuarsi in luogo della prestazione lavorativa. A tal fine gli Ordini regionali e le associazioni regionali della stampa, d'intesa con l'Ordine nazionale, predisporranno corsi di formazione teorici integrativi della pratica formazione aziendale finalizzati anche all'uso dei sistemi redazionali. I corsi di formazione potranno svolgersi presso le strutture universitarie a tal fine ritenute più idonee”.


Ma nel Cnlg c’è di più: la nota a verbale di cui all’articolo 4 prevede corsi di aggiornamento professionale di contenuto tecnologico, mentre l’articolo 45 ipotizza l’aggiornamento culturale e professionale dei giornalisti. L’articolo 45 in particolare delinea quella formazione continua dei giornalisti  materia  organicamente trattata dall’articolo 118 della legge n. 388/2000. Dice l’articolo 45 del Cnlg: “Le parti, allo scopo di soddisfare l'esigenza di un costante aggiornamento culturale-professionale dei redattori, attraverso una regolamentazione concordata a livello aziendale, convengono quanto segue:


            - le aziende, in relazione alle specifiche esigenze ed alle disponibilità, d'intesa con le direzioni e i comitati o fiduciari di redazione, avvieranno a tale scopo iniziative determinandone programma, durata, modalità di svolgimento e di partecipazione;


            - ciascuna azienda favorirà la partecipazione di singoli giornalisti a corsi di aggiornamento, seminari, iniziative culturali-professionali attinenti le loro specifiche competenze previo parere del direttore sulla base di idonea documentazione; è rinviata alla sede aziendale la regolamentazione degli aspetti relativi ai periodi di permesso retribuito e di concorso alle spese;


            - le Federazioni contraenti promuovono e organizzano, annualmente e congiuntamente - in collaborazione con gli organismi professionali - corsi nazionali o di aggiornamento culturale-professionale, stabilendone di volta in volta programmi, durata, modalità di partecipazione dei giornalisti e concorso delle aziende agli eventuali oneri. Le Federazioni medesime valuteranno periodicamente i risultati delle esperienze realizzate a livello aziendale in materia di aggiornamento professionale”.


 


Oggi ho appreso che  gli articoli 4 e 45 del  Cnlg sono stati svuotati. Sono parole scritte sull’acqua. Bel ....golpe!!!


* presidente  Ordine Giornalisti Lombardia





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