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La Cassazione (sez. lavoro)
dà l’interpretazione
autentica sul nodo
articolo 33 del Cnlg
- Regolamento Inpgi:
“L'anzianità contributiva
è quella complessiva
risultante dal cumulo
delle due contribuzioni
presso l'Inpgi e presso l’Inps”.


Nell'interpretazione della disciplina contrattuale collettiva dei rapporti di lavoro, deve farsi applicazione, oltre che del criterio dell'interpretazione letterale di cui all'art. 1362 cod. civ., anche del principio di coerenza con l'ordinamento statale, comportante la necessità che gli accordi stessi siano letti in coerenza con gli istituti legali su cui vengono ad incidere, con il conseguenziale rifiuto di opzioni dirette a contraddire la disciplina legale. (Nella specie, la Corte ha cassato con rinvio la sentenza di merito che, interpretando l'art. 33 del Ccnl dei giornalisti, aveva trascurato il dato letterale e non aveva tenuto conto del carattere unitario del trattamento pensionistico risultante da contribuzioni differenti, quale configurato dalla disciplina dettata dall'art. 3 della legge n. 1122 del 1955, valorizzando, invece, una norma regolamentare emanata dall'Inpgi; conseguentemente, al contrario di quanto ritenuto dal giudice di merito, l'anzianità contributiva che consente, in caso di crisi aziendale, il licenziamento al raggiungimento di una determinata età anagrafica è quella complessiva risultante dal cumulo delle due contribuzioni presso l'Inpgi e presso l'Inps).  (Cassazione sezione lavoro -SENTENZA N. 14158 DEL 04/07/2005)


               


Il testo della sentenza (Cass. civ. Sez. lavoro, 04-07-2005, n. 14158)


 


Svolgimento del processo


Con ricorso in data 17 novembre 1997 Dell'Orefice Carlo conveniva in giudizio dinanzi al Pretore di Napoli in funzione di Giudice del Lavoro la datrice di lavoro società EDIME S.P.A. al fine di ottenere la declaratoria d'illegittimità del licenziamento a lui intimato in data 24 gennaio 199; negava la sussistenza del requisito contributivo previsto dall'art. 33 comma 4 del CCNL di categoria. Chiedeva di essere reintegrato nel posto di lavoro. Con sentenza in data 11 giugno - 11 agosto 1998, il Giudice adito ha accolto la domanda.


Hanno interposto appello la datrice di lavoro i che contesta l'interpretazione della disciplina contrattuale, e il lavoratore il quale reclama la corresponsione di rivalutazione monetaria e interessi. Il Tribunale di Napoli, pronunciando su entrambi i gravami, ha rigettato l'appello proposto dalla datrice di lavoro ed accolto quello proposto dal lavoratore.


 


La decisione viene così motivata, per quanto ancora rileva in questa sede.


 


Osserva il Collegio di merito che la lettura dell'art. 21 del Regolamento INPGI porta ad interpretare l'art. 33 del CCNL nel senso che l'anzianità contributiva minima che consente il licenziamento al raggiungimento di determinate anzianità anagrafiche è solo quella maturata presso l'INPGI, non anche quella complessiva risultante dal cumulo con i contributi maturati presso diversa gestione previdenziale. Osserva ancora che l'esercizio da parte del lavoratore del diritto di opzione per il pagamento dell'indennità sostitutiva della reintegra non preclude la condanna a quest'ultimo adempimentofino a quando il pagamento della stessa indennità non abbia avuto luogo; in mancanza, persiste l'obbligo al pagamento delle retribuzioni, via via maturate. Osserva altresì, che non si deve detrarre quale aliunde perceptum l'importo conseguito a titolo di pensione. Rileva, infine, che sui crediti del lavoratore maturano per legge rivalutazione monetaria e interessi. Avverso la sentenza, che dalla copia autentica versata in atti da parte ricorrente non risulta notificata, propone ricorso per Cassazione la società EDIME S.P.A., con atto notificato in data 24 gennaio 2003, sulla base di tre motivi.


 


Dell'Orefice Carlo resiste con controricorso notificato in data 4 marzo 2003 e propone ricorso incidentale con tre motivi.


 


La società EDIME S.p.A. notifica controricorso avverso il ricorso incidentale.


 


Entrambe le parti hanno depositato memoria.


 


Motivi della decisione


I due ricorsi, principale ed incidentale, vanno preliminarmente riuniti ai sensi dell'art. 335 c.p.c..


Col primo motivo del ricorso principale si denuncia, con riferimento al n. 3 dell'art. 360 c.p.c. la violazione degli artt. 1362 e seguenti c.c. Si denuncia altresì, con riferimento al n. 5 dell'art. 360 c.p.c., il vizio di motivazione. Si rileva che il contratto collettivo andrebbe interpretato nel senso che opera tutta la contribuzione versata.


 


Col secondo motivo si denuncia, con riferimento al n. 3 dell'art. 360c.p.c., la violazione dell'art. 18 legge 20 maggio 1970 n. 300. Si osserva che una volta che il lavoratore abbia richiesto l'indennità sostitutiva non è consentito ordinare la reintegra. Col terzo motivo si denuncia, con riferimento al n. 3 dell'art. 360 c.p.c., la violazione degli artt. 437, 416, 436, 116 2 comma c.p.c.. Si denuncia altresì, con riferimento al n. 5 dell'art. 360 c.p.c., il vizio di motivazione. Si osserva che l'eccezione relativa all'aliunde perceptum pensionistico, siccome eccezione in senso lato, potevaessere proposta anche in grado di appello. Il primo motivo è fondato nei termini che di seguito vengono enunciati.


 


E' principio consolidato che l'accertamento della volontà delle parti contraenti in relazione al contenuto di un negozio impone un'indagine di fatto affidata al potere discrezionale del giudice di merito, sindacabile in sede di legittimità solamente sotto il profilo di una inadeguatezza della motivazione tale da non consentire la ricostruzione dell'iter logico, seguito dal giudice per giungere alla decisione adottata e nella violazione delle regole di ermeneutica; tale inadeguatezza deve essere dedotta precisando, al di là della indicazione degli articoli di legge in materia, in qual modo il ragionamento del giudice del merito abbia deviato da dette regole, perchè, in caso diverso, la critica della ricostruzione della volontà contrattuale operata dal giudice del merito e la proposta di una diversa interpretazione costituiscono una censura inammissibile in Cassazione (ex pluribus Casa., 4 marzo 1983 n. 726, Cass., 13 novembre 1981 n. 6021, Cass., 11 febbraio 1989 n. 861, Cass., 1 marzo 1990 n. 1615, Cass., 30 gennaio 1995 n. 1092, Cass., 3 giugno 1998 n. 5468).


 


La società ricorrente ha al riguardo rilevato che la denunciata sentenza, tralasciando ogni indagine sul significato delle espressioni usate dai contraenti, ha offerto una lettura dell'art. 33, quarto comma, del CCNL, dettato per i casi di crisi aziendale, sulla base di una norma regolamentare che detta le modalità attuative del diritto del lavoratore al riconoscimento dei periodi coperti da contribuzione nella assicurazione generale obbligatoria ai fini del conseguimento di pensione a carico dell'INPGI, trascurando di seguire i criteri dettati agli artt. 1362 e seguenti c.c. e in particolare superando il testo letterale. Ha altresì osservato che è stata così prodotta una sorta di sentenza additiva che aggiunge arbitrariamente un quid pluris rispetto al testo fissato dalle parti collettive.


 


La censura così introdotta evidenzia in effetti la violazione di legge e il vizio di motivazione che inficia la denunciata sentenza.


La clausola contrattuale in discorso, riportata nell'atto introduttivo del presente giudizio di legittimità in ossequio al principio di autosufficienza, consente alla parte datoriale, sulla base di presupposti di crisi aziendali per i quali non vi è contestazione, di "risolvere il rapporto di lavoro anche nei confronti dei giornalisti che abbiano conseguito complessivamente un'anzianità contributiva previdenziale di 30 anni e risultino in possesso del requisito anagrafico per avere diritto alla liquidazione anticipata della pensione di vecchiaia".


 


Il Collegio di merito ha omesso ogni indagine sul significato letterale delle espressioni usate, nelle quali per vero non sembra potersi ravvisare una qualsiasi anfibologia, ed ha introdotto una non prevista limitazione considerando anzianità contributiva previdenziale utile solamente quella maturata presso l'INPGI. Ma non viene chiarito come possa espunto dal testo l'avverbio "complessivamente" e neppure si tien conto del chiaro disposto della legge 9 novembre 1955 n. 1122, recante disposizioni varie per la previdenza e assistenza sociale attuate dall'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani ove, all'art. 3, si stabilisce che "all'iscritto presso l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani è riconosciuto utile, ai fini del conseguimento del diritto a pensione, il periodo di iscrizione e la contribuzione versata nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti". Al riguardo è stato altresì ignorato il principio di diritto affermato da Casa., sez. lav., 08 agosto 1994, n. 7324, nel senso che "la pensione erogata ai sensi dell'art. 3 l. 9 novembre 1955 n. 1122, acquisibile attraverso il cumulo dei periodi di iscrizione e delle contribuzioni effettuate all'istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani (INPGI) ed all'istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), e ripartita fra i due istituti in proporzione dell'importo dei contributi a ciascuno versati, ha carattere unitario ... ". E il superamento del testo letterale è avvenuto non già in base all'applicazione del criterio fondamentale della verifica della comune intenzione delle parti contraenti, dettato all'art. 1362 c.c., o dei criteri sussidiari dettati ai successivi artt. 1363 - 1371 c.c., sibbene colrichiamo ad un testo regolamentare e con la valorizzazione non già di un eventuale conflitto con la norma pattizia (che avrebbe imposto anzitutto una verifica circa la rispondenza di quest'ultima al testo della legge, prevalente sul regolamento) ma piuttosto col mero richiamo all'onerosità per il lavoratore della ricongiunzione previdenziale, senza considerare il fondamentale canone, dettato dal senso comune e dalla logica deduttiva. che impone di partire ad una premessa certa e verificata, per cui adducere difficultatem non est inducere argumentum. Ancora è stato trascurato il fondamentale principio di coerenza delle norme pattizie collettive con l'ordinamento statale, comportante la necessità che gli accordi stessi siano letti in coerenza, appunto, con gli istituti legali su cui vengono ad incidere, con il consequenziale rifiuto di opzioni dirette a contraddire la disciplina legale ed a porsi in contrastocon norme inderogabili destinate a tutelare diritti costituzionalmente garantiti (Cass., sez. lav., 20 agosto 2003, n. 12271, nel cui testo si osserva che in questo ambito "è suscettibile di trovare ampi spazi applicativi, anche in materia sindacale, il disposto dell'art. 1369 c.c., in quanto il testo dell'accordo e le sue clausole vanno intese nel senso più conveniente alla "natura" ed all'"oggetto" dell'accordo stesso, con riferimento, quindi, a materie che, sebbene peculiari del mondo sindacale trovano nella legge una regolamentazione diretta a fissare, alla luce dei principi costituzionali, un giusto bilanciamento tra contrapposti interessi").


 


Si impone quindi la cassazione dell'impugnata sentenza, in relazione al motivo ora esaminato, con rinvio, per nuovo esame ad altro giudice in grado di appello che si designa come in dispositivo.


 


Detto Giudice provvedere ad una lettura dell'art. 33, quarto comma, del CCNL di categoria, avuto riguardo al testo letterale ed ai criteri dettati agli artt. 1362 e seguenti c.c. e altresì alla disciplina dettata all'art. 3 della legge 9 novembre 1955, n. 1122 e al carattere unitario del trattamento pensionistico risultante da differenti contribuzioni, come affermato da Cass. sez. lav., 08 agosto 1994, n. 7324.


 


Rimangono assorbiti gli altri motivi del ricorso principale. Va dichiarato inammissibile il ricorso incidentale siccome volto a reintrodurre in sede di legittimità questioni assorbite che dovranno essere riproposte al Giudice del rinvio.


 


Appare opportuno demandare a detto giudice anche la pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità.


 


P.Q.M.


La Corte Riunisce i ricorsi.


 


Accoglie il primo motivo del ricorso principale, assorbiti gli altri.


 


Dichiara inammissibile il ricorso incidentale.


 


Cassa l'impugnata sentenza in relazione al ricorso accolto e rinvia anche per le spese alla Corte d'Appello di Napoli.


 


Così deciso in Roma, il 24 maggio 2005.


 


Depositato in Cancelleria il 4 luglio 2005


................................................................................


L'articolo 33 (terzo comma) del Cnlg


non avrà valore solo dal 1° luglio 2007.


 Roma, 2 settembre 2005. Al Messaggero hanno risolto  il rapporto di lavoro a due colleghi 63enni con 33 anni di complessivi di contributi previdenziali in base all'art. 33, terzo comma, del Cnlg. Tale norma prevede che l'azienda può risolvere il rapporto di lavoro quando il giornalista abbia raggiunto il 65° anno di età oppure anche prima di tale limite quando abbia compiuto il 60° anno di età ed abbia conseguito complessivamente un'anzianità contributiva previdenziale di 33 anni, esclusi i versamenti volontari. Il requisito anagrafico del 60° anno di età è elevato:


-      al 61° anno di età per il periodo 1° luglio 2001-31 dicembre 2002;


-      al 62° anno di età per il periodo 1° gennaio 2003-30 giugno 2004;


-      al 63° anno di età per il periodo 1° luglio 2004-31 dicembre 2005;


-      al 64° anno di età per il periodo 1° gennaio 2006-30 giugno 2007;


-      al 65° anno di età per i periodi successivi.


E’ opportuno ricordare che dal 1° gennaio 2006 il limite di età passerà a 64 anni e dal 1° luglio 2007 a 65 anni. In pratica l'articolo 33, terzo comma, non avrà più alcun valore solo dal 1° luglio 2007.



 





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