Milano, 15 gennaio 2009. Editori beffati dal Governo guidato da un editore. C’era un patto tra Fnsi, Fieg, Inpgi e Governo che grosso modo prevedeva l’estensione dell’istituto dei prepensionamenti (“pensione di vecchiaia anticipata”) dai giornalisti professionisti dei quotidiani e delle agenzie di stampa ai giornalisti professionisti dei periodici. Quel patto è stato violato. Restano i prepensionamenti a favore di una parte dei giornalisti, quelli dei quotidiani, ma sono posti – ed è una svolta storica – a carico dello Stato. Ma chi ha tradito il patto? Nelle sedi Fnsi e Fieg sui sussurra che il fellone vada cercato tra Palazzo Chigi e Ministero dell’Economia e delle Finanze.
“Si deve dare atto – scrive la Fieg in un comunicato del 12 gennaio – che nella direzione auspicata andava effettivamente l’emendamento presentato dall’onorevole Rocco Ghirlanda (Pdl). Nel testo approvato dalla Commissione della Camera, invece, non solo non si riconosce ai giornalisti dei periodici quanto già riconosciuto ai giornalisti dei quotidiani, ma si limita anche per questi ultimi il ricorso al prepensionamento alle sole risorse messe a disposizione dal bilancio dello Stato, ossia nei limiti di 10 milioni di euro all’anno, comprimendo le potenzialità dello stesso Inpgi e delle parti sociali”. La Fieg oggi parla di “norma anticostituzionale”.
Che è successo in sede di Commissione Bilancio e Finanza della Camera? In questa sede, accantonato l’emendamento presentato dall’onorevole Rocco Ghirlanda, è stata consumata, su iniziativa del Governo, un’operazione ignota a tanti con l’abolizione della lettera b) del comma 2 dell’articolo 38 della legge 416/1981 (sull’editoria). Il comma 2 originario affermava che “L'INPGI provvede a corrispondere ai propri iscritti: a) il trattamento straordinario di integrazione salariale previsto dall'articolo 35; b) la pensione anticipata di vecchiaia prevista dall'articolo 37)”. Con l’abrogazione della lettera b), sulle spalle dell’Inpgi rimane soltanto il pagamento del trattamento straordinario di integrazione salariale (o altrimenti detto “CIGS-Cassa integrazione straordinaria”), che spetta non solo ai professionisti ma anche ai pubblicisti e ai praticanti dipendenti di quotidiani, agenzie di stampa (a diffusione nazionale) e periodici. Il fatto rilevante è uno solo: scompare l’istituto della pensione anticipata di vecchiaia (o prepensionamento) come obbligo generale dell’Inpgi nei “soli casi di ristrutturazione o riorganizzazione in presenza di crisi aziendale”.
Il secondo tempo dell’operazione coincide con le due modifiche apportate all’articolo 37 della legge 416/1987:
1) al comma 1, lettera b), le parole «Ministero del lavoro e della previdenza sociale» sono sostituite dalle seguenti: «Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sulla base delle risorse finanziarie disponibili». Nella stesura originaria il testo non contemplava:
a) il concerto del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali con il Ministero dell' Economia e delle Finanze.
Tremonti marcherà Sacconi in maniera stretta e asfissiante;
b) limiti all’azione dei Ministeri, mentre il numero dei prepensionamenti ora deve fare i conti con l’espressione “sulla base delle risorse finanziarie disponibili”. Le “risorse finanziarie disponibili” ammontano a 10 milioni di euro all’anno e pertanto i due Ministeri potranno riconoscere tanti prepensionamenti (150 all’anno secondo i primi calcoli dell’Inpgi) quanti ne consente la somma dei 10 milioni di euro all’anno.
2) dopo il comma 1 è inserito il comma «1-bis. L'onere annuale sostenuto dall'INPGI per i trattamenti di pensione anticipata, pari a 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2009, di cui al comma 1, lettera b), è posto a carico del bilancio dello Stato. L'INPGI presenta annualmente al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali la documentazione necessaria al fine di ottenere il rimborso degli oneri fiscalizzati. Al compimento dell'età prevista per l'accesso al trattamento di pensione di vecchiaia ordinaria da parte dei beneficiari dei trattamenti di cui al primo periodo, l'onere conseguente è posto a carico del bilancio dell'INPGI, fatta eccezione per la quota di pensione connessa agli scivoli contributivi, riconosciuti fino ad un massimo di cinque annualità, che rimane a carico del bilancio dello Stato». Questo comma è chiaro: l'onere annuale sostenuto dall'INPGI per i trattamenti di pensione anticipata, pari a 10 milioni di euro annui, decorre da quest’anno ed è posto a carico del bilancio dello Stato.
La nuova norma, inserita nel Dl anticrisi, approvata dalla Camera, passerà anche al Senato e diventerà legge. Gli editori dovranno dividere i 150 prepensionamenti tra le singole aziende, ma dovranno fare i conti con la Fnsi in sede Inpgi. Nel comunicato della Fieg figura una farse conclusiva minacciosa: “È indispensabile che Governo e Parlamento correggano una norma che, se dovesse essere confermata, non solo manterrebbe una diversità di trattamento tra giornalisti palesemente incostituzionale, ma vanificherebbe nei fatti, nel momento in cui si dovrebbero invece approntare effettive misure anticrisi, la possibilità di utilizzare un efficace ammortizzatore sociale per i giornalisti, utile ad evitare l’adozione di misure traumatiche sull’occupazione”. Che significa? Gli editori dicono in sostanza che le unità eccedenti (si pensi ai redattori dei periodici ma anche dei quotidiani) la quota 150 resteranno in Cigs per 24 mesi e poi verranno licenziate.
L’Inpgi - si legge in una recente relazione della Corte dei Conti - ha pagato 337 prepensionamenti nel 2005, che sono diventati 353 nel 2006 e 354 nel 2007. Dei tre ammortizzatori sociali (indennità di disoccupazione, Cigs e prepensionamenti) solo il trattamento di disoccupazione è finanziato da entrate contributive, mentre restano a totale carico dell’Inpgi le indennità relative alla Cigs. Il trattamento di prepensionamento può scattare “per i soli casi di ristrutturazione o riorganizzazione in presenza di crisi aziendale” quando un giornalista ha compiuto 58 anni e ha maturato 18 anni di contributi. “L'integrazione contributiva a carico dell'Inpgi non può essere superiore a cinque anni. Per i giornalisti che abbiano compiuto i sessanta anni di età, l'anzianità contributiva è maggiorata di un periodo non superiore alla differenza fra i sessantacinque anni di età e l'età anagrafica raggiunta, ferma restando la non superabilità del tetto massimo di 360 contributi mensili”. I prepensionamenti per i dipendenti di tutte le aziende del paese sono pagati dall’Inps con i fondi prelevati dalla fiscalità generale. Non si era mai capito finora perché i prepensionamenti dei giornalisti dovessero essere fronteggiati con i contributi pensionistici versati dai singoli iscritti all’Istituto, i quali pagando le tasse finanziano anche l’Inps. Due pesi e due misure. Il Governo ha corretto questa pesante svista legislativa, che viola il principio dell'uguaglianza tra i cittadini, ma ha creato pesanti problemi con i limiti di spesa posti all’Inpgi.
Silvio Berlusconi è stato di parola, quando ha promesso il 21 dicembre 2008 che sarebbe intervenuto, ma i 10 milioni di euro possono rivelarsi un regalo avvelenato: spaccano i giornalisti e potrebbero nascondere anche licenziamenti nei confronti degli “eccedenti” il tetto dei 150 possibili prepensionamenti. Chi, in caso di crisi dell’azienda per la quale lavora, va in Cigs oggi non è sicuro di approdare poi nel porto dei prepensionamenti. I giornalisti in età di prepensionamento sono 1.500 come ha scritto Guido Besana (vicesegretario generale della Fnsi).
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Il comunicato della Fieg esprime “grande sconcerto e preoccupazione”.
Roma, 12 gennaio 2009. La FIEG esprime grande sconcerto e preoccupazione per l’emendamento al decreto legge “anticrisi” in materia di prepensionamenti dei giornalisti, approvato in Commissione Bilancio e Finanza della Camera. Gli editori, che sono - con il sindacato dei giornalisti - le componenti legittimate ad esprimere le esigenze più significative del settore editoriale, attanagliato da una situazione di crisi senza precedenti, avevano da tempo segnalato l’urgenza di un intervento legislativo volto a riconoscere gli attuali ammortizzatori sociali previsti per i giornalisti dei quotidiani anche ai giornalisti dei periodici e a garantire all’Inpgi le risorse necessarie a far fronte a tali indispensabili strumenti di gestione delle situazioni di crisi. Si deve dare atto che nella direzione auspicata andava effettivamente l’emendamento presentato dall’onorevole Girlanda. Nel testo approvato dalla Commissione della Camera, invece, non solo non si riconosce ai giornalisti dei periodici quanto già riconosciuto ai giornalisti dei quotidiani, ma si limita anche per questi ultimi il ricorso al prepensionamento alle sole risorse messe a disposizione dal bilancio dello Stato, ossia nei limiti di 10 milioni di euro all’anno, comprimendo le potenzialità dello stesso INPGI e delle parti sociali. È indispensabile che Governo e Parlamento correggano una norma che, se dovesse essere confermata, non solo manterrebbe una diversità di trattamento tra giornalisti palesemente incostituzionale, ma vanificherebbe nei fatti, nel momento in cui si dovrebbero invece approntare effettive misure anticrisi, la possibilità di utilizzare un efficace ammortizzatore sociale per i giornalisti, utile ad evitare l’adozione di misure traumatiche sull’occupazione. (fonte: www.fieg.it).
CRISI. DL. FIEG: “ESCLUSIONE PERIODICI è ANTICOSTITUZIONALE”
Roma, 15 gennaio 2009. Per il presidente della Federazione italiana degli editori, Carlo Malinconico, è "anticostituzionale" la norma del decreto legge anticrisi, approvato oggi dalla Camera, che stanzia 10 milioni per l'Inpgi (l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti) per il prepensionamento dei giornalisti per il 2009, nella misura in cui esclude i periodici. "Sotto il profilo dell'esclusione dei giornalisti dei periodici la norma va corretta: così è anticostituzionale", ha sottolineato Malinconico, ascoltato oggi con il direttore generale Fieg Alessandro Brignone in commissione Cultura alla Camera, nell'ambito di un'audizione informale sul nuovo regolamento per l'editoria. Secondo il presidente della Fieg, la norma "va rivista anche nel funzionamento della parte finanziaria": nel mirino degli editori, in particolare, il fatto che "le somme allocate rappresentano di fatto un tetto di spesa, che è sbagliato. Serviva maggiore flessibilità".
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Dl anticrisi – Questo il testo approvato dalla Camera dei deputati.
Ddl Camera 1972-A - Conversione in legge del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, recante misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale
Articolo 19. (Potenziamento ed estensione degli strumenti di tutela del reddito in caso di sospensione dal lavoro o di disoccupazione, nonché disciplina per la concessione degli ammortizzatori in deroga).
Comma 18-ter. Alla legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 37:
1) al comma 1, lettera b), le parole: «Ministero del lavoro e della previdenza sociale» sono sostituite dalle seguenti: «Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sulla base delle risorse finanziarie disponibili»;
2) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. L'onere annuale sostenuto dall'INPGI per i trattamenti di pensione anticipata, pari a 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2009, di cui al comma 1, lettera b), è posto a carico del bilancio dello Stato. L'INPGI presenta annualmente al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali la documentazione necessaria al fine di ottenere il rimborso degli oneri fiscalizzati. Al compimento dell'età prevista per l'accesso al trattamento di pensione di vecchiaia ordinaria da parte dei beneficiari dei trattamenti di cui al primo periodo, l'onere conseguente è posto a carico del bilancio dell'INPGI, fatta eccezione per la quota di pensione connessa agli scivoli contributivi, riconosciuti fino ad un massimo di cinque annualità, che rimane a carico del bilancio dello Stato».
b) all'articolo 38, comma 2, la lettera b) è abrogata.
Comma 18-quater. Gli oneri derivanti dalle prestazioni di vecchiaia anticipate per i giornalisti dipendenti da aziende in ristrutturazione o riorganizzazione per crisi aziendale, di cui l'articolo 37 della legge 5 agosto 1981, n. 416, come da ultimo modificato dal comma 18-ter del presente articolo, pari a 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2009, sono posti a carico delle disponibilità del fondo di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del presente decreto.
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Legge 416/1981 sull’editoria (con le modifiche apportate dal Dl anticrisi agli articoli 37 e 38)
Articolo 37. Esodo e prepensionamento.
1. Ai lavoratori di cui ai precedenti articoli, con l'esclusione dei giornalisti dipendenti delle imprese editrici di giornali periodici, è data facoltà di optare, entro sessanta giorni dall'ammissione al trattamento di cui all'articolo 35 ovvero, nel periodo di godimento del trattamento medesimo, entro sessanta giorni dal maturare delle condizioni di anzianità contributiva richiesta, per i seguenti trattamenti:
a) per i lavoratori poligrafici, limitatamente al numero di unità ammesse dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale: trattamento di pensione per coloro che possano far valere nella assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti almeno 384 contributi mensili ovvero 1664 contributi settimanali di cui, rispettivamente, alle tabelle A e B allegate al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, sulla base dell'anzianità contributiva aumentata di un periodo pari a 3 anni; i periodi di sospensione per i quali è ammesso il trattamento di cui al citato articolo 35 sono riconosciuti utili d'ufficio secondo quanto previsto dalla presente lettera; l'anzianità contributiva non può comunque risultare superiore a 35 anni;
b) per i giornalisti professionisti iscritti all'INPGI, dipendenti dalle imprese editrici di giornali quotidiani e di agenzie di stampa a diffusione nazionale, limitatamente al numero di unità ammesso dal Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sulla base delle risorse finanziarie disponibili e per i soli casi di ristrutturazione o riorganizzazione in presenza di crisi aziendale: anticipata liquidazione della pensione di vecchiaia al cinquantottesimo anno di età, nei casi in cui siano stati maturati almeno diciotto anni di anzianità contributiva, con integrazione a carico dell'INPGI medesimo del requisito contributivo previsto dal secondo comma dell'articolo 4 del regolamento adottato dall'INPGI e approvato con decreto interministeriale 24 luglio 1995, di cui è data comunicazione nella Gazzetta Ufficiale n. 234 del 6 ottobre 1995.
1-bis. L'onere annuale sostenuto dall'INPGI per i trattamenti di pensione anticipata, pari a 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2009, di cui al comma 1, lettera b), è posto a carico del bilancio dello Stato. L'INPGI presenta annualmente al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali la documentazione necessaria al fine di ottenere il rimborso degli oneri fiscalizzati. Al compimento dell'età prevista per l'accesso al trattamento di pensione di vecchiaia ordinaria da parte dei beneficiari dei trattamenti di cui al primo periodo, l'onere conseguente è posto a carico del bilancio dell'INPGI, fatta eccezione per la quota di pensione connessa agli scivoli contributivi, riconosciuti fino ad un massimo di cinque annualità, che rimane a carico del bilancio dello Stato.
2. L'integrazione contributiva a carico dell'INPGI di cui alla lettera b) del comma 1 non può essere superiore a cinque anni. Per i giornalisti che abbiano compiuto i sessanta anni di età, l'anzianità contributiva è maggiorata di un periodo non superiore alla differenza fra i sessantacinque anni di età e l'età anagrafica raggiunta, ferma restando la non superabilità del tetto massimo di 360 contributi mensili. Non sono ammessi a fruire dei benefìci i giornalisti che risultino già titolari di pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria o di forme sostitutive, esonerative o esclusive della medesima. I contributi assicurativi riferiti a periodi lavorativi successivi all'anticipata liquidazione della pensione di vecchiaia sono riassorbiti dall'INPGI fino alla concorrenza della maggiorazione contributiva riconosciuta al giornalista.
3. La Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria corrisponde alla gestione pensionistica una somma pari all'importo risultante dall'applicazione dell'aliquota contributiva in vigore per la gestione medesima sull'importo che si ottiene moltiplicando per i mesi di anticipazione della pensione l'ultima retribuzione percepita da ogni lavoratore interessato rapportati al mese. I contributi versati dalla Cassa integrazione guadagni sono iscritti per due terzi nella contabilità separata relativa agli interventi straordinari e per il rimanente terzo a quella relativa agli interventi ordinari.
4. Agli effetti del cumulo del trattamento di pensione di cui al presente articolo con la retribuzione si applicano le norme relative alla pensione di anzianità.
5. Il trattamento di pensione di cui al presente articolo non è compatibile con le prestazioni a carico dell'assicurazione contro la disoccupazione.
Nota. Comma 18-quater dell’articolo 19 del “Dl anticrisi 2009”: “Gli oneri derivanti dalle prestazioni di vecchiaia anticipate per i giornalisti dipendenti da aziende in ristrutturazione o riorganizzazione per crisi aziendale, di cui l'articolo 37 della legge 5 agosto 1981, n. 416, come da ultimo modificato dal comma 18-ter del presente articolo, pari a 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2009, sono posti a carico delle disponibilità del fondo di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del presente decreto”.
Articolo 38. INPGI.
1. L'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani «Giovanni Amendola» (INPGI), ai sensi delle leggi 20 dicembre 1951, n. 1564, 9 novembre 1955, n. 1122, e 25 febbraio 1987, n. 67, gestisce in regime di sostitutività le forme di previdenza obbligatoria nei confronti dei giornalisti professionisti e praticanti e provvede, altresì, ad analoga gestione anche in favore dei giornalisti pubblicisti di cui all'articolo 1, commi secondo e quarto, della legge 3 febbraio 1963, n. 69, titolari di un rapporto di lavoro subordinato di natura giornalistica. I giornalisti pubblicisti possono optare per il mantenimento dell'iscrizione presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale. Resta confermata per il personale pubblicista l'applicazione delle vigenti disposizioni in materia di fiscalizzazione degli oneri sociali e di sgravi contributivi.
2. L'INPGI provvede a corrispondere ai propri iscritti:
a) il trattamento straordinario di integrazione salariale previsto dall'articolo 35;
b) abrogato.
3. Gli oneri derivanti dalle prestazioni di cui al comma 2 sono a totale carico dell'INPGI.
4. Le forme previdenziali gestite dall'INPGI devono essere coordinate con le norme che regolano il regime delle prestazioni e dei contributi delle forme di previdenza sociale obbligatoria, sia generali che sostitutive.